DIRETTIVA 8 maggio 2002 - Direttiva sul raccordo tra le finalita' dell'art. 19 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in tema di assunzioni di personale in pubbliche amministrazioni, e finalita' della normativa sui contratti di formazione e lavoro
IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA E PER IL COORDINAMENTO DEI SERVIZI DI INFORMAZIONE E SICUREZZA
A tutti i Ministeri
Agli Uffici di Gabinetto Agli Uffici del personale, dell'organizzazione e della formazione Alle aziende ed amministrazioni autonome dello Stato A tutti gli enti pubblici non economici Al Consiglio di Stato - Segretariato generale Alla Corte dei conti - Segretariato generale All'Avvocatura generale dello Stato - Segretariato generale Agli organismi di valutazione di cui al decreto legislativo n.
286/1999 Agli Uffici centrali del bilancio A tutti le regioni A tutte le province A tutti i comuni Alla Scuola superiore della pubblica amministrazione Al Formez All'A.I.P.A.
All'ARAN e, per conoscenza
Alla Presidenza della Repubblica Segretariato generale Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale All'A.N.C.I.
All'U.P.I.
All'U.N.C.E.M.
Alla Conferenza dei rettori delle universita' italiane
Sono pervenuti, al Dipartimento della funzione pubblica, numerosi quesiti relativi al raccordo tra l'art. 19 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, concernente il divieto di assunzione di personale a tempo indeterminato per l'anno 2002 nelle pubbliche amministrazioni ivi menzionate, e la normativa generale in tema di contratti di formazione e lavoro, prevista dall'art. 3 del decreto-legge n.
726/1984, convertito dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e ora applicabile anche nelle pubbliche amministrazioni ai sensi e con le modalita' di cui all'art. 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dei contratti collettivi conseguenti.
In particolare, sono stati posti quesiti sul come raccordare, con il regime di blocco delle assunzioni previsto dall'art. 19 della citata legge n. 448, lo spirito di favore che la legislazione sui rapporti di formazione e lavoro manifesta verso la stabilizzazione di tali rapporti mediante loro conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato al termine del periodo formativo o nei dodici mesi immediatamente successivi.
La disciplina sui contratti di formazione e lavoro prevede, per quanto qui specificamente interessa, che i lavoratori che abbiano svolto attivita' di formazione e lavoro possono essere assunti a tempo indeterminato, con richiesta nominativa, entro dodici mesi dalla cessazione del rapporto per l'espletamento di attivita' corrispondenti alla formazione conseguita. La disposizione consente, percio', al datore di lavoro pubblico, di utilizzare le risorse gia' formate senza...
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