Testo del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 354 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 300 del 29 dicembre 2003) coordinato con la legge di conversione 26 febbraio 2004, n. 45 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 5), recante: ??Disposizioni urgenti per il funzionamento dei tribunali delle acque, nonche' inte...

Avvertenza

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dall'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Tali modifiche sul terminale sono tra i segni (( ... )) A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

Riorganizzazione dei tribunali delle acque 1. Fino all'entrata in vigore della complessiva riforma della disciplina concernente la giurisdizione in materia di acque pubbliche, attualmente contenuta nel testo unico di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, si osservano le disposizioni che seguono

  1. all'articolo 138 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, sono apportate le seguenti modificazioni

1) il secondo comma e' sostituito dal seguente: «Il Tribunale regionale e' costituito da una sezione ordinaria della Corte di appello designata dal presidente, integrata con tre esperti, iscritti nell'albo degli ingegneri e nominati con decreto del Ministro della giustizia in conformita' alla deliberazione del Consiglio superiore della magistratura adottata su proposta del presidente della Corte di appello.»; 2) il quarto comma e' sostituito dal seguente: «Il Tribunale regionale decide con l'intervento di tre votanti, tra i quali uno degli esperti di cui al secondo comma.»; b) all'articolo 139 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, sono apportate le seguenti modificazioni

1) al secondo comma, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) tre esperti, iscritti nell'albo degli ingegneri.»; 2) al quarto comma le parole: «i membri tecnici dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici» sono sostituite dalle seguenti: «gli esperti sono nominati con decreto del Ministro della giustizia in conformita' alla deliberazione del Consiglio superiore della magistratura adottata su proposta del presidente del Tribunale superiore.»; c) all'articolo 1 della legge 1° agosto 1959, n. 704, sono apportate le seguenti modificazioni

1) il primo comma e' sostituito dal seguente: «L'indennita' fissa mensile spettante, indipendentemente da ogni altra indennita' o compenso, ai componenti dei tribunali delle acque pubbliche e' fissata in Euro 15,50 per i magistrati del Tribunale superiore, in Euro 11,36 per i presidenti effettivi dei tribunali regionali e in Euro 9,3 per i consiglieri effettivi degli stessi tribunali.»; 2) dopo il primo comma e' inserito il seguente: «Agli esperti componenti del Tribunale superiore delle acque in qualita' di titolari o supplenti, ed agli esperti componenti dei tribunali regionali delle acque, spetta un'indennita' di Euro 100 per ciascuna udienza cui prendano parte.»; d) dopo l'articolo 139 del regio decreto 11 dicembre 1933, n.

1775, e' inserito il seguente

139-bis. Nelle stesse forme previste per i titolari sono nominati in pari numero componenti supplenti del Tribunale superiore, i quali sono retribuiti, per il servizio effettivamente prestato, nella misura prevista dall'articolo 1, primo e secondo comma, della legge 1° agosto 1959, n. 704.

.

(( 1-bis. Fino alla nomina degli esperti secondo le modalita' di cui al presente articolo, restano in servizio gli esperti in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, secondo le modalita' dei rispettivi incarichi.

  1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera c), e' autorizzata la spesa di 35.957 euro a decorrere dall'anno 2004.

    2-bis. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera d), e' autorizzata la spesa di 9.387 euro a decorrere dall'anno 2004. )) Riferimenti normativi

    - Il testo unico del regio decreto 11 dicembre 1933, n.

    1775, reca: «Disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici.».

    - Si riporta il testo dell'art. 138 del citato regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, come modificato dalla legge qui pubblicata

    Art. 138. Presso ciascuna delle sottoindicate sedi di Corte di appello e' istituito un Tribunale regionale delle acque pubbliche

    1 - Torino: per le circoscrizioni delle Corti di appello di Torino e Genova; 2 - Milano: per le circoscrizioni delle Corti di appello di Milano e Brescia; 3 - Venezia: per le circoscrizioni delle Corti di appello di Venezia e Trieste; 4 - Firenze: per le circoscrizioni delle Corti di appello di Bologna e Firenze; 5 - Roma: per le circoscrizioni delle Corti di appello di Roma, Aquila ed Ancona; 6 - Napoli: per le circoscrizioni delle Corti di appello di Napoli, Bari e Catanzaro; 7 - Palermo: per le circoscrizioni delle Corti di appello di Palermo, Catania e Messina; 8 - Cagliari: per la circoscrizione della Corte di appello di Cagliari.

    Il Tribunale regionale e' costituito da una sezione ordinaria della Corte di appello designata dal presidente, integrata con tre esperti, iscritti nell'albo degli ingegneri e nominati con decreto del Ministro della giustizia in conformita' alla deliberazione del Consiglio superiore della magistratura adottata su proposta del presidente della Corte di appello.

    Essi durano in carica cinque anni e possono essere...

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