Testo del decreto-legge 22 gennaio 1999, n. 5 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 18 del 23 gennaio 1999), coordinato con la legge di conversione 24 marzo 1999, n. 69 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 3), recante: "Disposizioni urgenti in materia di elezioni delle rappresentanze unitarie del personale e di valutazion...

Avvertenza

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Art. 1.

1. In deroga a quanto diversamente previsto dall'articolo 8 del decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 396, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, nel comparto "scuola" si osservano le seguenti disposizioni in materia di elezioni di organismi di rappresentanza unitaria del personale e di valutazione della rappresentativita' delle organizzazioni e confederazioni sindacali

  1. in relazione ai tempi di attuazione dell'autonomia scolastica, le elezioni delle rappresentanze unitarie del personale di cui all'articolo 47 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni, nel comparto "scuola" si svolgono nelle date ed al livello contrattuale individuati mediante accordi tra l'ARAN e le confederazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 47 -bis del citato decreto legislativo n. 29 del 1993; b) in via transitoria, limitatamente al comparto "scuola", l'ARAN procede alla verifica della rappresentativita' delle organizzazioni e delle confederazioni, di cui all'articolo 8, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 396, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, in base al solo dato associativo riferito al 1998; entro il primo trimestre del 2001 l'ARAN provvede, limitatamente al comparto "scuola", alla verifica definitiva in base alle deleghe relative al 2000 ed ai voti riportati nelle elezioni delle rappresentanze unitarie del personale, ai sensi dell'articolo 47-bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni.

    Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'art. 8 del D.Lgs. n.

    369/1997 (Modificazioni al D.Lgs. 3 febbraio 1993, n.

    29, in materia di contrattazione collettiva e di rappresentativita' sindacale nel settore del pubblico impigo, a norma dell'art. 11, commi 4 e 6, della legge 15 marzo 1997, n. 59), come modificato dal D.Lgs. n. 80/1998 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59)

    "Art. 8 (Disposizioni transitorie). - 1. Nel primo anno di applicazione del presente decreto legislativo, allo scopo di consentite che il rinnovo dei contratti collettivi vigenti avvenga in coerenza con i tempi e le modalita' previsti dall'accordo 23 luglio 1993, si osservano le procedure seguenti

  2. in deroga a quanto previsto dall'art. 1 del presente decreto legislativo, la composizione dei comparti e delle aree contrattuali risultante dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, puo' essere modificata fino al 31 dicembre 1997 con la procedura dell'art. 45 e seguenti del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nel testo vigente prima del presente decreto legislativo. Sulla base dell'assetto dei comparti e delle aree contrattuali risultante dopo tale data vengono costituiti i comitati di settore e avviate le procedure per il rinnovo dei contratti collettivi; b) nella prima applicazione del presente decreto legislativo e fino alla verifica di cui alla lettera g), l'ARAN ammette alla contrattazione collettiva nazionale le organizzazioni sindacali che, nel comparto o nell'area di contrattazione, abbiano una rappresentativita' non inferiore al 4 per cento, tenendo conto del solo dato associativo, di cui all'art.

    47-bis, comma 1, e le confederazioni alle quali esse siano affiliate. Si tiene conto del solo dato associativo anche ai fini della percentuale richiesta per la sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali dall'art. 47- bis, comma 3. Le percentuali vengono calcolate sulla base dei dati relativi alle deleghe per i contributi sindacali rilevati nel comparto o nell'area dal Dipartimento della funzione pubblica. Le percentuali sono arrotondate al decimo di punto superiore; c) ai fini del calcolo delle percentuali di cui alla lettera b) si considerano le deleghe in virtu' delle quali ciascuna organizzazione sindacale percepisce, dall'amministrazione o ente che effettua la trattenuta, la quota di retribuzione volontariamente ceduta dal lavoratore per il contributo sindacale. Le organizzazioni sindacali che, nel corso del 1997, abbiano dato vita, mediante fusione, affiliazione o in altra forma, ad una nuova aggregazione associativa possono imputare al nuovo soggetto sindacale le deleghe delle quali risultino titolari, purche' il nuovo soggetto succeda effettivamente nella titolarita' delle...

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