LEGGE 14 marzo 1977, n. 73 - Ratifica ed esecuzione del trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, con allegati, nonche' dell'accordo tra le stesse Parti, con allegati, dell'atto finale e dello scambio di note, firmati ad Osimo (Ancona) il 10 novembre 1975

Coming into Force05 Aprile 1977
Enactment Date14 Marzo 1977
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1977/03/21/077U0073/CONSOLIDATED/19910521
Published date21 Marzo 1977
Official Gazette PublicationGU n.77 del 21-03-1977 - Suppl. Ordinario
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

ll Presidente della Repubblica, e' autorizzato a ratificare:

  1. il trattato fra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia firmato ad Osimo il 10 novembre 1975 ed i relativi dieci allegati;

  2. l'accordo sulla promozione della cooperazione economica tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia firmato ad Osimo il 10 novembre 1975 ed i relativi quattro allegati;

  3. l'atto finale firmato ad Osimo il 10 novembre 1975 relativo ai due strumenti internazionali sopraindicati;

  4. uno scambio di lettere concernente la cittadinanza delle persone che si trasferiranno in Italia sulla base delle disposizioni dell'articolo 3 del trattato di cui alla lettera a) del presente articolo.

Art 2.

Piena ed intera esecuzione e' data agli atti di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' a quanto previsto dall'atto finale compreso fra quelli indicati nel precedente articolo 1.

Art 3.

Il Governo, su proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro ed i Ministri preposti alle amministrazioni interessate, e' autorizzato ad emanare entro 18 mesi dalla data dello scambio degli strumenti di ratifica degli atti di cui al precedente articolo 1, secondo i principi ed i criteri direttivi contenuti negli atti stessi, con uno o piu' decreti aventi forza di legge ordinaria, le norme necessarie, anche sotto gli aspetti tecnico, finanziario e fiscale, ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dagli atti suddetti ed a consentire l'attuazione delle misure connesse occorrenti per il raggiungimento delle finalita' indicate negli atti medesimi.

I decreti di cui al precedente comma sono emanati dal Governo previa consultazione della giunta regionale ii fini dell'articolo 47, terzo comma, dello statuto della regione Friuli-Venezia Giulia, sentita una Commissione parlamentare composta da quindici senatori e da quindici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato e dal Presidente della Camera entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Si prescinde dal parere previsto dal precedente comma qualora non sia espresso entro 30 giorni dalla richiesta.

Il Governo, nei termini e secondo i principi ed i criteri direttivi indicati nel primo comma del presente articolo e con l'osservanza della procedura suindicata, e' altresi' delegato a emanare, con uno o piu' decreti aventi valore di legge ordinaria, le norme necessarie:

  1. a favorire attivita' culturali e iniziative per la conservazione delle testimonianze connesse con la storia e le tradizioni del gruppo etnico italiano in Jugoslavia;

  2. ad assicurare l'adozione di misure assistenziali atte a facilitare lo stabilimento sul territorio nazionale dei cittadini italiani che si avvalgano della facolta' prevista dall'articolo 3 del trattato compreso fra gli atti di cui al precedente articolo 1.

Art 4.

Il Governo e' altresi' autorizzato ad emanare, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per il tesoro, per i lavori pubblici e per l'industria, il commercio e l'artigianato e con i Ministri preposti alle amministrazioni interessate, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o piu' decreti aventi valore di legge ordinaria, le norme necessarie per realizzare infrastrutture e impianti diretti al potenziamento della attivita' economica dei territori di confine nell'ambito della regione Friuli-Venezia Giulia.

Le norme individueranno le opere da realizzare particolarmente nei settori ferroviario, portuale, stradale e autostradale, in modo da inserire i territori considerati nel nuovo contesto socio-economico derivante dalla istituzione della zona franca e con riferimento agli accordi di cui all'articolo 1 della presente legge.

I decreti di cui al primo comma del presente articolo saranno emanati con l'osservanza della procedura indicata nel precedente articolo 3, secondo e terzo comma.

Art 5.

Le pensioni ordinarie, di guerra e gli assegni vitalizi di Vittorio Veneto a carico del bilancio dello Stato, nonche' le pensioni a carico del fondo del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, dell'Istituto postelegrafonici e delle casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro continuano ad essere corrisposti negli importi comprensivi degli assegni accessori ai beneficiari residenti nel territorio sul quale, in base al decaduto memorandum d'intesa di Londra, fu estesa l'amministrazione civile jugoslava, secondo le disposizioni in vigore per i pensionati residenti sul territorio nazionale.

In ogni caso il diritto del beneficiario delle erogazioni di cui al precedente comma non viene meno per effetto della perdita della cittadinanza italiana.

Le pensioni e le rendite jugoslave corrisposte ai cittadini italiani che si avvalgono della facolta' prevista all'articolo 3 del trattato compreso fra gli atti di cui al precedente articolo 1, sono erogate dall'INPS e dall'INAIL a titolo di anticipazione e per l'ammontare percepito all'atto del trasferimento. I conseguenti rapporti finanziari saranno regolati con la legge di autorizzazione alla ratifica dell'accordo previsto dall'articolo 5 del trattato, di cui alla lettera a) del precedente articolo 1 della presente legge.

Art 6.

I termini per la presentazione delle domande per la concessione di indennizzi per beni, diritti e interessi situati nel territorio sul quale in base al decaduto memorandum d'intesa di Londra fu estesa l'amministrazione civile jugoslava, previsti dalla legge 18 marzo 1958, n. 269, e successive modificazioni, sono riaperti per la durata di un anno e sei mesi a partire dalla data dello scambio delle ratifiche previsto dall'atto finale compreso fra gli atti di cui al precedente articolo 1.

La rideterminazione dei coefficienti di maggiorazione di cui alla legge 18 marzo 1958, n. 269, e successive modificazioni e la modalita' di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 della stessa legge 18 marzo 1958, n. 269, saranno rivedute, con decreti aventi forza di legge ordinaria da emanare dal Governo su proposta del Ministro per il tesoro entro sei mesi dalla data dello scambio delle ratifiche previsto dall'atto finale compreso tra gli atti di cui al precedente articolo 1, secondo le procedure di cui al precedente articolo 3, secondo e terzo comma.

Art 7.

Il comitato costituito con decreto 30 dicembre 1975 del Presidente del Consiglio dei Ministri ha il compito di promuovere la costituzione e di coordinare l'attivita' degli organi interministeriali necessari per l'applicazione degli impegni previsti o connessi con gli atti di cui al precedente articolo 1, nonche' di assicurare il funzionamento delle delegazioni italiane partecipanti agli organi misti italo-jugoslavi.

Il comitato cessera' le sue funzioni dopo quattro anni dalla sua costituzione.

E' costituita una segreteria del comitato predetto composta da un coordinatore nominato con decreto del Ministro per gli affari esteri e da cinque addetti. Il coordinatore e due addetti possono anche essere scelti fra il personale in quiescenza del Ministero degli affari esteri. In questa ipotesi e' corrisposto al coordinatore ed agli addetti un assegno (da determinare su proposta del Ministero degli affari esteri di concerto con il Ministero del tesoro) in misura pari alla differenza fra il trattamento di quiescenza goduto e il corrispondente trattamento di servizio attivo.

Il comitato ha facolta' di affidare a sottocomitati e gruppi di lavoro, formati nel suo seno con la partecipazione di rappresentanti delle amministrazioni pubbliche, lo studio di specifici problemi inerenti all'espletamento del compito per cui e' stato istituito.

Il comitato puo' richiedere, ogni qualvolta cio' si rendesse necessario, la collaborazione di personale e di tecnici appartenenti ad amministrazioni pubbliche, nonche' di esperti estranei a dette amministrazioni in misura non superiore a quattro, al fine di assicurare l'espletamento dei compiti che saranno loro affidati da parte del comitato suddetto.

Per sopperire alle esigenze finanziarie derivanti dall'attuazione del presente articolo e' iscritto apposito stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri da stabilire...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT