CIRCOLARE 30 marzo 2005, n. 6 - Contributi alle pubblicazioni periodiche di elevato valore culturale

Alla Associazione italiana editori UNIGEC-CONFAPI Unione stampa periodica italiana Federazione italiana editori giornali Federazione nazionale stampa italiana Associazione nazionale editoria periodica specializzata Sindacato nazionale scrittori Sindacato libero scrittori e, per conoscenza

Ministero per i beni e le attivita' culturali - Gabinetto dell'on.le Ministro Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca

I contributi alle pubblicazioni periodiche di elevato valore culturale, istituiti dall'art. 25 della legge 5 agosto 1981, n. 416 e confermati in via permanente dall'art. 18 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, nella misura di euro 2.065.828,00 annui, vengono concessi su conforme parere di una apposita commissione di esperti.

Si rammenta che a norma del regolamento di attuazione contenuto nel decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1983, n. 254, la domanda per la concessione dei contributi, relativi all'esercizio finanziario 2005, in regola con le norme sul bollo, da presentarsi per ogni rivista concorrente dalle imprese editoriali proprietarie delle testate o comunque dai proprietari o legali rappresentanti delle pubblicazioni, dovra' essere inoltrata al Ministero per i beni e le attivita' culturali - Dipartimento per i beni archivistici e librari - Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali - Servizio IV - Promozione del libro e della lettura - via dell'Umilta' n. 33 - 00187 Roma, entro e non oltre il 30 giugno 2005.

Detta domanda dovra' essere accompagnata dal questionario redatto secondo il modello di cui all'allegato A, dai fascicoli pubblicati nell'anno precedente, da spedirsi separatamente dalla domanda, e corredata dalla documentazione di cui all'allegato B.

Al riguardo si ribadisce la necessita' dell'osservanza degli obblighi stabiliti dagli articoli 18 e 19 della legge n. 416/1981 quale condizione inderogabile per l'accesso alle provvidenze di cui alla citata legge. A tale proposito si sottolinea che ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera a), numeri 5 e 6 della legge 31 luglio 1997, n. 249 e dell'art. 38 della deliberazione 30 maggio 2001 n.

236/01/CONS dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, il registro nazionale della stampa e' stato soppresso e, dal 29 agosto 2001, sostituito dal registro degli operatori di comunicazione (R.O.C.).

Ai sensi degli articoli...

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