Razionalizzazione delle procedure contrattuali dell'Amministrazione della difesa, a norma dell'articolo 54, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, ed in particolare l'articolo 54, comma 10, recante delega al Governo per l'emanazione di un decreto legislativo contenente disposizioni per procedere alla razionalizzazione delle procedure contrattuali dell'Amministrazione della difesa, nel rispetto della normativa comunitaria in materia, al fine di conseguire risparmi di spesa e recuperi di efficienza; Vista la legge 18 febbraio 1997, n. 25, recante attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 novembre 1998; Acquisito il parere della competente commissione della Camera dei deputati, espresso in data 16 dicembre 1998; Considerato che la competente commissione del Senato della Repubblica, considerati i concomitanti impegni dell'Assemblea, non ha emesso ed ha affermato che non potra' emettere alcun parere; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 1998; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica;

E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1.

Ambito di applicazione

  1. Le procedure contrattuali per l'acquisto di beni e servizi da parte dell'Amministrazione della difesa sono improntate a tempestivita', trasparenza e correttezza nel rispetto delle leggi vigenti e della normativa comunitaria; per l'accelerazione dei procedimenti e per la semplificazione dell'attivita' consultiva trovano applicazione le norme del presente decreto.

    Art. 2.

    Disposizioni in materia di organismi consultivi

  2. E' istituito, presso il Ministero della difesa, un comitato consultivo presieduto dal segretario generale della Difesa.

  3. Il comitato e' composto dal sottocapo di stato maggiore della Difesa o da un capo reparto da lui delegato, da un dirigente generale del Ministero della difesa, da un magistrato del Consiglio di Stato, da un magistrato della Corte dei conti e da due esperti con specifica competenza in materia di analisi dei costi e contabilita' industriale.

  4. Alle riunioni del comitato sono chiamati a partecipare, senza diritto di voto, in relazione alla specificita' degli argomenti in discussione, i rappresentanti degli stati maggiori di forza armata di volta in volta interessati e, in qualita' di relatori, i direttori generali competenti.

  5. I componenti sono nominati con decreto del Ministro della difesa. Con lo stesso decreto il Ministro della difesa individua il vice segretario generale che presiede il comitato in caso di assenza, impedimento o vacanza della carica di segretario generale della Difesa. Le funzioni di segreteria sono assicurate dagli uffici del segretario generale della Difesa.

  6. Il parere del comitato e' richiesto sui progetti di contratto derivanti da accordi di cooperazione internazionale in materia di armamenti e su quelli attuativi di programmi approvati con legge o con decreto del Ministro della difesa ai sensi dell'articolo 1 della legge 4 ottobre 1988, n. 436, d'importo eccedente quello indicato all'articolo 1 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, per gli appalti di lavori pubblici.

  7. I pareri del comitato riguardano i profili tecnici, amministrativi ed economici dei progetti di contratto sottoposti al suo esame e la congruita' e convenienza dei prezzi stimati da porre a base delle gare, o concordati con le imprese appaltatrici.

  8. Le disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, non trovano applicazione relativamente ai progetti di contratto relativi a sistemi informativi militari a carattere operativo connessi con lo svolgimento di compiti concernenti la difesa nazionale.

    Art. 3.

    Disposizioni in materia di poteri di spesa

  9. Per il conseguimento degli obiettivi loro affidati i comandanti degli alti comandi di cui al decreto legislativo 28 novembre 1997, n.

    464, delle regioni militari territoriali, dei dipartimenti marittimi e delle regioni aeree, nonche' gli ufficiali generali ed i colonnelli delle Forze armate e gradi corrispondenti preposti ad organismi militari provvisti di autonomia amministrativa, esercitano i poteri di spesa nei limiti dei fondi loro assegnati per la realizzazione di ciascun programma.

    Art. 4.

    Disposizioni in materia di pagamenti e prezzi

  10. I contratti di fornitura di beni e servizi concernenti sistemi d'arma ed apparecchiature funzionalmente correlate, aventi termini di consegna o di esecuzione superiori ai due anni, ovvero importo eccedente quello indicato all'articolo 1 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, per gli appalti di lavori pubblici, possono prevedere la corresponsione di pagamenti, previa costituzione di idonea garanzia, sulla base della progressione dell'esecuzione delle prestazioni e dei conseguenti obiettivi quantitativi raggiunti, nei termini contrattualmente definiti. Tali pagamenti non possono comunque eccedere la misura complessiva del 90% dell'importo...

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