Testo del decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 299 del 27 dicembre 2006), coordinato con la legge di conversione 23 febbraio 2007, n. 15 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 3), recante:

Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3 del medesimo testo unico al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apporatate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Sul video le modifiche apportate sono racchiuse tra i segni (( . . . )).

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400: (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanna efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1. Modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia per l'attuazione della direttiva 2006/48/CE

  1. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modifiche:

    1. all'articolo 7, il comma 10 e' sostituito dal seguente:

      10. Nel rispetto delle condizioni previste dalle direttive comunitarie applicabili alle banche, la Banca d'Italia scambia informazioni con (( tutte le )) altre autorita' e soggetti esteri indicati dalle direttive medesime.

      ;

    2. l'articolo 53 e' cosi' modificato:

      1) al comma 1 dopo la lettera d) e' aggiunta, in fine, la seguente:

      d-bis) l'informativa da rendere al pubblico sulle materie di cui alle lettere da a) a d).

      ;

      2) dopo il comma 2, (( sono inseriti i seguenti )):

      2-bis. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1, lettera a), prevedono che le banche possano utilizzare:

      a) le valutazioni del rischio di credito rilasciate da societa' o enti esterni; le disposizioni disciplinano i requisiti, (( anche di competenza tecnica e di indipendenza, )) che tali soggetti devono possedere e le relative modalita' di accertamento;

      b) sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali, previa autorizzazione della Banca d'Italia. Per le banche sottoposte alla vigilanza consolidata di un'autorita' di un altro Stato comunitario, la decisione e' di competenza della medesima autorita', qualora, entro sei mesi dalla presentazione della domanda di autorizzazione, non venga adottata una decisione congiunta con la Banca d'Italia.

      ; (( 2-ter. Le societa' o enti esterni che, anche gestendo sistemi informativi creditizi, rilasciano alle banche valutazioni del rischio di credito o sviluppano modelli statistici per l'utilizzo ai fini di cui al comma 1, lettera a), conservano, per tale esclusiva finalita', anche in deroga alle altre vigenti disposizioni normative, i dati personali detenuti legittimamente per un periodo di tempo storico di osservazione che sia congruo rispetto a quanto richiesto dalle disposizioni emanate ai sensi del comma 2-bis. Le modalita' di attuazione e i criteri che assicurano la non identificabilita' sono individuati su conforme parere del Garante per la protezione dei dati personali. ))

      3) al comma 3, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:

      d) adottare per (( tutte )) le materie indicate nel comma 1, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singole banche, riguardanti anche la restrizione delle attivita' o della struttura territoriale, nonche' il divieto di effettuare determinate operazioni, (( anche di natura societaria, )) e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio.

      ;

    3. l'articolo 59 e' cosi' modificato:

      1) la lettera b) del comma 1 e' sostituita dalla seguente:

      b) per "societa' finanziarie" si intendono le societa' che esercitano, in via esclusiva o prevalente: l'attivita' di assunzione di partecipazioni aventi le caratteristiche indicate dalla Banca d'Italia in conformita' alle delibere del CICR; una o piu' delle attivita' previste dall'articolo 1, comma 2, lettera f), numeri da 2 a 12; altre attivita' finanziarie previste ai sensi del numero 15 della medesima lettera; le attivita' di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

      ;

      2) la lettera c) del comma 1 e' sostituita dalla seguente:

      c) per "societa' strumentali" si intendono le societa' che esercitano, in via esclusiva o prevalente, attivita' che hanno carattere ausiliario dell'attivita' delle societa' del gruppo, comprese quelle consistenti nella proprieta' e nell'amministrazione di immobili e nella gestione di servizi anche informatici.

      ;

      3) dopo il comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente:

      1-bis. Le disposizioni del presente capo relative alle banche si applicano anche agli istituti di moneta elettronica.

      ;

    4. all'articolo 60, comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:

      b) dalla societa' finanziaria capogruppo italiana e dalle societa' bancarie, finanziarie e strumentali da questa controllate, quando nell'insieme delle societa' da essa controllate vi sia almeno una banca e abbiano rilevanza determinante, secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia in conformita' alle deliberazioni del CICR, quelle bancarie e finanziarie.

      ;

    5. l'articolo 61 e' cosi' modificato:

      1) al comma 1, le parole: «ai sensi del comma 2» sono soppresse;

      2) il comma 2 e' abrogato;

    6. l'articolo 65 e' cosi' modificato:

      1) al comma 1, le lettere d), e), f) e g) sono soppresse;

      2) al comma 1, le lettere h) ed i) sono sostituite dalle seguenti:

      h) societa' che, fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, comma 6, controllano almeno una banca;

      i) societa' diverse da quelle bancarie, finanziarie e strumentali quando siano controllate da una singola banca ovvero quando societa' appartenenti a un gruppo bancario ovvero soggetti indicati nella lettera h) detengano, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo.

      ;

    7. l'articolo 66 e' cosi' modificato:

      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:

      1. Al fine di (( esercitare )) la vigilanza su base consolidata, la Banca d'Italia richiede ai soggetti indicati nelle lettere da a) a c) del comma 1 dell'articolo 65 la trasmissione, anche periodica, di situazioni e dati, nonche' ogni altra informazione utile. La Banca d'Italia puo' altresi' richiedere ai soggetti indicati nelle lettere h) ed i) del comma 1 dell'articolo 65 le informazioni utili all'esercizio della vigilanza su base consolidata.

      ;

      2) il comma 3 e' sostituito dal seguente:

      3. La Banca d'Italia puo' disporre nei confronti dei soggetti indicati nelle lettere da a) a c) del comma 1 dell'articolo 65 l'applicazione delle disposizioni previste dalla parte IV, titolo III, capo II, sezione VI, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

      ;

      3) al comma 4, le parole: «, aventi sede legale in Italia,» sono soppresse;

    8. l'articolo 67 e' cosi' modificato:

      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:

      1. Al fine di (( esercitare )) la vigilanza consolidata, la Banca d'Italia, in conformita' alle deliberazioni del CICR, impartisce alla capogruppo, con provvedimenti di carattere generale o particolare, disposizioni concernenti il gruppo bancario complessivamente considerato o suoi componenti, aventi ad oggetto:

      a) l'adeguatezza patrimoniale;

      b) il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;

      c) le partecipazioni detenibili;

      d) l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni;

      e) l'informativa da rendere al pubblico sulle materie di cui al presente comma.

      ;

      2) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

      2-bis. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1, lettera a), prevedono la possibilita' di utilizzare:

      a) le valutazioni del rischio di credito rilasciate da societa' o enti esterni; le disposizioni disciplinano i requisiti che tali soggetti devono possedere e le relative modalita' di accertamento da parte della Banca d'Italia;

      b) sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali, previa autorizzazione della Banca d'Italia. Per i gruppi sottoposti a vigilanza consolidata di un'autorita' di un altro Stato comunitario, la decisione e' di competenza della medesima autorita' qualora, entro sei mesi dalla presentazione della domanda di autorizzazione, non venga adottata una decisione congiunta con la Banca d'Italia.

      2-ter. I provvedimenti particolari adottati ai sensi del comma 1 possono riguardare anche la restrizione delle attivita' o della struttura territoriale del gruppo, nonche' il divieto di effettuare determinate operazioni e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio.

      ;

      3) il comma 3 e' sostituito dal seguente:

      3. Le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia per (( esercitare )) la vigilanza su base consolidata possono tenere conto, anche con riferimento alla singola banca, della situazione e delle attivita' dei soggetti indicati nelle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 65.

      ;

      4) dopo il comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente:

      3-bis. La Banca d'Italia puo' impartire disposizioni, ai sensi del presente articolo, anche nei confronti (( di uno solo o di alcuni )) dei componenti il gruppo bancario.

      ;

    9. all'articolo 68, dopo il comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente:

      3-bis. La Banca d'Italia puo' consentire che autorita' competenti di altri Stati comunitari partecipino, per i profili di interesse, ad ispezioni presso le capogruppo ai sensi dell'articolo 61, qualora queste abbiano controllate sottoposte alla vigilanza di dette autorita'.

      ;

    10. l'articolo 69 e' cosi' modificato:

      1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Collaborazione tra autorita' e obblighi informativi»;

      2) il comma 1 e' sostituito dal seguente:

      1. La Banca...

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