La raccolta della prova digitale in Italia: dagli accertamenti statici al captatore itinerante

AutoreMarco Torre
CaricaL'A. è dottore di ricerca in diritto e procedura penale presso l'Università di Firenze
Pagine157-170
La raccolta della prova digitale in Italia:
dagli accertamenti statici al captatore itinerante
MARCO TO RRE
SOMM ARI O:1. Introduzione – 2. Gli accertamenti informatici tra ripetibilità e
irripetibilità – 2.1. Fase di garanzia delle fonti di prova – 2.2. Fase di analisi dei
dati 3. Il c.d. “captatore informatico” nella “riforma Orlando” 3.1. L’ambito
di ammissibilità delle intercettazioni mediante captatore – 3.2. La poliedricità del
captatore informatico
1. INT RODU ZIO NE
In assenza di organi investigativi sovranazionaliin grado di esercitare poteri
autoritativi, le attività istruttorie transnazionali si basano sul principio della
“cooperazione orizzontale”. Posto che le regole probatorie previste dai vari
ordinamenti statali sono diverse, le declinazioni possibili di tale principio
sono sostanzialmente due: 1) applicazione della le x loci, ossia delle regole dello
Stato in cui le prove sono situate e nel cui territorio, quindi, devono essere
ricercate ed assunte; 2) applicazione della lex fori, ossia delle regole dello Stato
in cui è in corso il procedimento nell’ambito del quale le prove dovranno
essere utilizzate1.
Come noto, la soluzione tradizionalmente accolta e tuttora prevalente è
la prima ed il motivo è presto detto: tutelare al massimo grado la sovranità
nazionale, assicurando che le prove siano acquisite nel rispetto delle regole
locali. Un esempio per tutti è rappresentato dall’art. 725, co. 2, del nostro
codice di procedura penale, rubricato «esecuzione delle rogatorie», a mente
del quale «Per il compimentodegli atti richiesti si applicano le norme di ques to
codice, salva l’osservanza delle forme espressamente richieste dall’autorità
giudiziaria straniera che non siano contrarie ai principi dell’ordinamento
giuridico dello Stato».
È la seconda strada, tuttavia, a basarsi su quel “mutuo riconoscimento”
(art. 67.3 TFUE), tanto agognato quanto mai concretamente realizzato a
livello internazionale, in base al quale ciascuno Stato deve considerare valide
ed eff‌icaci le decisioni giudiziarie degli altri Stati, anche se emesse sulla base di
L’A. è dottore di ricercain dir ittoe procedura penale presso l’Università di Firenze.
1
Cfr. M. DANI ELE,L’ordine europeo di indagine entra a regime. Prime rif‌lessioni sul d.lgs.
n. 108 del 2018, in “Diritto penale contemporaneo”, n. 7-8/2017, p. 208.
Edizioni Scientif‌iche Italiane ISSN 0390-0975

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