TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 28 gennaio 1999, n.12 - Testo del decreto-legge 28 gennaio 1999, n. 12 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 23 del 29 gennaio 1999), coordinato con la legge di conversione 29 marzo 1999, n. 77 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 4), recante: "Disposizioni urgenti relative a missioni internazionali di pace"

Avvertenza

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto da Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni del decretolegge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni ((...)) A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Nella Gazzetta Ufficiale del 15 aprile 1999 si procedera' alla ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle relative note.

Art. 1.

1. E' autorizzata, a decorrere dal 1 gennaio 1999 e fino al 31 dicembre 1999, la partecipazione di un contingente di 150 (( unita' )) alla missione in Kosovo di osservatori dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, in attuazione della risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite n. 1203 del 24 ottobre 1998.

E' autorizzata, a decorrere dal 1 gennaio 1999 e fino al 31 dicembre 1999, la partecipazione di un contingente di 250 militari da inviare in Macedonia in appoggio alla missione di cui al comma 1.

Art. 2.

1. Al personale di cui all'articolo 1 e' attribuito, in aggiunta allo stipendio ovvero alla paga e ad altri assegni a carattere fisso e continuativo, con decorrenza dalla data di entrata nel territorio o nelle acque territoriali della ex Jugoslavia e fino alla data di uscita dagli stessi, e comunque non oltre il 31 dicembre 1999, il trattamento di missione all'estero previsto dal regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, e successive modificazioni, con corresponsione dell'indennita' di missione, per tutta la durata del periodo, nella misura intera per il personale di cui al medesimo articolo 1, comma 1, e ridotta all'ottanta per cento per il personale di cui all'articolo 1, comma 2. Si applicano in materia di trattamento assicurativo le disposizioni previste dalla legge 18 maggio 1982, n.

301.

2. Il trattamento economico ed assicurativo previsto dal comma 1 continua ad essere attribuito al personale militare impossibilitato a prestare servizio perche' in stato di prigionia o disperso. Il tempo trascorso in stato di prigionia o quale disperso e' computato per intero ai fini del trattamento di pensione e non determina detrazioni di anzianita'.

3. Al personale di cui all'articolo 1, in caso di decesso per causa di servizio connessa all'espletamento della missione nel Kosovo, si applica l'articolo 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308. In caso di invalidita', per la medesima causa, si applicano le...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT