DECRETO 16 maggio 2003 - Fondo di rotazione per il finanziamento in favore di datori di lavoro che realizzano, nei luoghi di lavoro, servizi di asilo nido e micro-nidi

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE e IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITA'

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003), ed in particolare l'art. 91, che istituisce dall'anno 2003 il Fondo di rotazione per il finanziamento in favore di datori di lavoro che realizzano, nei luoghi di lavoro, servizi di asilo nido e micro-nidi, di cui all'art. 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002); Visto, in particolare, il comma 4 del citato art. 91, che prevede l'adozione di un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per le pari opportunita', per la determinazione dei criteri per la concessione dei finanziamenti; Decreta

Art. 1.

Oggetto

  1. Il presente decreto definisce i criteri per la concessione dei finanziamenti di cui all'art. 91 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), per la realizzazione, da parte dei datori di lavoro, di servizi di asili nido e micro-nidi nei luoghi di lavoro, di cui all'art. 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002).

    Art. 2.

    Principi

  2. I finanziamenti di cui all'art. 1 del presente decreto, secondo quanto previsto al comma 4 dell'art. 91 della legge n. 289 del 2002, devono rispettare i seguenti principi

    1. il tasso di interesse da applicare alle somme rimborsate e' determinato in misura non inferiore allo 0,50 per cento annuo; b) i finanziamenti devono essere rimborsati al 50 per cento, mediante un piano di ammortamento di durata non superiore a sette anni, articolato in rate semestrali posticipate corrisposte a decorrere dal terzo anno successivo a quello di effettiva erogazione delle risorse; c) i finanziamenti devono essere equamente distribuiti su tutto il territorio nazionale.

    Art. 3.

    Requisiti soggettivi e oggettivi

  3. La domanda per l'ammissione ai finanziamenti di cui all'art. 1 del presente decreto puo' essere presentata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo le modalita' stabilite nel decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui al comma 3 dell'art. 91 della legge n. 289 del 2002, sia da singoli datori di lavoro che da piu' datori di lavoro congiuntamente. In questo ultimo caso e' necessario, indicare il soggetto capofila.

  4. In ogni caso, ciascun soggetto non...

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