Testo del decreto-legge 7 marzo 2002, n. 22 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 57 dell'8 marzo 2002), coordinato con la legge di conversione 6 maggio 2002, n. 82 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 4), recante: "Disposizioni urgenti per l'individuazione della disciplina relativa all'utilizzazione del cok...

Avvertenza

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni ((. . . ))

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

  1. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 7, comma 3, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: "c) i rifiuti da lavorazioni industriali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera f-quater)"; b) all'articolo 8, comma 1, dopo la lettera f-ter), e' aggiunta la seguente: "f-quater) il coke da petrolio utilizzato come combustibile (( per uso produttivo.")) Riferimenti normativi

    Il testo dell'art. 7, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio) pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.

    38 del 15 febbraio 1997, come modificato dalla presente legge, e' il seguente

    "Art. 7 (Classificazione). - 1. Ai fini dell'attuazione del presente decreto i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche di pericolosita', in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

  2. Sono rifiuti urbani

    1. i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione; b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti...

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