Questioni sul calcolo della pena

AutoreIvan Borasi
Pagine822-825
822
dott
9/2012 Rivista penale
DOTTRINA
QUESTIONI SUL CALCOLO
DELLA PENA
di Ivan Borasi
SOMMARIO
1. Premessa. 2. Nozione di reato più grave. 3. Minimo della
pena. 4. Massimo della pena. 5. Continuazione. 6. Circostanze
del reato. 7. Pene accessorie. 8. Tentativo. 9. Riduzione per il
rito. 10. Misure di sicurezza. 11. Conversione e rateizzazione
pena pecuniaria. 12. Lavoro di pubblica utilità ex art. 186
comma 9 bis C.d.S. 13. Conclusioni.
1. Premessa
L’analisi de qua vuole, in modo compendioso ed in-
tenzionalmente frammentario, fornire i fondamenti e le
risposte alle “quaestiones” in ordine agli istituti che più
frequentemente, nella pratica, si rapportano al prof‌ilo del
calcolo della pena in concreto prima della fase esecutiva.
Nel fare ciò, le soluzioni saranno sempre prese, in-
dipendentemente dagli orientamenti consolidati della
giurisprudenza interna, tenendo presente la coerenza del
sistema nel suo complesso in rapporto ai principi costitu-
zionali, al cui rispetto le norme interne sono teleologica-
mente orientate.
Sullo sfondo deve considerarsi il concetto sostanziale
di pena fatto proprio dalla giurisprudenza normante della
Corte EDU (1), che porterà sempre più a estendere nel
futuro alcuni principi fondamentali, anche in via analo-
gica in certe situazioni, a sanzioni che nella tradizionale
visione di natura penale non erano.
2. Nozione di reato più grave
Preliminare a qualsiasi analisi sul calcolo delle pena
deve essere la qualif‌icazione della nozione di reato più gra-
ve (2) per l’ipotesi del concorso di reati. Il reato più grave,
tra delitto e contravvenzione è sicuramente il delitto (3),
mentre tra delitti o tra contravvenzioni deve essere effet-
tuata una valutazione in concreto, id est sulla base della
pena in concreto irrogabile dal giudice, indipendentemen-
te dai limiti edittali astratti, in analogia a quanto disposto
per la fase esecutiva dall’art. 187 disp. att. c.p.p. (4).
3. Minimo della pena
Il primo limite che il giudice incontra durante l’opera-
zione di calcolo in concreto della pena da irrogare, è rap-
presentato dal minimo di specie.
I minimi di quindici giorni per la reclusione, cinque
giorni per l’arresto, cinquanta euro per la multa e venti
euro per l’ammenda, rappresentano limiti inderogabili da
parte del giudice nell’applicazione della pena per i singoli
reati. In altre parole, il giudice mai può scendere sotto tale
misura nella propria applicazione intermedia e f‌inale (5),
indipendentemente da diminuenti, sostituzioni o conver-
sioni, e salvo disposizione di legge contraria.
Una deroga al suddetto principio riguarda la misura
dell’aumento per la continuazione (lo stesso vale per il
concorso formale) in ordine a ciascun reato, che quindi
può essere inferiore nella durata al minimo di specie,
mentre l’aumento globale per la continuazione non potrà
essere inferiore a tale minimo (6).
Anche per le pene, e sanzioni amministrative, acces-
sorie, vale il limite inderogabile di ciascun genere, indi-
pendentemente dalla continuazione, la quale non incide
in materia; in altre parole, le predette vengono applicate,
almeno nel minimo, per ciascun reato a cui ineriscono.
4. Massimo della pena
Contraltare al limite minimo è dato da quello massimo
di ciascuna specie di pena da irrogare.
I massimi di ventiquattro anni per la reclusione, tre anni
per l’arresto, cinquantamila euro per la multa e diecimila
euro per l’ammenda, rappresentano limiti inderogabili per
i singoli reati, salvo disposizione di legge contraria.
Tra queste ultime rientra certamente la disposizione
dell’art. 27 c.p. che individua le pene pecuniarie f‌isse e
proporzionali (proprie e improprie) sottratte per intrinse-
ca natura ai limiti massimi suddetti (7).
Diversa è invece sul punto la disciplina del concorso di
reati con cumulo materiale o giuridico, la pena massima
f‌issata dall’art. 78 c.p. per la pena detentiva in genere,
e per la reclusione in particolare, è di anni trenta, men-
tre per l’arresto è di anni sei; eccezione è rappresentata
dall’art. 72 c.p. in tema di ergastolo, a cui al massimo può
essere aggiunto l’isolamento diurno per la durata di tre
anni. Per la pena pecuniaria, all’art. 78 n. 3 c.p. i valori
non sono stati aggiornati in modo corrispondente ai nuovi
massimi per la multa e l’ammenda, e quindi devono rite-
nersi gli stessi implicitamente abrogati, residuando invece
solo il limite massimo per ciascuna violazione, anche nella
sommatoria materiale.
Occorre chiarire che in caso di cumulo materiale, an-
che ai f‌ini di cui sopra, le pene della stessa specie si som-
mano, la reclusione ingloba l’arresto, e la multa ingloba
l’ammenda; queste sono operazioni che devono essere
fatte direttamente dal giudice in sentenza.
I limiti massimi delle pene accessorie singole sono
indicati agli artt. 28 e ss. c.p.. Le pene accessorie come
cumulo materiale non possono superare i dieci anni per
l’interdizione dai pubblici uff‌ici e dalla professione o arte,
e i cinque anni per la sospensione dall’esercizio della pro-
fessione o arte.
5. Continuazione
La prima soglia di durata della categoria è rappre-
sentata dall’aumento per la continuazione (e concorso
formale), ai sensi dell’art. 81 comma 1 c.p., del triplo
della pena che dovrebbe inf‌liggersi per la violazione più
grave tra quelle in concorso. Tale valore massimo non può
essere superato dalla sommatoria dei singoli aumenti per
le specif‌iche violazioni, che devono essere, seppur non a

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