DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 2010, n. 251 - Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (biennio economico 2008-2009). (11G0016)

Coming into Force16 Febbraio 2011
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2011/02/01/011G0016/CONSOLIDATED/20180514
Published date01 Febbraio 2011
Enactment Date19 Novembre 2010
Official Gazette PublicationGU n.25 del 01-02-2011 - Suppl. Ordinario n. 25
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252, e successive modificazioni;

Viste le disposizioni degli articoli 34, 35 e 37 del citato decreto legislativo n. 217 del 2005, che disciplinano il procedimento negoziale per l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica relativo al personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Viste le disposizioni dell'articolo 35 del citato decreto legislativo n. 217 del 2005, relative alle modalita' di costituzione della delegazione di parte pubblica e della delegazione sindacale, tra le quali intercorre il procedimento negoziale;

Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione in data 29 dicembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 34 dell'11 febbraio 2009, relativo alla individuazione della delegazione sindacale che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'accordo relativo al biennio economico 2008 - 2009 riguardante il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Vista l'ipotesi di accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, relativa al biennio economico 2008 - 2009, sottoscritta, ai sensi delle richiamate disposizioni del decreto legislativo n. 217 del 2005, in data 26 ottobre 2010 dalla delegazione di parte pubblica e dalle seguenti organizzazioni sindacali, rappresentative sul piano nazionale: Federazione Nazionale Sicurezza CISL, FP CGIL VV.F. (Confederazione generale italiana del lavoro - funzione pubblica - Coordinamento Nazionale dei Vigili del fuoco), UIL PA VV.F. (Unione italiana lavoratori pubblica amministrazione Coordinamento Nazionale Vigili del fuoco), RdB CUB VV.F. (Federazione nazionale RdB CUB Coordinamento Nazionale Vigili del fuoco), CONFSAL VV.F. (Confederazione sindacati autonomi dei lavoratori dei Vigili del fuoco);

Visti l'articolo 3, comma 144, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, l'articolo 2, comma 28, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, l'articolo 17, comma 35-quinques, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, l'articolo 4, commi 3-bis e 3-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

Visto l'articolo 37, comma 5, del citato decreto legislativo n. 217 del 2005;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 ottobre 2010, con la quale e' stata approvata, ai sensi del citato articolo 37, comma 5, del decreto legislativo n. 217 del 2005, previa verifica delle compatibilita' finanziarie ed in assenza delle osservazioni di cui al comma 3 del medesimo articolo 37, l'ipotesi di accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, relativa al biennio economico 2008 - 2009;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze; Decreta: Art. 1 Ambito di applicazione e durata

  1. Ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, il presente decreto si applica al personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ivi compreso il personale di cui all'articolo 131 del medesimo decreto legislativo, esclusi i vigili volontari ausiliari.

  2. Il presente decreto concerne il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2009 per la parte economica.

Art 2.

Nuovi stipendi

  1. Dal 1° gennaio 2008, gli stipendi annui lordi del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come stabiliti dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, integrativo del biennio economico 2006 - 2007, sono incrementati delle misure mensili lorde e rideterminati nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

  2. Dal 1° gennaio 2009, gli stipendi annui lordi e gli incrementi mensili del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come stabiliti al comma precedente, sono rideterminati nei valori di cui alla seguente tabella:

  3. I valori stipendiali di cui al comma 2 assorbono gli incrementi attribuiti dal 1° gennaio 2008 ai sensi del comma 1.

  4. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai commi precedenti, per la quota parte relativa all'indennita' integrativa speciale conglobata dal 1° gennaio 2003 nella voce stipendio tabellare non modifica le modalita' di determinazione della base di calcolo in atto del trattamento pensionistico anche con riferimento all'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

  5. Gli importi stabiliti dai commi precedenti assorbono l'indennita' prevista in caso di vacanza contrattuale dall'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007 relativo al biennio economico 2006-2007.

Art 2.

Nuovi stipendi

  1. Dal 1° gennaio 2008, gli stipendi annui lordi del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come stabiliti dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, integrativo del biennio economico 2006 - 2007, sono incrementati delle misure mensili lorde e rideterminati nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

    1

  2. Dal 1° gennaio 2009, gli stipendi annui lordi e gli incrementi mensili del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come stabiliti al comma precedente, sono rideterminati nei valori di cui alla seguente tabella:

    1

  3. I valori stipendiali di cui al comma 2 assorbono gli incrementi attribuiti dal 1° gennaio 2008 ai sensi del comma 1.

  4. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai commi precedenti, per la quota parte relativa all'indennita' integrativa speciale conglobata dal 1° gennaio 2003 nella voce stipendio tabellare non modifica le modalita' di determinazione della base di calcolo in atto del trattamento pensionistico anche con riferimento all'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

  5. Gli importi stabiliti dai commi precedenti assorbono l'indennita' prevista in caso di vacanza contrattuale dall'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007 relativo al biennio economico 2006-2007.

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