Testo del decreto-legge 14 gennaio 2004, n. 2 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2004), coordinato con la legge di conversione 5 marzo 2004, n. 63 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 6), recante: ??Disposizioni urgenti relative al trattamento economico dei collaboratori linguistici pres...

Avvertenza

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni ((..))

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

Ex lettori di madre lingua straniera

  1. In esecuzione della sentenza pronunciata dalla Corte di Giustizia delle Comunita' europee in data 26 giugno 2001 nella causa C - 212/99, ai collaboratori linguistici, ex lettori di madre lingua straniera delle Universita' degli Studi della Basilicata, di Milano, di Palermo, di Pisa, di Roma ´La Sapienzaª e ´l'Orientaleª

    di Napoli, gia' destinatari di contratti stipulati ai sensi dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica, 11 luglio 1980, n. 382, abrogato dall'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n.

    236, e' attribuito, proporzionalmente all'impegno orario assolto, ((tenendo conto che l'impegno pieno corrisponde a 500 ore,)) un trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito, con effetto dalla data di prima assunzione, fatti salvi eventuali trattamenti piu' favorevoli; tale equiparazione e' disposta ai soli fini economici ed esclude l'esercizio da parte dei predetti collaboratori linguistici, ex lettori di madre lingua straniera, di qualsiasi funzione docente.

  2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari ad euro 10.000.000,00 per l'anno 2004, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista...

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