Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:
(a) il termine "persona" comprende le persone fisiche, le societa', un patrimonio ereditario (estate), un'associazione commerciale (trust), le societa' di persone ed ogni altra associazione di persone;
(b) il termine "societa'" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che e' considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;
(c) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;
(d) per "traffico internazionale" si intende qualsiasi attivita' di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile, ad eccezione del caso in cui tale trasporto si effettui esclusivamente tra localita' situate nell'altro Stato contraente;
(e) l'espressione "autorita' competente" designa:
(i) in Italia: il Ministero delle finanze; e
(ii) negli Stati Uniti: il Segretario di Stato per il Tesoro o un suo delegato;
(f) il termine "Italia" designa la Repubblica italiana e comprende qualsiasi zona situata al di fuori del mare territoriale che e' considerata come zona all'interno della quale l'Italia, in conformita' alla propria legislazione ed al diritto internazionale, esercita diritti sovrani per quanto concerne l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali del fondo e del sottosuolo marini, nonche' delle acque sovrastanti;
(g) il termine "Stati Uniti" designa gli Stati Uniti d'America, e comprende i relativi Stati ed il Distretto di Columbia; detto termine comprende inoltre il relativo mare territoriale e qualsiasi zona situata al di fuori del mare territoriale che e' considerata come zona all'interno della quale gli Stati Uniti, in conformita' alla propria legislazione ed al diritto internazionale, esercitano diritti sovrani per quanto concerne l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali del fondo e del sottosuolo marini, nonche' delle acque sovrastanti; tuttavia, il termine non comprende Porto Rico, le Isole Vergini, Guam od altri possedimenti o territori degli Stati Uniti;
(h) il termine "nazionali" designa:
(i) le persone fisiche che hanno la cittadinanza di uno Stato contraente;
(ii) le persone giuridiche, societa' di persone ed associazioni costituite in conformita' alla legislazione in vigore in uno Stato contraente;
(i) l'espressione "ente governativo riconosciuto" designa:
(i) una persona o associazione di persone che costituisce...