REGIO DECRETO 20 aprile 1942, n. 504 - Norme per il coordinamento del Codice di procedura civile con il Codice civile

Coming into Force10 Giugno 1942
Published date26 Maggio 1942
Enactment Date20 Aprile 1942
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1942/05/26/042U0504/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.124 del 26-05-1942
Articoli
Art 1.

VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti il R. decreto 28 ottobre 1940-XVIII, n. 1443, che approva il testo del Codice di procedura civile ed il R. decreto 18 dicembre 1941-XX, n. 1368, che ne approva le disposizioni di attuazione e transitorie;

Ritenuto che il nuovo testo del Codice civile, approvato con R. decreto 16 marzo 1942-XX, n. 262, ha reso necessario di apportare, a scopo di coordinamento, alcune modificazioni al testo del Codice di procedura civile e relative disposizioni di attuazione e transitorie;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico.

Al testo del Codice di procedura civile, approvato con R. decreto 28 ottobre 1940-XVIII, n. 1443, sono apportate le seguenti modificazioni:

Art. 8, n. 3. - Alle parole « piccola affittanza » sono sostituite le parole « affitto a coltivatore diretto ».

Art. 19, secondo comma. - Alle parole « di cui agli articoli 34 e seguenti del libro primo del codice civile » sono sostituite le parole « di cui agli articoli 36 e seguenti del codice civile ».

Art. 30. - Alle parole « a norma dell'art. 44 del libro primo del codice civile » sono sostituite le parole « a norma dell'art. 47 del codice civile ».

Art. 61, secondo comma. - Alla parola « regolamento » sono sostituite le parole « disposizioni di attuazione ».

Art. 75, ultimo comma. - Alle parole « indicate negli articoli 34 e seguenti del libro primo del codice civile » sono sostituite le parole « indicate negli articoli 36 e seguenti del codice civile ».

Art. 111, ultimo comma, in fine. - Le parole « per gli immobili » sono soppresse.

Art. 145, secondo comma. - Alle parole « di cui agli articoli 34 e seguenti del libro primo del codice civile si fanno » sono sostituite le parole « di cui agli articoli 36 e seguenti del codice civile si fa ».

Art. 225, secondo comma, secondo periodo. - Alle parole « puo' disporre che la trattazione della causa continui davanti a lui » sono sostituite le parole « puo' disporre che la trattazione della causa continui davanti a se' ».

Art. 429, n. 2. - Alle parole « piccola affittanza » sono sostituite le parole « affitto a coltivatore diretto ».

Art. 461, secondo comma. - Nel secondo periodo, dopo le parole « Se la controversia » vanno aggiunte le parole « in materia di infortuni sul lavoro e di malattie professionali ».

Nel titolo del capo...

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