Obbligo di comparizione presso la questura nel giorno in cui si svolgono manifestazioni sportive e presupposto della eccezionale necessità ed urgenza di cui all'art. 13 Cost.

AutoreAlessandro Roiati
Pagine481-482

Page 481

Con la sentenza de qua la Corte costituzionale ha ritenuto infondata la questione di costituzionalità dell'art. 6, comma 2, della L. 13 dicembre 1989, n. 401 (che affianca al divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive, l'obbligo di comparizione al competente comando di polizia nel giorno in cui si svolgono manifestazioni sportive) sollevata dalla Corte di Cassazione in relazione all'art. 13, comma 3, Cost., che espressamente subordina l'adozione di misure restrittive della libertà personale al presupposto della eccezionale necessità ed urgenza.

La sanzione in oggetto rientra nel novero delle c.d. misure di prevenzione che costituiscono misure tradizionalmente specialpreventive, volte ad evitare che soggetti ritenuti socialmente pericolosi possano commettere determinati reati.

La loro caratteristica precipua consiste nella possibilità di applicazione a prescindere dalla commissione di un precedente fatto di reato e proprio detto elemento le differenzia dalle misure di sicurezza, che invece risultano sempre ancorate al presupposto soggettivo della pericolosità sociale ed a quello oggettivo dell'avvenuta commissione di un reato 1.

Questa peculiarità, da cui discende anche la loro definizione di misure ante o praeter delictum, ha però sempre suscitato notevoli perplessità in ordine alla legittimità stessa di dette sanzioni nell'ambito del nostro quadro costituzionale, che pone la commissione di un fatto di reato quale pietra angolare della sanzione penale, ripudiando così la configurabilità di pene fondate sul mero sospetto o sul semplice indizio di pericolosità.

Non a caso la nostra dottrina maggioritaria 2 si è sempre preoccupata di evidenziare, da un lato i numerosi profili di incostituzionalità delle misure di prevenzione "personali" in rapporto ai principi di presunzione di non colpevolezza, di tassatività delle fattispecie, di offensività e di personalità della responsabilità penale, dall'altro l'insuccesso pratico registrato il più delle volte dall'applicazione di dette misure, che hanno assai spesso dato luogo a provvedimenti inutilmente vessatori.

In senso contrario 3 si ritiene invece che lo Stato debba, in ragione della sua stessa essenza logica e giustificazione razionale, impedire la commissione di reati e salvaguardare, in via preventiva, i diritti inviolabili dell'uomo, così come espressamente richiesto dall'art. 2 Cost., non essendo sufficiente a tal fine la mera repressione post-factum.

...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT