Regolamento recante norme per la semplificazione e la razionalizzazione di alcuni adempimenti contabili in materia di imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,

n. 633, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul

valore aggiunto;

Visto il decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, recante

norme in materia di imposta sul valore aggiunto;

Visto l'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n.

662, con il quale si stabilisce che, per la semplificazione e la

razionalizzazione delle procedure di attuazione delle norme

tributarie, gli adempimenti contabili e formali dei contribuenti sono

disciplinati con regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17,

comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenuto conto

dell'adozione di nuove tecnologie per il trattamento e la

conservazione delle informazioni e del progressivo sviluppo degli

studi di settore;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione

consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 febbraio 1998;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella

riunione del 13 marzo 1998;

Sulla proposta del Ministro delle finanze;

E m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1.

Dichiarazioni e versamenti periodici

  1. Entro il giorno 15 di ciascun mese, il contribuente determina la

    differenza tra l'ammontare complessivo dell'imposta sul valore

    aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni

    eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai

    corrispettivi delle operazioni imponibili, e quello dell'imposta,

    risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni

    ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui

    e' in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene

    esercitato nello stesso mese ai sensi dell'articolo 19 del decreto

    del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Gli elementi

    necessari per il calcolo dell'imposta sono indicati in apposita

    sezione dei registri delle fatture o dei corrispettivi.

  2. A decorrere dal 1 gennaio 1999, le predette annotazioni sono

    sostituite con l'indicazione degli stessi dati in apposita

    dichiarazione, da approvare con decreto dirigenziale e con le

    modalita' ivi previste, da presentare, anche in via telematica, ai

    sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

  3. A partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata

    in vigore del presente regolamento, il contribuente che affida a

    terzi la tenuta della contabilita' e ne abbia dato comunicazione

    all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente nella

    dichiarazione relativa all'anno precedente, puo' fare riferimento del

    calcolo della differenza di imposta relativa al mese precedente,

    all'imposta divenuta esigibile nel secondo mese precedente. Per

    coloro che iniziano l'attivita', l'opzione ha effetto dalla seconda

    liquidazione periodica.

  4. Entro il termine stabilito nel comma 1, il contribuente versa

    l'importo della differenza nei modi di cui all'articolo 38 del

    decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e

    annota sul registro gli estremi della relativa attestazione. Se

    l'importo dovuto non supera il limite di lire cinquantamila, il

    versamento e' effettuato insieme a quello relativo al mese

    successivo. La dichiarazione di cui al comma 1 e' presentata, anche

    nell'ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito, entro il

    termine stabilito per il versamento dell'imposta.

  5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4 si applicano anche nei

    confronti dei soggetti di cui agli articoli 33 e 74, quarto comma,

    del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, con

    riferimento ai termini ivi stabiliti.

    Art. 2.

    Abrogazioni

  6. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente

    regolamento, il primo e il secondo comma dell'articolo 27 del decreto

    del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si intendono

    abrogati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto

    1988, n. 400.

  7. I riferimenti alle disposizioni indicate nel comma 1, contenuti

    in ogni altro atto normativo, si intendono fatti all'articolo 1 del

    presente regolamento.

    Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

    nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

    italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

    osservare.

    Dato a Roma, addi' 23 marzo 1998

    SCALFARO

    Prodi, Presidente del Consiglio

    dei Ministri

    Visco, Ministro delle finanze

    Visto, il Guardasigilli: Flick

    Registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 1998

    Atti di Governo, registro n. 113, foglio n. 6

    N O T E

    Avvertenza:

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto

    ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle

    disposizioni sulla promulgazione delle leggi,

    sull'emanazione dei decreti del Presidente della

    Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della

    Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre

    1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura

    delle disposizioni di legge alle quali e' operato il

    rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli

    atti legislativi qui trascritti.

    Note alle premesse:

    - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione

    conferisce al Presidente della Repubblica il potere di

    promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore

    di legge e i regolamenti.

    - La legge n. 662/1996, reca: "Misure di

    razionalizzazione della finanza pubblica"; si riporta il

    testo dell'art. 3, comma 136:

    "136. Al fine della razionalizzazione e della

    tempestiva semplificazione delle procedure di attuazione

    delle norme tributarie, gli adempimenti contabili e

    formali dei contribuenti sono disciplinati con

    regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2,

    della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenuto conto

    dell'adozione delle nuove tecnologie per il trattamento e

    la conservazione delle informazioni e del progressivo

    sviluppo degli studi di settore".

    - La legge n. 400/1988, reca: "Disciplina dell'attivita'

    di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio

    dei Ministri"; si riporta il testo dell'art. 17, comma 2:

    "2. Con decreto del Presidente della

    Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei

    Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i

    regolamenti per la disciplina delle materie non coperte da

    riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per

    le quali le leggi della Repubblica, autorizzando

    l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,

    determinano le norme generali regolatrici della materia

    e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con

    effetto dall'entrata in vigore delle norme

    regolamentari".

    Note all'art. 1:

    - Il D.P.R. n. 633/1972, reca: "Istituzione e

    disciplina dell'imposta sul valore aggiunto"; si riporta il

    testo dell'art. 19:

    "Art. 19 (Detrazione). - 1. Per la...

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