Recensione a Pasquale Bartolo, I reati di false comunicazioni sociali, Torino, 2004, pp. 1-176

AutoreGiorgio Fini
Pagine511-512

Page 511

I recenti dissesti finanziari che hanno interessato alcune società italiane, coinvolgendo gli interessi concreti di una moltitudine di risparmiatori, hanno riportato in primo piano l'attenzione dell'opinione pubblica e degli studiosi sulla criminalità economicofinanziaria. Da più parti infatti si è levata insistente la domanda di una maggiore attenzione, soprattutto da parte del diritto penale, nei confronti delle condotte devianti in materia economica, la cui caratteristica è data dal fatto che la condotta di pochi provoca danni dello stesso tipo ad una pluralità di persone (c.d. serialità del danno).

Come era prevedibile sul banco degli imputati è stato collocato anzitutto il «falso in bilancio» che, dopo la modifica apportata dal D.L.vo 11 aprile 2002, n. 61, è divenuto, ad opinione della maggioranza della dottrina, il simbolo di una risposta sanzionatoria del tutto inadeguata data dall'ordinamento alla c.d. criminalità dei potenti. Non a caso, infatti, sulla scia delle reazioni che hanno fatto seguito allo scandalo Parmalat sono stati presentati diversi progetti di riforma (D.D.L. n. 4705 della Camera; P.D.L. n. 4639 della Camera) alcuni dei quali, oltre a prevedere l'inasprimento delle sanzioni di norme esistenti e l'introduzione di norme di nuovo conio volte a rafforzare (anche se prevalentemente sul piano simbolico!) la tutela dei risparmiatori (il riferimento è al reato di nocumento al risparmio), propongono anche di modificare ulteriormente il reato di false comunicazioni sociali, riportandolo ai livelli anteriori al 2002 (ci si riferisce, in particolare, alla P.D.L. n. 4639).

Al di là delle motivazioni emozionali che sono alla base della maggior parte delle richieste di inasprimenti sanzionatori in materia di criminalità economica e che devono ricondursi al generale senso di insicurezza che coinvolge i cittadini della Risikogesellschaft anche sul versante delle risorse economiche, è interessante notare come al centro del dibattito sia sempre presente la norma sul «falso in bilancio», che si conferma ancora una volta il centro di gravità attorno al quale ruota l'intera costruzione del diritto penale commerciale.

Il «falso in bilancio» ha monopolizzato le attenzioni della dottrina da oltre un decennio, cioè da quando - durante il periodo di «Tangentopoli» - è stata utilizzata dalla magistratura inquirente quale norma grimaldello per entrare ad indagare i segreti delle società coinvolte in fatti di criminalità...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT