LEGGE REGIONALE 11 agosto 2011, n. 29 - Razionalizzazione e rideterminazione dei Servizi di Sviluppo Agricolo.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 51 del 26 agosto 2011) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga

la seguente legge:

Art. 1

Soppressione dell'Agenzia Regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo (ARSSA) 1. In coerenza con la legge 30 luglio 2010, n. 122, di conversione del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica), e con le leggi regionali 12 dicembre 2006, n. 44 (Determinazione delle aliquote Irap e addizionale regionale Irpef e misure per il risanamento del sistema sanitario regionale) e 30 aprile 2009, n. 6 'Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009-2011 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2009)' e s.m.i., al fine di ridurre la spesa pubblica e razionalizzare i servizi resi sul territorio, l'Agenzia Regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo (ARSSA), istituita con legge regionale 1 giugno 1996, n. 29, e' soppressa.

  1. Le funzioni e le competenze a qualsiasi titolo attribuite all'ARSSA sono trasferite alla Giunta regionale.

    Art. 2

    Esercizio delle funzioni gia' dell'ARSSA 1. Le funzioni e le competenze gia' dell'ARSSA, trasferite alla Giunta regionale con la presente legge, sono allocate nelle strutture organizzative regionali della Giunta, prioritariamente nella Direzione Regionale Politiche Agricole e Sviluppo Rurale, in considerazione della stretta attinenza con le competenze proprie della predetta Direzione.

  2. Il personale che, all'atto della soppressione dell'ARSSA, risulta dipendente di ruolo della predetta Agenzia, con contratto a tempo indeterminato, viene immesso nel ruolo unico del personale regionale, la cui dotazione organica puo' essere conseguentemente incrementata, e conserva la posizione giuridica, economica e previdenziale in godimento al momento della soppressione.

    Art. 3

    Servizi per ricerca, innovazione, competitivita' e sviluppo rurale 1. La Giunta regionale provvede, entro 4 mesi dalla soppressione dell'ARSSA, a definire e strutturare, nell'ambito della Direzione Regionale Politiche Agricole e Sviluppo Rurale due o piu' servizi dedicati alla ricerca, all'innovazione, alla competitivita' e allo sviluppo rurale per l'assolvimento delle funzioni gia' esercitate dalla disciolta Agenzia e/o anche con ulteriori competenze a servizio del sistema locale delle imprese agro-alimentari e sviluppo della green economy. I...

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