VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA
Visti il R. decreto 28 ottobre 1940-XVIII, n. 1443, che approva il testo del Codice di procedura civile ed il R. decreto 18 dicembre 1941-XX, n. 1368, che ne approva le disposizioni di attuazione e transitorie;
Ritenuto che il nuovo testo del Codice civile, approvato con R. decreto 16 marzo 1942-XX, n. 262, ha reso necessario di apportare, a scopo di coordinamento, alcune modificazioni al testo del Codice di procedura civile e relative disposizioni di attuazione e transitorie;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;
Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico.
Al testo del Codice di procedura civile, approvato con R. decreto 28 ottobre 1940-XVIII, n. 1443, sono apportate le seguenti modificazioni:
Art. 8, n. 3. - Alle parole « piccola affittanza » sono sostituite le parole « affitto a coltivatore diretto ».
Art. 19, secondo comma. - Alle parole « di cui agli articoli 34 e seguenti del libro primo del codice civile » sono sostituite le parole « di cui agli articoli 36 e seguenti del codice civile ».
Art. 30. - Alle parole « a norma dell'art. 44 del libro primo del codice civile » sono sostituite le parole « a norma dell'art. 47 del codice civile ».
Art. 61, secondo comma. - Alla parola « regolamento » sono sostituite le parole « disposizioni di attuazione ».
Art. 75, ultimo comma. - Alle parole « indicate negli articoli 34 e seguenti del libro primo del codice civile » sono sostituite le parole « indicate negli articoli 36 e seguenti del codice civile ».
Art. 111, ultimo comma, in fine. - Le parole « per gli immobili » sono soppresse.
Art. 145, secondo comma. - Alle parole « di cui agli articoli 34 e seguenti del libro primo del codice civile si fanno » sono sostituite le parole « di cui agli articoli 36 e seguenti del codice civile si fa ».
Art. 225, secondo comma, secondo periodo. - Alle parole « puo' disporre che la trattazione della causa continui davanti a lui » sono sostituite le parole « puo' disporre che la trattazione della causa continui davanti a se' ».
Art. 429, n. 2. - Alle parole « piccola affittanza » sono sostituite le parole « affitto a coltivatore diretto ».
Art. 461, secondo comma. - Nel secondo periodo, dopo le parole « Se la controversia » vanno aggiunte le parole « in materia di infortuni sul lavoro e di malattie professionali ».
Nel titolo del capo...