Recentissime dalle SS.UU. E dalla corte costituzionale

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La Corte costituzionale, con sentenza depositata il 10 giugno 2011, n. 183, si è così pronunciata:

È costituzionalmente illegittimo, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, l’art. 62-bis, secondo comma, del codice penale, come sostituito dall’art. 1, comma 1, della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), nella parte in cui stabilisce che, ai fini dell’applicazione del primo comma dello stesso articolo, non si possa tenere conto della condotta del reo susseguente al reato.

Le sezioni unite penali della Corte di cassazione, con sentenza depositata in data 26 maggio n. 21039, Ric. P.M. in proc. Loy, hanno deciso nel senso che:

Più condotte tipiche di bancarotta poste in essere nell'ambito di uno stesso fallimento mantengono la propria autonomia ontologica e danno luogo a un concorso di reati, che vengono unificati, ai soli fini sanzionatori, nel cumulo giuridico.

La disposizione di cui all'art. 219, comma secondo, n. 1, legge fall. non integra, sotto il profilo strutturale, una circostanza aggravante, ma detta una peculiare disciplina della continuazione, in deroga a quella ordinaria di cui all'art. 81 cod. pen., in tema di reati fallimentari.

Deve escludersi, con riferimento a condotte di bancarotta ancora sub iudice, la preclusione dell'eventuale giudicato...

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