Rassegna di giurisprudenza

La contestazione immediata e non alle violazioni al codice della strada

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†L’elencazione, contenuta nell’art. 384 del Reg. es. del codice della strada, dei casi in cui deve ritenersi giustificata la mancata contestazione immediata della violazione non può considerarsi esaustiva, ma è, come esplicitamente detto nella disposizione medesima, meramente esemplificativa; ne consegue che possono ricorrere casi ulteriori in cui una tale impossibilità sia ugualmente ravvisabile, e compete al giudice di merito valutare con motivazione censurabile in cassazione ove illogica o incongrua se la circostanza impeditiva, riportata nel verbale, abbia una sua intrinseca valenza. (Nella specie, la S.C., con riferimento ad una contestazione di sorpasso vietato, ha cassato la sentenza del giudice di pace, che aveva ritenuto inidonea la motivazione dell’omessa contestazione immediata fondata sull’attestazione che il verbalizzante si trovava a bordo di altro veicolo e, perciò, nell’impossibilità di fermare il trasgressore).

* Cass. civ., sez. II, 26 marzo 2009, n. 7415, Comune di Russi c. Fallai, in Arch. giur. circ. 2009, 834.

†In tema di attraversamento di incrocio con semaforo rosso, rilevato a mezzo di apparecchio di rilevamento auto- matico, la mancata presenza in loco di agenti preposti al controllo, se da un lato preclude la contestazione immediata nei casi in cui sia possibile, in violazione dell’art. 200 c.s., dall’altro non consente di verificare le concrete situazioni in cui l’apparecchio di rilevamento opera. (Nella fattispecie la S.C. ha accolto l’opposizione alla predetta violazione rilevata mediante Photored F 17 A e avvenuta in epoca antecedente l’entrata in vigore del D.L. n. 151/2003).

* Cass. civ., sez. II, 26 marzo 2009, n. 7388, Silvestri c. Comune di Modena, in Arch. giur. circ. 2009, 834.

†In tema di accertamento delle infrazioni al codice della strada l’espressa previsione contenuta nell’art. 201, comma 1 bis, codice della strada, così come introdotto dall’art. 4 D.L. 27 giugno 2003 n. 151, conv. in legge 1 agosto 2003, n. 214, che ha assoggettato ad identica disciplina, ai fini dell’esonero dall’obbligo di contestazione immediata, sia l’accesso alle zone a traffico limitato sia la circolazione sulle corsie riservate, ha l’effetto di rendere possibile, dal momento in cui tale norma è entrata in vigore, l’utilizzo dei dispositivi previsti dall’art. 17, comma 133 bis legge n. 127 del 1997 (cosiddette «porte telematiche»). Tali dispositivi, anche se installati in conformità di specifiche autorizzazioni ministeriali precedenti l’entrata in vigore della lett. g) del comma 1 bis dell’art. 201 c.s., consentono anche la rilevazione degli illeciti relativi agli accessi alle corsie riservate, poste in corrispondenza o all’interno dei varchi di accesso alle zone a traffico limitato.

* Cass. civ., sez. II, 15 ottobre 2008, n. 25180, Comune di Firenze c. Corpo Vigili Giurati Spa, in questa Rivista. 2009, 134. [RV605099]

†In tema di violazioni amministrative previste dal co- dice della strada, essendo insindacabili in sede giudiziaria le modalità di organizzazione del servizio che la P.A. appronta per la prevenzione e l’accertamento delle infrazioni, nel caso non si sia proceduto alla contestazione immediata nei confronti del trasgressore, l’indicazione nel verbale di una ragione che renda ammissibile la contestazione differita dell’infrazione, comporta ipso facto la legittimità del verbale medesimo e della conseguente irrogazione della sanzione, senza che sussista alcun margine da parte del giudice di apprezzare nel concreto le scelte organizzative compiute dall’amministrazione ai fini dell’espletamento del servizio. (Nella fattispecie la Corte ha cassato la sentenza del giudice di pace, ritenendo idonea la spiegazione, fornita dall’Autorità Amm.va per giustificare la contestazione differita, consistente nell’esigenza di non interrompere la continuità del servizio).

* Cass. civ., sez. II, 10 luglio 2008, n. 19032, Com. Roccadaspide c. Di Mieri. [RV604733]

†In tema di accertamento di violazioni delle norme sui limiti di velocità compiute, ai sensi del combinato disposto dell’art. 142 del codice della strada e degli artt. 345 e 385 del relativo regolamento esecutivo, a mezzo di apparecchiature di controllo elettronico, qualora queste ultime consentono la rilevazione dell’illecito solo in tempo successivo ovvero dopo che il veicolo sia già a distanza dal posto di accertamento, l’indicazione a verbale dell’utilizzazione di apparecchi con tali caratteristiche esenta dalla necessità di ulteriori precisazioni circa la contestazione immediata, rendendo ammissibile ipso facto la contestazione differita, senza alcuna possibilità per il giudice di sindacare le scelte organizzative dell’amministrazione, risolvendosi un tale sindacato in un’indebita ingerenza del modus operandi della pubblica amministrazione. Resta, ovviamente, salva la possibilità per l’interessato di fornire la prova del cattivo funzionamento, nello specifico caso concreto, dell’apparecchiatura elettronica.

* Cass. civ., sez. II, 9 giugno 2008, n. 15171, Vitagliano c. Prefettura Torino, in questa Rivista 2008, 814. [RV603580]

†In tema di violazione del codice della strada, la regola secondo la quale l’omessa contestazione immediata, o l’omessa indicazione, nel relativo verbale, dei motivi che l’hanno resa impossibile, rende annullabile il provvedimento sanzionatorio, non si estende alla ipotesi in cui, essendoviPage 942stata immediata contestazione orale, sia tuttavia mancata la contestuale redazione e consegna del verbale al trasgressore o la indicazione dei motivi della mancata consegna immediata del verbale, attesa la distinzione logica e giuridica esistente fra i tre momenti dell’accertamento, costituiti dalla contestazione, dalla verbalizzazione e dalla consegna di copia del verbale al trasgressore. (Nella fattispecie la Corte ha cassato la sentenza del giudice di pace che aveva ritenuta nulla la contestazione immediata in forma orale, seguita dalla notifica del verbale, contenente l’espressa spiegazione dell’omessa consegna immediata del verbale, in quanto dovuta a mancanza del formulario al seguito).

* Cass. civ., sez. II, 3 giugno 2008, n. 14668, Ufficio Territoriale Governo Trapani c. Calamia, in questa Rivista 2008, 1029. [RV603810]

†In tema di violazioni al codice della strada, la motivazione del giudice di merito che abbia ritenuto legittima, ai sensi dell’art. 201 cod. strada, la contestazione differita, stan- te l’impossibilità di contestare immediatamente l’infrazione da parte di agente operante a piedi nei confronti del conducente un ciclomotore, è valida e logicamente plausibile e non meramente apparente, in quanto sostenuta da argomentazione coerente e logica, collegata alle concrete modalità del fatto come riportate nel verbale di accertamento. Peraltro, la valutazione della situazione in fatto (agente accertatore non motorizzato) ed il giudizio sulla possibilità di fermare o inseguire il veicolo (in considerazione della suddetta situazione), sono rimessi al giudice del merito e non possono essere formulati in sede di legittimità. (Nella fattispecie, relativa alla violazione dell’obbligo di indossare il casco – art. 171 cod. strada – la S.C. ha rigettato il motivo di ricorso, avverso la sentenza del giudice di pace che aveva confermato la sanzione, secondo cui il vigile urbano ben avrebbe potuto fer- mare il ciclomotore intimando l’alt con il fischietto).

* Cass. civ., sez. II, 21 maggio 2008, n. 12865, Chiello c. Prefettura Caserta. [RV603362]

†In tema di violazioni al codice della strada, la individuazione, contenuta nell’art. 384 del relativo regolamento di esecuzione, delle ipotesi in cui è consentita la mancata contestazione immediata della infrazione – che costituisce requisito di legittimità dei successivi atti del procedimento sanzionatorio – non ha carattere tassativo ma esemplificativo, sicché ben possono ricorrere casi ulteriori in cui una tale impossibilità sia ugualmente ravvisabile purché la circostanza impeditiva addotta risulti dal verbale di...

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