DECRETO LEGISLATIVO 5 maggio 1948, n. 483 - Modificazioni e aggiunte al Codice di procedura civile

Coming into Force01 Gennaio 1949
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1948/05/20/048U0483/CONSOLIDATED/19500816
Published date20 Maggio 1948
Enactment Date05 Maggio 1948
Official Gazette PublicationGU n.116 del 20-05-1948 - Suppl. Ordinario
Articoli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia, e giustizia; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:

Art 1.

Fino alla revisione generale del codice di procedura civile, approvato con regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443 e coordinato col codice civile con regio decreto 20 aprile 1942, n. 504, sono ad esso apportate le modificazioni e le aggiunte risultanti dagli articoli seguenti.

Art 2.

(Termine per la proposizione del regolamento di competenza)

Nel testo del secondo comma dell'art. 47 del codice di procedura civile la parola "venti" e' sostituita dalla parola "trenta".

Art 3.

(Procura al difensore)

Al testo dell'art. 125 del codice di procedura civile e' aggiunto il seguente comma:

"La procura al difensore dell'attore puo' essere rilasciata in data posteriore alla notificazione della citazione, purche' anteriormente alla costituzione della parte rappresentata".

Art 4.

(Forma della domanda)

Il testo del primo comma dell'art. 163 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:

"La domanda si propone mediante citazione a comparire a udienza fissa innanzi al giudice istruttore. All'uopo il presidente del tribunale, con decreto approvato dal primo presidente della corte di appello, stabilisce al principio dell'anno giudiziario i giorni della settimana e le ore in cui ciascun giudice istruttore deve tenere le udienze, e tra esse quella destinata esclusivamente per la prima comparizione delle parti. Il decreto deve rimanere affisso per tutto l'anno in ciascuna sala di udienza del tribunale".

Nel testo del secondo comma dello stesso art. 163 le parole iniziali "Questo deve contenere" sono sostituite da quelle: "L'atto di citazione deve contenere".

Il numero 7) dello stesso comma e' sostituito dal seguente:

"7) l'invito rivolto al convenuto a comparire davanti al giudice istruttore, e l'istanza, al presidente del tribunale perche' assegni la sezione e designi il giudice istruttore".

Tra il secondo e il terzo comma del testo del medesimo art. 163 e' inserito il comma seguente:

"L'originale dell'atto di citazione e le copie da notificare debbono essere presentati prima della notificazione al presidente del tribunale, il quale con decreto in calce designa il giudice istruttore davanti al quale la causa dovra' essere trattata. Se il tribunale e' diviso in sezioni il presidente assegna la causa ad una di esse, e il presidente della sezione designa nelle stesse forme il giudice istruttore. L'udienza per la prima comparizione delle parti davanti al giudice cosi' designato e' fissata dalla parte istante. Il convenuto sara' invitato a costituirsi in cancelleria nel termine preventivo stabilito dall'art. 166".

Gli articoli 172 e 173 del codice di procedura civile sono abrogati.

Art 5.

(Termini per comparire)

Dopo l'art. 163 del codice di procedura civile e' aggiunto il seguente articolo:

"Art. 163-bis (Termini per comparire). - Tra il giorno della notificazione della citazione e quello della comparizione debbono intercorrere termini liberi non minori:

di trenta giorni, se il luogo della notificazione si trova nella circoscrizione del tribunale adito.

di quaranta giorni, se il luogo della notificazione si trova fuori della circoscrizione del tribunale, ma entro quella della corte di appello dalla quale dipende;

di sessanta giorni, se il luogo della notificazione si trova nella circoscrizione di altra corte di appello;

di novanta giorni, se il luogo della notificazione si trova nelle province libiche, o in territori del bacino del Mediterraneo soggetti alla sovranita' italiana o in Stati europei o posti nel bacino del Mediterraneo;

di centottanta giorni, se il luogo della notificazione si trova, in altro Stato o in altro territorio soggetto alla sovranita' italiana, e quando la notificazione e' eseguita, a norma dell'art. 150.

"Non possono essere fissati termini maggiori di quelli sopra indicati, aumentati della meta'.

"Nelle cause che richiedono pronta spedizione il presidente puo', su istanza dell'attore e con decreto motivato in calce dell'atto originale e delle copie della citazione, abbreviare fino alla meta' i termini indicati dal primo comma.

"Se nel giorno indicato nella citazione il giudice istruttore non tiene udienza, le parti dovranno comparire davanti allo stesso giudice e nella prima udienza successiva destinata per la prima comparizione delle parti".

Art 6.

(Nullita' della citazione)

Il testo del primo comma dell'art. 164 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:

"La citazione e' nulla se e' omesso o risulta assolutamente incerto alcuno dei requisiti richiesti nei numeri 1, 2 e 3 dell'art. 163, o se e' stato assegnato un termine a comparire minore o maggiore di quello stabilito dalla legge. La citazione e' altresi' nulla se manchi o risulti assolutamente incerta la designazione del giudice istruttore o dell'udienza di comparizione innanzi allo stesso. La nullita' e' rilevata d'ufficio dal giudice, quando il convenuto non si e' costituito in giudizio".

Art 7.

(Costituzione delle parti)

Nel testo del primo comma dell'art. 165 del codice di procedura civile tra le parole "al convenuto" e quella, "deve" sono inserite le parole "ovvero entro cinque giorni nel caso di abbreviazione di termini a norma del terzo comma dell'art. 163-bis".

Il testo dell'art. 166 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:

"Il convenuto deve costituirsi in giudizio a mezzo del procuratore o personalmente nei casi consentiti dalla legge, almeno cinque giorni prima dell'udienza di comparizione, computato nel termine il giorno della costituzione, o almeno tre giorni prima nel caso di abbreviazione di termini a norma del terzo comma dell'art. 63-bis, depositando in cancelleria il proprio fascicolo contenente la comparsa di cui all'articolo seguente con le copie necessarie per le altre parti, la copia della citazione notificatagli, la procura e i documenti che offre in comunicazione".

Nel testo del primo comma dell'articolo 167 del codice di procedura civile sono soppresse le parole "tutte" e quelle "e le eventuali domande riconvenzionali".

Il testo del primo comma dell'art. 168 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:

"All'atto della costituzione dell'attore o, se questi non si e' costituito, all'atto della costituzione del convenuto, su presentazione della nota d'iscrizione a ruolo, il cancelliere iscrive la causa nel ruolo generale e quindi nel ruolo della sezione e su quello del giudice istruttore designato".

Il testo dell'art. 171 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:

"Se una delle parti si e' costituita non oltre il termine stabilito dall'art. 166, l'altra puo' costituirsi fino alla prima udienza davanti al giudice istruttore.

"La parte che non si costituisce neppure in tale udienza e' dichiarata contumace con ordinanza del giudice istruttore, salva la disposizione dell'art. 291".

Art 8.

(Ordinanze del giudice istruttore)

Il testo del secondo comma dell'art. 177 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:

"Le ordinanze possono essere modificate o revocate dal giudice che le ha prenunciate, salvo che siano state impugnate a norma dell'articolo seguente, ovvero la legge le dichiari espressamente non impugnabili, o predisponga contro di esse un mezzo di reclamo diverso da quello previsto dall'articolo seguente. Se la pronuncia e' avvenuta sull'accordo delle parti, in materia della quale queste possono disporre, l'ordinanza non e' revocabile se non sull'accordo di tutte".

Art 9.

(Controllo del collegio sulle ordinanze)

Al testo dell'art. 178 del codice di procedura civile sono aggiunti i seguenti commi:

"Tuttavia la parte interessata puo' proporre immediatamente la questione al collegio, mediante reclamo avverso l'ordinanza nel termine perentorio di giorni cinque dalla pronuncia della ordinanza, o dalla comunicazione se la pronuncia e' avvenuta fuori dell'udienza. L'esecuzione dell'ordinanza e' sospesa durante il termine per proporre reclamo e durante il giudizio su questo, salvo che il giudice istruttore, nei casi d'urgenza, l'abbia dichiarata esecutiva nonostante reclamo.

"Il reclamo e' presentato con ricorso diretto al giudice istruttore. Questi fissa con decreto l'udienza davanti a lui, per gli adempimenti previsti dagli articoli 189 e 190. Di tale decreto il cancelliere da' comunicazione alle parti costituite. Il reclamo puo' essere proposto anche con semplice dichiarazione nel verbale di udienza innanzi al giudice istruttore, sempre che tale udienza ricada nel termine stabilito per proporlo; ed...

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