LEGGE 10 febbraio 2015, n. 17 - Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federativa del Brasile, fatto a Brasilia il 27 marzo 2008

Coming into Force05 Marzo 2015
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2015/03/04/15G00028/ORIGINAL
Published date04 Marzo 2015
Enactment Date10 Febbraio 2015
Official Gazette PublicationGU n.52 del 04-03-2015
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga: la seguente legge:

Art 1.

Autorizzazione alla ratifica

  1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federativa del Brasile, fatto a Brasilia il 27 marzo 2008, di seguito denominato «Trattato».

Art 2.

Ordine di esecuzione

  1. Piena ed intera esecuzione e' data al Trattato, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 19 del Trattato stesso.

Art 3.

Copertura finanziaria

  1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui al Trattato, valutati in euro 31.291 annui a decorrere dall'anno 2014, e dalle rimanenti spese, pari a euro 6.000 annui a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

  2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per le spese di missione di cui al Trattato, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1 del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attivita' di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie rimodulabili di parte corrente di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, destinate alle spese di missione nell'ambito del programma «Giustizia civile e penale» e, comunque, della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.

  4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art 4.

Entrata in vigore

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 10 febbraio 2015 MATTARELLA

Renzi, Presidente del Consiglio dei

ministri

Gentiloni Silveri, Ministro degli affari

esteri e della cooperazione

internazionale

Orlando, Ministro della giustizia Visto, il Guardiasigilli: Orlando

Trattato

TRATTATO SUL TRASFERIMENTO

DELLE PERSONE CONDANNATE TRA

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA

FEDERATIVA DEL BRASILE

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federativa del Brasile, di seguito denominati le Parti;

Desiderando facilitare la riabilitazione sociale delle persone condannate mediante l'adozione di metodi adeguati;

Considerando che si deve cercare di perseguire tale obiettivo dando al cittadino straniero, privato della propria liberta' in conseguenza di una sentenza penale, la possibilita' di scontare la pena nel proprio ambiente sociale di origine;

Concordano quanto segue:

Art 1. - Definizioni
  1. Ai fini del presente Trattato:

  1. «condanna» significa qualsiasi pena o misura privativa della liberta' emessa da un Giudice o un Tribunale, in ragione di un reato;

  2. «sentenza» significa una decisione giurisdizionale con la quale e' inflitta una pena o una misura privativa della liberta';

  3. «Parte...

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