Regolamento recante norme per la semplificazione e la razionalizzazione di alcuni adempimenti contabili in materia di imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul
valore aggiunto;
Visto il decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, recante
norme in materia di imposta sul valore aggiunto;
Visto l'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, con il quale si stabilisce che, per la semplificazione e la
razionalizzazione delle procedure di attuazione delle norme
tributarie, gli adempimenti contabili e formali dei contribuenti sono
disciplinati con regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenuto conto
dell'adozione di nuove tecnologie per il trattamento e la
conservazione delle informazioni e del progressivo sviluppo degli
studi di settore;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 febbraio 1998;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 13 marzo 1998;
Sulla proposta del Ministro delle finanze;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Dichiarazioni e versamenti periodici
-
Entro il giorno 15 di ciascun mese, il contribuente determina la
differenza tra l'ammontare complessivo dell'imposta sul valore
aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni
eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai
corrispettivi delle operazioni imponibili, e quello dell'imposta,
risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni
ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui
e' in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene
esercitato nello stesso mese ai sensi dell'articolo 19 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Gli elementi
necessari per il calcolo dell'imposta sono indicati in apposita
sezione dei registri delle fatture o dei corrispettivi.
-
A decorrere dal 1 gennaio 1999, le predette annotazioni sono
sostituite con l'indicazione degli stessi dati in apposita
dichiarazione, da approvare con decreto dirigenziale e con le
modalita' ivi previste, da presentare, anche in via telematica, ai
sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
-
A partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata
in vigore del presente regolamento, il contribuente che affida a
terzi la tenuta della contabilita' e ne abbia dato comunicazione
all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente nella
dichiarazione relativa all'anno precedente, puo' fare riferimento del
calcolo della differenza di imposta relativa al mese precedente,
all'imposta divenuta esigibile nel secondo mese precedente. Per
coloro che iniziano l'attivita', l'opzione ha effetto dalla seconda
liquidazione periodica.
-
Entro il termine stabilito nel comma 1, il contribuente versa
l'importo della differenza nei modi di cui all'articolo 38 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
annota sul registro gli estremi della relativa attestazione. Se
l'importo dovuto non supera il limite di lire cinquantamila, il
versamento e' effettuato insieme a quello relativo al mese
successivo. La dichiarazione di cui al comma 1 e' presentata, anche
nell'ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito, entro il
termine stabilito per il versamento dell'imposta.
-
Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4 si applicano anche nei
confronti dei soggetti di cui agli articoli 33 e 74, quarto comma,
del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, con
riferimento ai termini ivi stabiliti.
Art. 2.
Abrogazioni
-
Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento, il primo e il secondo comma dell'articolo 27 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si intendono
abrogati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400.
-
I riferimenti alle disposizioni indicate nel comma 1, contenuti
in ogni altro atto normativo, si intendono fatti all'articolo 1 del
presente regolamento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 23 marzo 1998
SCALFARO
Prodi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visco, Ministro delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Flick
Registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 1998
Atti di Governo, registro n. 113, foglio n. 6
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore
di legge e i regolamenti.
- La legge n. 662/1996, reca: "Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica"; si riporta il
testo dell'art. 3, comma 136:
"136. Al fine della razionalizzazione e della
tempestiva semplificazione delle procedure di attuazione
delle norme tributarie, gli adempimenti contabili e
formali dei contribuenti sono disciplinati con
regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenuto conto
dell'adozione delle nuove tecnologie per il trattamento e
la conservazione delle informazioni e del progressivo
sviluppo degli studi di settore".
- La legge n. 400/1988, reca: "Disciplina dell'attivita'
di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio
dei Ministri"; si riporta il testo dell'art. 17, comma 2:
"2. Con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia
e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con
effetto dall'entrata in vigore delle norme
regolamentari".
Note all'art. 1:
- Il D.P.R. n. 633/1972, reca: "Istituzione e
disciplina dell'imposta sul valore aggiunto"; si riporta il
testo dell'art. 19:
"Art. 19 (Detrazione). - 1. Per la...
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