LEGGE 3 marzo 2009, n. 20 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi o le evasioni fiscali, con protocollo e verbale d'intesa, fatta a Washington il 25 agosto 1999, con scambio di note effettuato a Roma il 10 aprile 2006 e il 27 febbraio 2007

Coming into Force19 Marzo 2009
Published date18 Marzo 2009
Enactment Date03 Marzo 2009
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2009/03/18/009G0028/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.64 del 18-03-2009
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.

Autorizzazione alla ratifica

  1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi o le evasioni fiscali, con protocollo e Verbale d'intesa, fatta a Washington il 25 agosto 1999, con scambio di note effettuato a Roma il 10 aprile 2006 e il 27 febbraio 2007.

Art 2.

Ordine di esecuzione

  1. Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 28 della Convenzione stessa.

Art 3.

Copertura finanziaria

  1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in complessivi 2,5 milioni di euro per l'anno 2009 e 24,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art 4.

Entrata in vigore

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 3 marzo 2009 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Frattini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Alfano

Convenzione
Allegato

CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DEGLI STATI UNITI D'AMERICA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE FRODI O LE EVASIONI FISCALI.

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America, desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi o le evasioni fiscali, hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1 - Soggetti
  1. Fatto salvo quanto in essa diversamente stabilito, la presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

  2. Nonostante le disposizioni della presente Convenzione, ad eccezione del paragrafo 3 di questo articolo, uno Stato contraente puo' assoggettare ad imposizione:

    (a) i propri residenti (definiti ai sensi dell'articolo 4 (Residenti);

    e

    (b) i propri cittadini a motivo della cittadinanza,

    come se tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America non esistesse alcuna Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi o le evasioni fiscali.

  3. Le disposizioni del paragrafo 2 non pregiudicano:

    (a) i benefici concessi da uno Stato contraente ai sensi del paragrafo 2 dell'articolo 9 (Imprese associate), dei paragrafi 5 e 6 dell'articolo 18 (Pensioni, ecc.) e degli articoli 23 (Eliminazione della doppia imposizione), 24 (Non discriminazione), e 25 (Procedura

    amichevole); e

    (b) i benefici concessi da uno Stato contraente ai sensi degli articoli 19 (Funzioni pubbliche), 20 (Professori ed insegnanti), 21 (Studenti e apprendisti) e 27 (Agenti diplomatici e funzionari consolari), nei confronti delle persone fisiche che non sono cittadini di, ne' possiedono lo status di immigrante in, detto Stato.

Articolo 2 - Imposte considerate
  1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di uno Stato contraente.

  2. Le imposte attuali alle quali si applica la presente Convenzione sono:

    (a) per quanto concerne l'Italia:

    (i) l'imposta sul reddito delle persone fisiche;

    (ii) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche; e

    (iii) l'imposta regionale sulle attivita' produttive, ma soltanto la parte di tale imposta che e' considerata imposta sul reddito in conformita' al paragrafo 2(c) dell'articolo 23 (Eliminazione della doppia imposizione);

    ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte (qui di seguito indicate come "imposta italiana").

    (b) per quanto concerne gli Stati Uniti: le imposte federali sul reddito previste dall'"Internal Revenue Code" (con l'esclusione dei contributi previdenziali), ed i tributi federali (excise taxes) applicati sui premi di assicurazione pagati ad assicuratori stranieri ed in relazione a fondazioni private (qui di seguito indicate come "imposta statunitense");

  3. La Convenzione si applichera' anche alle imposte di natura identica o analoga che verranno istituite da uno Stato contraente dopo la data della firma della presente Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte attuali. Le autorita' competenti degli Stati contraenti si notificheranno le modifiche importanti apportate alle rispettive legislazioni fiscali e si trasmetteranno le pubblicazioni ufficiali importanti concernenti l'applicazione della presente Convenzione, ivi comprese le istruzioni, i regolamenti, le risoluzioni o le decisioni giudiziarie.

Articolo 3 - Definizioni generali
  1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:

    (a) il termine "persona" comprende le persone fisiche, le societa', un patrimonio ereditario (estate), un'associazione commerciale (trust), le societa' di persone ed ogni altra associazione di persone;

    (b) il termine "societa'" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che e' considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;

    (c) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;

    (d) per "traffico internazionale" si intende qualsiasi attivita' di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile, ad eccezione del caso in cui tale trasporto si effettui esclusivamente tra localita' situate nell'altro Stato contraente;

    (e) l'espressione "autorita' competente" designa:

    (i) in Italia: il Ministero delle finanze; e

    (ii) negli Stati Uniti: il Segretario di Stato per il Tesoro o un suo delegato;

    (f) il termine "Italia" designa la Repubblica italiana e comprende qualsiasi zona situata al di fuori del mare territoriale che e' considerata come zona all'interno della quale l'Italia, in conformita' alla propria legislazione ed al diritto internazionale, esercita diritti sovrani per quanto concerne l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali del fondo e del sottosuolo marini, nonche' delle acque sovrastanti;

    (g) il termine "Stati Uniti" designa gli Stati Uniti d'America, e comprende i relativi Stati ed il Distretto di Columbia; detto termine comprende inoltre il relativo mare territoriale e qualsiasi zona situata al di fuori del mare territoriale che e' considerata come zona all'interno della quale gli Stati Uniti, in conformita' alla propria legislazione ed al diritto internazionale, esercitano diritti sovrani per quanto concerne l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali del fondo e del sottosuolo marini, nonche' delle acque sovrastanti; tuttavia, il termine non comprende Porto Rico, le Isole Vergini, Guam od altri possedimenti o territori degli Stati Uniti;

    (h) il termine "nazionali" designa:

    (i) le persone fisiche che hanno la cittadinanza di uno Stato contraente;

    (ii) le persone giuridiche, societa' di persone ed associazioni costituite in conformita' alla legislazione in vigore in uno Stato contraente;

    (i) l'espressione "ente governativo riconosciuto" designa:

    (i) una persona o associazione di persone che costituisce...

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