LEGGE 3 novembre 2016, n. 211 - Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Cile, fatto a Roma il 27 febbraio 2002, con Protocollo addizionale, fatto a Santiago il 4 ottobre 2012; b) Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile, fatto a Bruxelles il 6 dicembre 2005

Coming into Force23 Novembre 2016
Enactment Date03 Novembre 2016
Published date22 Novembre 2016
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2016/11/22/16G00224/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.273 del 22-11-2016
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.

Autorizzazione alla ratifica

  1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti Trattati:

  1. Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Cile, fatto a Roma il 27 febbraio 2002, con Protocollo addizionale, fatto a Santiago il 4 ottobre 2012;

  2. Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile, fatto a Bruxelles il 6 dicembre 2005.

Art 2.

Ordine di esecuzione

  1. Piena ed intera esecuzione e' data ai Trattati di cui all'articolo 1 della presente legge, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo XXI del Trattato e dall'articolo 2 del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge e dall'articolo 22 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della presente legge.

Art 3.

Disposizioni in materia penale

  1. La procedura di consegna controllata prevista nell'articolo 9 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della presente legge e' regolata ai sensi dell'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, e successive modificazioni.

  2. L'utilizzabilita' processuale delle informazioni e dei documenti ricevuti o trasmessi prevista dall'articolo 16 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della presente legge e' soggetta al rispetto delle norme in materia di rogatorie internazionali contenute nel libro XI, titolo III, del codice di procedura penale.

Art 4.

Copertura finanziaria

  1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), valutati in euro 19.763 annui a decorrere dall'anno 2016, e dalle rimanenti spese, pari a euro 3.400 annui a decorrere dall'anno 2016, nonche' agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 10, 13, 15 e 20 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), valutati in euro 15.122 annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

  2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per le spese di missione del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio dei relativi oneri e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze; per le spese di missione di cui agli articoli 10, 13, 15 e 20 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della presente legge il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dei relativi oneri. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1 del presente articolo: per il Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attivita' di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, destinate alle spese di missione nell'ambito del programma «Giustizia civile e penale» e, comunque, della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia; per l'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attivita' di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, destinate alle spese di missione nell'ambito del programma «Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalita'» e, comunque, della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.

  4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art 5.

Entrata in vigore

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 3 novembre 2016 MATTARELLA

Renzi, Presidente del Consiglio dei

ministri

Gentiloni Silveri, Ministro degli

affari esteri e della cooperazione

internazionale Visto, il Guardasigilli: Orlando

Trattato

TRATTATO DI ESTRADIZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DEL CILE

La Repubblica Italiana e la Repubblica del Cile, qui di seguito denominate le Parti, desiderando sviluppare la collaborazione giudiziaria in materia di estradizione, hanno convenuto quanto segue:

Articolo I - Obbligo di estradare

Ciascuna Parte si impegna a consegnare all'altra Parte, secondo le disposizioni e le condizioni stabilite nel presente Trattato, le persone che si trovano sul suo territorio e che sono ricercate dalla Autorita' Giudiziaria dell'altra Parte, in quanto e' stato iniziato nei loro confronti un procedimento penale o per essere state condannate ad una pena detentiva o restrittiva della liberta' personale.

Articolo II - Fatti che danno luogo all'estradizione
  1. L'estradizione e' concessa per fatti che secondo la legge di entrambe le Parti costituiscono reati punibili con una pena detentiva o restrittiva della liberta' personale superiore nel massimo ad un anno o piu' severa.

  2. Inoltre se l'estradizione e' richiesta per l'esecuzione di una pena, la durata della pena ancora da espiare dovra' essere superiore a sei mesi.

  3. Quando la domanda di estradizione riguarda piu' reati per alcuni dei quali non esistono le condizioni previste dal paragrafo 1., l'estradizione, se e' concessa per un reato per il quale esistono le suddette condizioni, potra' essere concessa anche per gli altri reati. Inoltre, nel caso in cui l'estradizione sia chiesta per l'esecuzione di pene inflitte per reati diversi, essa potra' essere concessa se il restante periodo complessivo di pena da scontare e' superiore a sei mesi.

  4. L'estradizione e' altresi' concessa in ordine a quei reati, per i quali le Convenzioni multilaterali vigenti...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT