LEGGE 23 dicembre 1999, n. 499 - Razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale

Coming into Force14 Gennaio 2000
Published date30 Dicembre 1999
Enactment Date23 Dicembre 1999
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1999/12/30/099G0575/CONSOLIDATED/20141229
Official Gazette PublicationGU n.305 del 30-12-1999
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.

(Finalita')

  1. La presente legge, nel rispetto delle linee di intervento fissate dal Documento di programmazione economico-finanziaria, ha la finalita' di:

  1. assicurare coerenza programmatica e continuita' pluriennale agli interventi pubblici nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale, favorendone l'evoluzione strutturale;

  2. accrescere, mediante l'armonizzazione dei costi medi di produzione con quelli degli altri Paesi dell'Unione europea, le capacita' concorrenziali del sistema agroalimentare italiano nel mercato europeo ed internazionale perseguendo la massima valorizzazione delle produzioni agricole e la tutela del consumatore, nonche' il riequilibrio delle strutture produttive nelle diverse aree del Paese;

  3. promuovere le politiche di sviluppo e di salvaguardia del mondo rurale, attraverso il sostegno all'economia multifunzionale nel quadro di uno sviluppo sostenibile e del riequilibrio territoriale.

Art 2.

(Dotazioni finanziarie e procedure di programmazione)

  1. Per le finalita' di cui all'articolo 1, per il quadriennio 1999-2002, sono destinate le risorse finanziarie recate specificamente dalla presente legge, nonche' i fondi che le regioni iscrivono autonomamente nei propri bilanci, quelli erogati dal Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, per l'attuazione dei regola menti comunitari a fini strutturali, quelli recati annualmente dalla legge finanziaria e destinati alle competenze regionali nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale, quelli di competenza statale destinati in particolare ai settori dell'irrigazione, dell'agroindustria e del riordino fondiario, per l'attuazione di programmi di interventi in settori specifici, e quelli previsti dal Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

  2. I fondi specificamente recati dalla presente legge, per le finalita' di cui all'articolo 1, per il periodo 1999-2002, ammontano a lire 499,3 miliardi per l'anno 1999, a lire 99,1 miliardi per l'anno 2000 e a lire 101,1 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002.

  3. Per l'anno 1999, i fondi stanziati dalla presente legge sono destinati quanto a lire 250 miliardi al finanziamento dei regimi di aiuto previsti dal decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, e quanto a lire 249,3 miliardi alle altre iniziative contemplate dall'articolo 1, comma 3, della legge 2 dicembre 1998, n. 423, con le procedure dallo stesso previste.

  4. Per i fondi stanziati a decorrere dall'anno 2000, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle politiche agricole e forestali, in coerenza con i vincoli posti dagli accordi internazionali e dalla politica agricola dell'Unione europea e con le indicazioni del Documento di programmazione economico-finanziaria e sulla base della Piattaforma programmatica di politica agricola nazionale, definisce le linee di indirizzo e coordinamento per gli interventi da realizzare nei settori agricolo, agroindustriale, agroalimentare e forestale, nonche' le indicazioni per l'omogenea redazione dei programmi regionali di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Sono fatte salve le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero e dell'Istituto nazionale per il commercio estero in materia di attivita' promozionale all'estero di rilievo nazionale e di internazionalizzazione delle imprese.

  5. Le somme di cui ai commi 1 e 2 sono destinate a finanziare gli interventi previsti dal Documento programmatico agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale nazionale, di seguito denominato "Documento programmatico agroalimentare", che il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentite le organizzazioni professionali agricole, nonche' le organizzazioni cooperative, le organizzazioni sindacali degli operatori agricoli, le associazioni dei produttori e dei consumatori e le organizzazioni agroindustriali di settore, e sentita, altresi', la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, presenta, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), ai fini della verifica della coerenza con la programmazione generale e della relativa approvazione. L'approvazione del Documento programmatico agroalimentare da parte del CIPE comporta la contestuale attribuzione dei fondi di cui al comma 2.

  6. Il Documento programmatico agroalimentare, di durata triennale, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e previa espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, puo' essere adeguato ogni anno, entro sessanta giorni dall'approvazione del Documento di programmazione economico-finanziaria, tenendo conto delle evoluzioni intervenute nelle normative comunitarie di settore; analogamente si potra' procedere alla revisione dell'attribuzione dei fondi di cui al comma 2.

  7. Il Documento programmatico agroalimentare e' costituito:

    1. dai programmi agricoli, agroalimentari, agroindustriali e forestali, nonche' di sviluppo rurale predisposti da ogni singola regione e provincia autonoma, di seguito denominati "programmi agricoli regionali";

    2. dai programmi di formazione professionale, volti ad agevolare l'inserimento di giovani nel settore primario, realizzati dalle regioni e dalle province autonome di intesa con istituti di istruzione secondaria, professionale e facolta' universitarie ad indirizzo agricolo-forestale e agroindustriale delle universita' degli studi, e dagli interventi a favore della imprenditorialita' giovanile;

    3. dai programmi interregionali o dalle azioni comuni riguardanti l'insieme delle regioni e delle...

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