Testo del decreto-legge 16 marzo 2004, n. 66 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 64 del 17 marzo 2004), coordinato con la legge di conversione 11 maggio 2004, n. 126 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 3), recante: ??Interventi urgenti per i pubblici dipendenti sospesi o dimessi dall'impiego a causa di pr...

Avvertenza

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni ((...)).

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

  1. Al comma 57 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n.

    350, sono apportate le seguenti modificazioni

    1. dopo le parole: ´sentenza definitiva di proscioglimentoª sono inserite le seguenti: ´perche' il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, (( o se il fatto non costituisce reato o non e' previsto dalla legge come reato )) ovvero con decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di reato, anche se pronunciati dopo la cessazione del servizio, e, comunque, nei cinque anni antecedenti la data di entrata in vigore della presente leggeª; b) le parole: ´oltre i limiti di eta' previsti dalla leggeª sono sostituite dalle seguenti: ´anche oltre i limiti di eta' previsti dalla legge, comprese eventuali prorogheª; c) dopo le parole: ´sospensione ingiustamente subitaª sono inserite le seguenti: ´e del periodo di servizio non espletato per l'anticipato collocamento in quiescenza, cumulati tra loro.ª; d) le parole: ´secondo modalita' stabilite con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente leggeª sono soppresse; e) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: ´Alle sentenze di proscioglimento di cui al presente comma sono equiparati i provvedimenti dopo una sentenza di assoluzione del dipendente imputato perche' il fatto non sussiste o perche' non lo ha commesso, (( o se il fatto non costituisce reato o non e' previsto dalla legge come reato )). Ove la sentenza irrevocabile di proscioglimento sia stata emanata anteriormente ai cinque anni antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge, il pubblico dipendente puo' chiedere il riconoscimento del migliore trattamento pensionistico derivante dalla ricostruzione della carriera con il computo del periodo di sospensione dal servizio o dalla funzione o del periodo non espletato per l'anticipato collocamento in quiescenza.ª.

  2. Dopo il comma 57 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' inserito il seguente

    "57-bis. Ove il procedimento penale di cui al comma 57, ricorrendo ogni altra condizione ivi indicata, si sia concluso con proscioglimento, diverso da decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di reato o sentenza di proscioglimento perche' il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso (( o se il fatto non costituisce reato o non e' previsto dalla legge come reato, )) anche pronunciati dopo la cessazione dal servizio, l'amministrazione di appartenenza ha facolta', a domanda dell'interessato, di prolungare e ripristinare il rapporto di impiego per un periodo di durata pari a quella sospensione e del servizio non prestato, secondo le modalita' indicate nel comma 57, purche' non risultino elementi di responsabilita' disciplinare o contabile all'esito di specifica valutazione che le amministrazioni competenti compiono entro dodici mesi dalla presentazione dell'istanza di riammissione in servizio.ª.

  3. Gli effetti delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 decorrono dal 1∞ gennaio 2004. (( Sono fatti...

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