LEGGE 29 aprile 2015, n. 57 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, fatta alla Valletta il 16 gennaio 1992

Coming into Force13 Maggio 2015
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2015/05/12/15G00069/ORIGINAL
Published date12 Maggio 2015
Enactment Date29 Aprile 2015
Official Gazette PublicationGU n.108 del 12-05-2015
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.

Autorizzazione alla ratifica

  1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, fatta alla Valletta il 16 gennaio 1992.

Art 2.

Ordine di esecuzione

  1. Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 14 della Convenzione stessa.

Art 3.

Copertura finanziaria

  1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in curo 2.580 annui a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

  2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo provvede al monitoraggio dell'onere di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1 del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attivita' di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie rimodulabili di parte corrente di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, destinate alle spese di missione nell'ambito del programma «Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale» e, comunque, della missione «Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici» dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo. Si intendono corrispondentemente ridotti, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, i limiti di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.

  4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art 4.

Entrata in vigore

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 29 aprile 2015 MATTARELLA

Renzi, Presidente del Consiglio dei

ministri

Gentiloni Silveri, Ministro degli affari

esteri e della cooperazione

internazionale

Franceschini, Ministro dei beni e delle

attivita' culturali e del turismo Visto, il Guardasigilli: Orlando

Allegato
Allegato

European Convention

on the Protection

of the Archaeological Heritage

(revised)

Parte di provvedimento in formato grafico

Convenzione

TRADUZIONE NON UFFICIALE

CONVENZIONE EUROPEA PER LA PROTEZIONE DEL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO

PREAMBOLO

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa e gli altri Stati parti alla Convenzione culturale europea, firmatari della presente Convenzione (riveduta),

Considerando che l'obiettivo del Consiglio d'Europa e' di attuare una piu' stretta unione tra i suoi membri, in particolare per salvaguardare e promuovere gli ideali ed i principi che costituiscono il loro comune patrimonio;

Vista la Convenzione culturale europea firmata a Parigi il 19 dicembre 1954 ed in particolare i suoi articoli 1 e 5;

Vista la Convenzione per la salvaguardia del patrimonio architettonico dell'Europa, firmata a Granada il 3 ottobre 1985;

Vista la Convenzione europea sulle infrazioni relative ai beni culturali, firmata a Delfi il 23 giugno 1985;

Viste le raccomandazioni dell'Assemblea parlamentare relative all'archeologia ed in particolare le Raccomandazioni 848 (1978), 921 (1981) e 1072 (1988);

Vista la Raccomandazione n. R (89)5 relativa alla protezione ed alla valorizzazione del patrimonio archeologico nell'ambito di operazioni di assetto urbanistico e rurale;

Ricordando che il patrimonio archeologico e' un elemento essenziale per la conoscenza del passato delle civilta';

Riconoscendo che il patrimonio archeologico europeo, testimonianza della storia antica e' gravemente minacciato di degrado a causa sia della proliferazione dei grandi lavori di assetto urbanistico e rurale, sia dei pericoli naturali, degli scavi clandestini o sprovvisti di carattere scientifico, ed a causa altresi' della insufficiente informazione del pubblico;

Affermando che occorre istituire, laddove non esistano ancora, le necessarie procedure di controllo amministrativo...

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