LEGGE 14 luglio 1950, n. 581 - Ratifica del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 483, contenente modificazioni e aggiunte al Codice di procedura civile

Coming into Force15 Ottobre 1950
Published date16 Agosto 1950
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1950/08/16/050U0581/ORIGINAL
Enactment Date14 Luglio 1950
Official Gazette PublicationGU n.186 del 16-08-1950 - Suppl. Ordinario
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

(Ratifica)

Il decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 483, che apporta modificazioni e aggiunte al Codice di procedura civile, e' ratificato a norma dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, con le modificazioni e le aggiunte risultanti dagli articoli seguenti.

Art 2.

(Termine per la proposizione del regolamento di competenza)

Il testo dell'art. 47 del Codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:

"Art. 47 (Procedimento del regolamento di competenza). - L'istanza di regolamento di competenza si propone alla corte di cassazione con ricorso sottoscritto dal procuratore o dalla parte, se questa si e' costituita personalmente.

"Il ricorso deve essere notificato alle parti che non vi hanno aderito entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione della sentenza che abbia pronunciato sulla competenza o dalla notificazione dell'impugnazione ordinaria nel caso previsto nell'art. 43, secondo comma. L'adesione delle parti puo' risultare anche dalla sottoscrizione del ricorso.

"La parte che propone l'istanza, nei cinque giorni successivi all'ultima notificazione del ricorso alle parti, deve chiedere ai cancellieri degli uffici davanti ai quali pendono i processi che i relativi fascicoli siano rimessi alla cancelleria della corte di cassazione. Nel termine perentorio di venti giorni dalla stessa notificazione deve depositare nella cancelleria il ricorso con i documenti necessari.

"Il regolamento d'ufficio e' richiesto con ordinanza dal giudice, il quale dispone la rimessione del fascicolo di ufficio alla cancelleria della corte di cassazione.

"Le parti alle quali e' notificato il ricorso o comunicata l'ordinanza del giudice, possono, nei venti giorni successivi, depositare nella cancelleria della corte di cassazione scritture difensive e documenti".

Art 3.

(Riassunzione della causa)

Il testo dell'art. 50 del Codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:

"Art. 50 (Riassunzione della causa). - Se la riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente avviene nel termine fissato nella sentenza dal giudice e in mancanza in quello di sei mesi dalla comunicazione della sentenza di regolamento o della sentenza che dichiara l'incompetenza del giudice adito, il processo continua davanti al nuovo giudice.

"Se la riassunzione non avviene nei termini su indicati, il processo si estingue".

Art 4.

(Ordinanza sulla ricusazione)

Il testo dell'art. 54 del Codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:

"Art. 54 (Ordinanza sulla ricusazione). - L'ordinanza che accoglie il ricorso designa il giudice che deve sostituire quello ricusato.

"La ricusazione e' dichiarata inammissibile, se non e' stata proposta nelle forme e nei termini fissati nell'art. 52.

"L'ordinanza, che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione, provvede sulle spese e condanna la parte o il difensore che l'ha proposta a una pena pecuniaria non superiore a lire cinquemila.

"Dell'ordinanza e' data notizia dalla cancelleria al giudice e alle parti, le quali debbono provvedere alla riassunzione della causa nel termine perentorio di sei mesi".

Art 5.

(Separazione di cause)

Il testo degli articoli 103 e 104 del Codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:

"Art. 103 (Litisconsorzio facoltativo). - Piu' parti possono agire o essere convenute nello stesso processo, quando tra le cause che si propongono esiste connessione per l'oggetto o per il titolo dal quale dipendono, oppure quando la decisione dipende, totalmente o parzialmente, dalla risoluzione di identiche questioni.

"Il giudice puo' disporre, nel corso della istruzione o nella decisione, la separazione delle cause, se vi e' istanza di tutte le parti, ovvero quando la continuazione della loro riunione ritarderebbe o renderebbe piu' gravoso il processo, e puo' rimettere al giudice inferiore le cause di sua competenza".

"Art. 104 (Pluralita' di domande contro la stessa parte).- Contro la stessa parte possono proporsi nel medesimo processo piu' domande anche non altrimenti connesse, purche' sia osservata la norma dell'art. 10 secondo comma.

"E' applicabile la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente".

Art 6.

(Procura al difensore)

Il testo dell'art. 125 del Codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:

"Art. 125 (Contenuto e sottoscrizione degli atti di parte). - Salvo che la legge disponga altrimenti, la citazione, il ricorso, la comparsa, il controricorso, il precetto debbono indicare l'ufficio giudiziario, le parti, l'oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni o l'istanza, e, tanto nell'originale quanto nelle copie da notificare, debbono essere sottoscritti dalla parte, se essa sta in giudizio personalmente, oppure dal difensore.

"La procura al difensore dell'attore puo' essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell'atto, purche' anteriormente alla costituzione della parte rappresentata.

"La disposizione del comma precedente non si applica quando la legge richiede che la citazione sia sottoscritta da difensore munito di mandato speciale".

Art 7.

(Forma della domanda)

Il testo dell'art. 163 del Codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:

"Art. 163 (Contenuto della citazione). - La domanda si propone mediante citazione a comparire a udienza fissa.

"Il presidente del tribunale stabilisce al principio dell'anno giudiziario, con decreto approvato dal primo presidente della corte di appello, i giorni della settimana e le ore delle udienze destinate esclusivamente alla prima comparizione delle parti.

"L'atto di citazione deve contenere:

  1. l'indicazione del tribunale davanti al quale la domanda e' proposta;

  2. il nome, il cognome e la residenza dell'attore, il nome, il cognome, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono. Se attore o convenuto e' una persona giuridica, un'associazione non riconosciuta o un comitato, la citazione deve contenere la denominazione o la ditta, con l'indicazione dell'organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio;

  3. la determinazione della cosa oggetto della domanda;

  4. l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con' le relative conclusioni;

  5. l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l'attore intende valersi e in particolare dei documenti che offre in comunicazione;

  6. il nome e il cognome del procuratore e l'indicazione della procura, qualora questa sia stata gia' rilasciata;

  7. l'indicazione del giorno della udienza di comparizione; l'invito al convenuto di costituirsi nel (ermine e nelle forme stabilite dall'art. 106, e di comparire, nell'udienza indicata, dinanzi al giudice istruttore che sara' designato ai sensi dell'art. 108-bis.

"L'atto di citazione, sottoscritto a norma dell'art. 125, e' consegnato dalla parte o dal procuratore all'ufficiale giudiziario, il quale lo notifica a norma degli articoli 137 e seguenti".

Art 8.

(Termini per comparire)

Tra l'art. 163 e l'art. 164 del Codice di procedura civile e' inserito il seguente articolo:

"Art. 163-bis (Termini per comparire). - Tra il giorno della notificazione della citazione e quello della comparizione debbono intercorrere termini liberi non minori:

di trenta giorni, se il luogo della notificazione si trova nella circoscrizione del tribunale adito;

di quaranta giorni, se il luogo della notificazione si trova fuori della circoscrizione del tribunale, ma entro quella della corte di appello dalla quale dipende;

di sessanta giorni, se il luogo della notificazione si trova nella circoscrizione di altra corte di appello;

di novanta giorni, se il luogo della notificazione si trova in Stati europei o in territori posti nel bacino del Mediterraneo;

di centottanta giorni, se il luogo della notificazione si trova in altro Stato o in altro territorio soggetto alla sovranita' italiana, e quando la notificazione e' eseguita a norma dell'art. 150.

"Nelle cause che richiedono pronta spedizione il presidente puo', su istanza dell'attore e con decreto motivato in calce dell'atto originale e delle copie della citazione, abbreviare fino alla meta' i termini indicati dal primo comma.

"Se il termine assegnato dall'attore ecceda il minimo indicato dal primo comma, il convenuto, costituendosi prima della scadenza del termine minimo, puo' chiedere al presidente del tribunale che, sempre osservata la misura di quest'ultimo termine, l'udienza per la comparizione delle parti sia fissata con congruo anticipo su quella indicata dall'attore. Il presidente provvede con decreto, che deve essere comunicato dal cancelliere all'attore, almeno cinque giorni liberi prima dell'udienza fissata dal presidente".

Art 9.

(Nullita' della citazione)

Il testo dell'art. 164 del Codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:

"Art. 164 (Nullita' della citazione). - La citazione e' nulla se e' omesso o risulta assolutamente incerto alcuno...

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