LEGGE REGIONALE 11 novembre 2011, n. 15 - Modifica alla legge regionale 2 aprile 1996, n. 6 (Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale. Applicazione della legge 23 agosto 1993, n. 352.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale - Parte prima della Regione Emilia Romagna n. 166 dell'11 novembre 2011) L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Modifica all'art. 4 della legge regionale n. 6 del 1996

  1. Al comma 2 dell'art. 4 della legge regionale 2 aprile 1996, n.

    6 (Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale. Applicazione della legge 23 agosto 1993, n. 352), dopo e parole 'dei pubblici esercizi' sono inserite le seguenti: 'e dei centri di assistenza agricola (CAA)'.

    Art. 2

    Modifica all'art. 10 della legge regionale n. 6 del 1996

  2. Al comma 1 dell'art. 10 della legge regionale n. 6 del 1996, dopo le parole 'della collaborazione dei Comuni' sono inserite le seguenti: 'e dei centri di assistenza agricola (CAA)'.

    Art. 3

    Sostituzione dell'art. 15 della legge regionale n. 6 del 1996

  3. L'art. 15 della legge regionale n. 6 del 1996 e' sostituito dal seguente:

    'Art. 15

    Vendita di funghi freschi spontanei 1. Per la vendita di funghi freschi spontanei, chi esercita attivita' di commercio di prodotti alimentari ai sensi della normativa vigente, deve presentare segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) al Sindaco del Comune in cui ha sede l'attivita'.

  4. La SCIA, anche limitatamente alla vendita di sin-gole specie, e' presentata da soggetti riconosciuti idonei dal Dipartimento di sanita' pubblica dell'Azienda unita' sanitaria locale all'identificazione delle specie fungine commercializzate, che possiedano adeguata conoscenza dei rischi connessi. La Giunta regionale con proprio atto determina le modalita' con cui si procede al riconoscimento dell'idoneita'.

  5. Alla vendita dei funghi freschi spontanei puo' essere adibito un preposto in possesso dell'idoneita' di cui al comma 2; in questo caso alla SCIA dovra' essere allegata la dichiarazione con firma autenticata di chi assume l'incarico di vendita.

  6. Il commercio di funghi spontanei puo' effettuarsi su aree private in sede fissa o su aree pubbliche, esclusa la forma itinerante.'.

    Art. 4

    Sostituzione dell'art. 16 della legge regionale n. 6 del 1996

  7. L'art. 16 della legge regionale n. 6 del 1996 e' sostituito dal seguente:

    'Art. 16

    Vendita di funghi freschi coltivati 1. Per la vendita di funghi freschi coltivati ai soggetti che esercitano attivita' di commercio di prodotti ortofrutticoli non e' richiesta la presentazione della SCIA.'.

    Art. 5

    Modifiche...

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