DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 maggio 2018, n. 85 - Recepimento dell'accordo sindacale per il personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia, per il triennio normativo ed economico 2016-2018

Coming into Force26 Luglio 2018
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2018/07/11/18G00108/ORIGINAL
Published date11 Luglio 2018
Enactment Date24 Maggio 2018
Official Gazette PublicationGU n.159 del 11-07-2018
Capo I DISPOSIZIONI GENERALI
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri, e successive modificazioni;

Visto, in particolare, l'articolo 112 del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, che disciplina il procedimento negoziale tra la delegazione di parte pubblica e la delegazione sindacale, composta dalle organizzazioni sindacali rappresentative del personale diplomatico, per la regolamentazione di alcuni aspetti del rapporto di impiego del personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia, ai fini della stipulazione di un accordo i cui contenuti sono recepiti in un decreto del Presidente della Repubblica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 26 settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 2 novembre 2016, recante individuazione della delegazione sindacale che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'accordo relativo al triennio 2016-2018, riguardante il personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia;

Vista l'ipotesi di accordo sindacale per il triennio 2016-2018, per gli aspetti giuridici ed economici, per il personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia, sottoscritta il 3 maggio 2018, ai sensi del citato articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, dalla delegazione di parte pubblica e dall'Organizzazione sindacale rappresentativa sul piano nazionale della carriera diplomatica S.N.D.M.A.E.;

Considerato che le relazioni sindacali tra il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ed il sindacato rappresentativo della carriera diplomatica, nel rispetto della distinzione dei rispettivi ruoli e responsabilita', sono improntate ai principi di lealta' e correttezza nel quadro di un comune impegno mirante da un lato al miglioramento delle condizioni di lavoro e sviluppo professionale dei dipendenti, dall'altro all'esigenza di migliorare e mantenere elevata la qualita', l'efficienza e l'efficacia dell'attivita' e dei servizi istituzionali del predetto Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

Visto il decreto del Ministro degli affari esteri 1° agosto 2013, n. 1518, adottato in attuazione del citato articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

Visto l'articolo 1, comma 466, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilita' 2016);

Visto l'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017);

Visto l'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2017 di «Ripartizione del Fondo istituito dal predetto articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017)»;

Visto l'articolo 1, commi 679 e seguenti, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018);

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 maggio 2018, con la quale e' stata approvata la predetta ipotesi di accordo, previa verifica delle compatibilita' finanziarie e in assenza delle osservazioni da parte di Organizzazioni sindacali dissenzienti, ai sensi del citato articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e del Ministro dell'economia e delle finanze; Decreta: Art. 1 Campo di applicazione

  1. Ai sensi dell'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, il presente decreto si applica al personale appartenente alla carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia.

Art 2.

Decorrenza e durata

  1. Il presente decreto concerne il periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018 per gli aspetti giuridici ed economici.

  2. Salvo quanto espressamente previsto, la disciplina degli aspetti giuridici ed economici decorre dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica che recepisce l'accordo sindacale.

Capo II ASPETTI GIURIDICI DEL RAPPORTO DI IMPIEGO
Art 3.

Tempo di lavoro

  1. Nel rispetto delle peculiarita' funzionali dell'assetto organizzativo e dell'orario di servizio dell'Amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il funzionario diplomatico organizza il proprio impegno e tempo di lavoro correlandoli in modo flessibile e adeguato alle esigenze della struttura presso cui presta servizio, nonche' alle responsabilita' inerenti alla posizione da lui ricoperta e agli obiettivi da conseguire, in relazione alle risorse disponibili.

  2. In considerazione delle peculiarita' delle funzioni del personale della carriera diplomatica, ad esso non si applica il regime di lavoro a tempo parziale.

  3. Qualora, in relazione ad esigenze eccezionali, si determini una interruzione o una riduzione del riposo fisiologico giornaliero o settimanale, al funzionario della carriera diplomatica deve essere comunque garantito, una volta cessate tali esigenze, l'adeguato recupero del tempo corrispondente a quello sacrificato alle necessita' del servizio. In caso di prestazione lavorativa nei giorni festivi, il funzionario diplomatico ha diritto ad un congruo riposo compensativo da fruire entro il mese successivo a quello di maturazione, in una data da programmare in accordo con il responsabile della struttura nella quale presta servizio.

  4. Le strutture che, per specifiche esigenze funzionali, sono organizzate con turnazioni vi faranno fronte utilizzando criteri di rotazione e di compensazione fra tutti i funzionari diplomatici che vi prestano servizio, tenendo in debito conto, a tutela e sostegno della maternita' e della paternita', la condizione delle funzionarie diplomatiche dall'inizio dello stato di gravidanza, nonche', per i funzionari diplomatici di ambo i sessi, il periodo di allattamento fino a un anno di vita del bambino.

Art 4.

Congedo ordinario, giornate di riposo e festivita'

  1. Considerato che l'orario di servizio dell'Amministrazione centrale si articola su cinque giorni settimanali, il funzionario diplomatico ha diritto, nell'arco di un anno di servizio, ad un periodo di congedo ordinario pari a ventotto giorni lavorativi. Tale periodo e' ridotto a ventisei giorni per i primi tre anni di servizio per i diplomatici assunti al primo impiego. Tale computo e' comprensivo delle due giornate previste dall'articolo 1, primo comma, lettera a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.

  2. Al funzionario diplomatico spettano inoltre quattro giornate di riposo da fruire nell'anno solare, ai sensi e alle condizioni previste dall'articolo 1, primo comma, lettera b), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.

  3. Nell'anno di assunzione del servizio nella carriera diplomatica la durata del congedo ordinario e' determinata, in ragione di dodicesimi di anno, proporzionalmente al servizio da prestare entro il 31 dicembre. Nell'anno di cessazione dal servizio, la durata del congedo ordinario e' determinata proporzionalmente al servizio prestato in ragione dei dodicesimi di anno maturati. La frazione di mese superiore a quindici giorni e' considerata a tutti gli effetti come mese intero.

  4. Il funzionario diplomatico che e' stato assente ai sensi dell'articolo 10 del presente decreto conserva il diritto al congedo ordinario.

  5. Il congedo ordinario costituisce un diritto irrinunciabile e, salvo limitate ipotesi previste dalle indicazioni applicative rese dai competenti soggetti istituzionali, non e' monetizzabile.

  6. E' obbligo del funzionario diplomatico programmare il proprio congedo ordinario, in accordo con il responsabile della struttura in cui presta servizio, in modo da garantirne la necessaria operativita'. Compatibilmente con le esigenze di servizio, l'Amministrazione assicura al funzionario diplomatico il frazionamento del congedo ordinario in piu' periodi nel corso dell'anno. In ogni caso, l'intero periodo maturato dovra' essere fruito prima del trasferimento ad una sede estera.

  7. In caso di rientro anticipato dal congedo ordinario per necessita' di servizio, il funzionario diplomatico ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento del congedo. Il funzionario diplomatico ha inoltre diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di congedo ordinario non goduto.

  8. Il congedo ordinario e' sospeso da malattie che si protraggano per piu' di tre giorni o diano luogo a ricovero ospedaliero. E' cura del funzionario diplomatico informare tempestivamente l'Amministrazione, producendo la relativa documentazione sanitaria.

  9. In presenza di motivate e gravi esigenze personali o di servizio che non abbiano reso possibile il godimento del congedo ordinario nel corso dell'anno, il congedo dovra' essere fruito entro il primo semestre dell'anno successivo. In caso di esigenze di servizio assolutamente indifferibili, tale termine puo' essere prorogato dall'Amministrazione fino alla fine dell'anno...

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