LEGGE 18 marzo 1958, n. 269 - Concessione di indennizzi per beni, diritti e interessi situati nella zona B dell'ex Territorio libero di Trieste

Coming into Force11 Aprile 1958
Enactment Date18 Marzo 1958
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1958/04/10/058U0269/CONSOLIDATED/20091214
Published date10 Aprile 1958
Official Gazette PublicationGU n.86 del 10-04-1958
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

In attesa di sistemazione definitiva, e' autorizzata la concessione di un indennizzo a favore dei cittadini italiani titolari di beni, diritti ed interessi situati nella zona B del gia' Territorio libero di Trieste, rimasta sotto l'Amministrazione jugoslava. L'indennizzo sara' frattanto calcolato sulla base del valore 1938 attribuito ai beni, moltiplicato per i seguenti coefficienti di maggiorazione:

  1. 40 volte sino al valore di 200.000 lire;

  2. 20 volte sul valore eccedente le 200.000 lire fino a 2 milioni di lire;

  3. 7 volte sul valore eccedente i 2 milioni di lire.

Per le ipotesi previste dalle leggi 27 dicembre 1953, n. 968 e 9 gennaio 1951, n. 10, l'indennizzo da corrispondere non puo' superare il limite degli indennizzi, rispettivamente, liquidabili ai sensi delle leggi medesime.

Sono esclusi dall'indennizzo coloro che entro il 5 gennaio 1956 non avevano presentato la dichiarazione di rinuncia alla residenza nella zona 8.

Art 1.

In attesa di sistemazione definitiva, e' autorizzata la concessione di un indennizzo a favore dei cittadini italiani titolari di beni, diritti ed interessi situati nella zona B del gia' Territorio libero di Trieste, rimasta sotto l'Amministrazione jugoslava. L'indennizzo sara' frattanto calcolato sulla base del valore 1938 attribuito ai beni, moltiplicato per i seguenti coefficienti di maggiorazione:

  1. 40 volte sino al valore di 200.000 lire;

  2. 20 volte sul valore eccedente le 200.000 lire fino a 2 milioni di lire;

  3. 7 volte sul valore eccedente i 2 milioni di lire.

Per le ipotesi previste dalle leggi 27 dicembre 1953, n. 968 e 9 gennaio 1951, n. 10, l'indennizzo da corrispondere non puo' superare il limite degli indennizzi, rispettivamente, liquidabili ai sensi delle leggi medesime.

Sono esclusi dall'indennizzo coloro che entro il 5 gennaio 1956 non avevano presentato la dichiarazione di rinuncia alla residenza nella zona 8.

Ai fini del presente articolo sono considerati cittadini italiani anche gli enti e le societa' aventi la sede legale nel territorio dello Stato, nonche' gli enti il cui patrimonio, e le societa', il cui capitale apparteneva, alla data del 1 gennaio 1945, per oltre il 50 per cento a cittadini, enti o societa' italiane e che avevano, anteriormente al 5 ottobre 1954, la sede legale nel territorio ceduto alla Jugoslavia in base al Trattato di pace o nella Zona B del gia' Territorio libero di Trieste. Per detti enti e societa' l'indennizzo e' liquidato limitatamente alla partecipazione italiana al 1 maggio 1945.

Art 1.

In attesa di sistemazione definitiva, e' autorizzata la concessione di un indennizzo a favore dei cittadini italiani titolari di beni, diritti ed interessi situati nella zona B del gia' Territorio libero di Trieste, rimasta sotto l'Amministrazione jugoslava. L'indennizzo sara' frattanto calcolato sulla base del valore 1938 attribuito ai beni, moltiplicato per i seguenti coefficienti di maggiorazione:

  1. 40 volte sino al valore di 200.000 lire;

  2. 20 volte sul valore eccedente le 200.000 lire fino a 2 milioni di lire;

  3. 7 volte sul valore eccedente i 2 milioni di lire.

Per le ipotesi previste dalle leggi 27 dicembre 1953, n. 968 e 9 gennaio 1951, n. 10, l'indennizzo da corrispondere non puo' superare il limite degli indennizzi, rispettivamente, liquidabili ai sensi delle leggi medesime.

Sono esclusi dall'indennizzo coloro che entro il 5 gennaio 1956 non avevano presentato la dichiarazione di rinuncia alla residenza nella zona 8.

Ai fini del presente articolo sono considerati cittadini italiani anche gli enti e le societa' aventi la sede legale nel territorio dello Stato, nonche' gli enti il cui patrimonio, e le societa', il cui capitale apparteneva, alla data del 1 gennaio 1945, per oltre il 50 per cento a cittadini, enti o societa' italiane e che avevano, anteriormente al 5 ottobre 1954, la sede legale nel territorio ceduto alla Jugoslavia in base al Trattato di pace o nella Zona B del gia' Territorio libero di Trieste. Per detti enti e societa' l'indennizzo e' liquidato limitatamente alla partecipazione italiana al 1 maggio 1945.2

Art 1.

In attesa di sistemazione definitiva, e' autorizzata la concessione di un indennizzo a favore dei cittadini...

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