LEGGE 15 giugno 2015, n. 90 - Ratifica ed esecuzione del Trattato in materia di assistenza giudiziaria penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati uniti messicani, fatto a Roma il 28 luglio 2011

Coming into Force04 Luglio 2015
Published date03 Luglio 2015
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2015/07/03/15G00102/ORIGINAL
Enactment Date15 Giugno 2015
Official Gazette PublicationGU n.152 del 03-07-2015
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.

Autorizzazione alla ratifica

  1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il Trattato in materia di assistenza giudiziaria penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati uniti messicani, fatto a Roma il 28 luglio 2011.

Art 2.

Ordine di esecuzione

  1. Piena ed intera esecuzione e' data al Trattato di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 25 del Trattato stesso.

Art 3.

Copertura finanziaria

  1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di euro 29.020 a decorrere dall'anno 2014. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

  2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attivita' di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009 destinate alle spese di missione nell'ambito del programma «Giustizia civile e penale» e, comunque, della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.

  4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art 4.

Entrata in vigore

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 15 giugno 2015 MATTARELLA

Renzi, Presidente del Consiglio dei

ministri

Gentiloni Silveri, Ministro degli

affari esteri e della cooperazione

internazionale Visto, il Guardasigilli: Orlando

Trattato
Allegato

TRATTATO IN MATERIA DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA PENALE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEGLI STATI UNITI MESSICANI

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo degli Stati Uniti Messicani, d'ora in avanti denominati «Parti Contraenti»;

Desiderando migliorare e rafforzare la cooperazione nel campo dell'assistenza giudiziaria in materia penale;

Interessati ad assicurare che l'assistenza giudiziaria in materia penale tra le Parti Contraenti si realizzi in modo rapido ed efficace, in conformita' con i principi del diritto internazionale;

Hanno convenuto quanto segue:

Art 1. - Ambito dell'assistenza giudiziaria
  1. Le Parti Contraenti si impegnano a prestarsi reciprocamente la piu' ampia assistenza giudiziaria in materia penale per l'accertamento ed il perseguimento dei reati, in conformita' con le disposizioni del presente Trattato e le rispettive legislazioni nazionali.

  2. Tale assistenza comprende, in particolare:

    1. la notifica di citazioni o di altri atti giudiziari;

    2. l'acquisizione di atti e documenti o, se cosi' richiesto, l'informazione sul loro contenuto;

    3. l'assunzione di testimonianze e di interrogatori;

    4. l'effettuazione di perizie;

    5. le altre attivita' di assunzione di prove, compresa l'esecuzione di ispezioni, di esami di luoghi e persone, di perquisizioni e di accertamenti documentali;

    6. il sequestro e la confisca di proventi, prodotti e cose pertinenti al reato;

    7. la trasmissione di sentenze penali, di certificati penali e di informazioni estratte dagli archivi giudiziari;

    8. la citazione di testimoni, parti offese, persone sottoposte a procedimento penale, periti affinche' compaiano volontariamente dinanzi all'Autorita' competente dello Stato Richiedente;

    9. qualsiasi altra forma di assistenza, in conformita' con le finalita' di questo Trattato, sempre che non contrasti con la legislazione nazionale dello Stato Richiesto.

  3. L'assistenza non comprende l'esecuzione di ordini restrittivi della liberta' personale ne' l'esecuzione di pene o misure coercitive.

  4. Al compimento degli atti richiesti possono essere presenti rappresentanti dell'Autorita' competente dello Stato Richiedente, che comunichera' i nomi e le cariche dei suoi rappresentanti con ragionevole anticipo rispetto alla data dell'esecuzione della richiesta di assistenza giuridica al fine di consentire la predisposizione di tutti gli atti necessari al riguardo.

  5. Il presente Trattato non autorizza le Autorita' competenti dello Stato Richiedente ad esercitare la giurisdizione o altre funzioni riservate esclusivamente alle Autorita' dello Stato Richiesto in conformita' alla sua legislazione nazionale.

Art 2. - Doppia Incriminazione
  1. L'assistenza giudiziaria puo' essere prestata anche quando il fatto per il quale si procede non costituisce reato nello Stato Richiesto.

  2. Tuttavia, quando la richiesta di assistenza si riferisce all'esecuzione di perquisizioni, sequestri, confisca di beni ed altri atti che incidono su diritti fondamentali delle persone o risultano invasivi di luoghi o cose, l'assistenza e' prestata solo se il fatto per cui si procede e' previsto come reato anche dalla legislazione nazionale dello Stato Richiesto.

Art 3. - Rifiuto o rinvio dell'assistenza giudiziaria
  1. L'assistenza giudiziaria puo' essere rifiutata nei seguenti casi:

    1. quando l'esecuzione della domanda sia contraria alla legislazione nazionale dello Stato Richiesto o non sia conforme alle disposizioni del presente Trattato o sia contraria agli obblighi internazionali dello Stato Richiesto;

    2. quando il reato per cui si procede e' punito dallo Stato Richiedente con un tipo di pena proibito dalla legge dello Stato Richiesto;

    3. quando il reato per il quale si procede e' considerato dalla legislazione dello Stato Richiesto come reato esclusivamente militare o come reato politico o come reato connesso a un reato politico. A tal fine non si considerano reati politici:

    4. l'omicidio o altro reato contro la vita, l'integrita' fisica o la liberta' di un Capo di Stato o di Governo o di un membro della sua famiglia;

      ii) i reati di terrorismo e qualsiasi altro reato escluso da tale categoria ai sensi di qualsiasi trattato, convenzione o accordo internazionale di cui entrambi gli Stati sono parti;

    5. se lo Stato Richiesto ha fondate ragioni per ritenere che considerazioni relative alla razza, religione, sesso, nazionalita', lingua, opinioni politiche o condizioni personali o sociali costituiscano il fondamento della domanda di assistenza o che la situazione della persona nei cui confronti si procede possa...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT