DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 maggio 1983, n. 254 - Regolamento di attuazione dell'art. 25 della legge 5 agosto 1981, n. 416, relativo ai contributi per le pubblicazioni periodiche di elevato valore culturale

Coming into Force18 Giugno 1983
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1983/06/03/083U0254/ORIGINAL
Published date03 Giugno 1983
Enactment Date02 Maggio 1983
Official Gazette PublicationGU n.151 del 03-06-1983
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 25 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Sentito il parere espresso dalle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 aprile 1983;

Sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali; EMANA il seguente decreto: Art. 1.

Concorrono ai contributi previsti dal primo comma dell'art. 25 della legge 5 agosto 1981, n. 416, le pubblicazioni periodiche di elevato valore culturale che abbiano adempiuto agli obblighi previsti negli articoli 18 e 19 della stessa legge e che siano state registrate come tali ai sensi dell'art. 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47.

Per l'accertamento del possesso di tale requisito da parte delle riviste che presentino richiesta dei contributi stessi e per la predisposizione dei piani di riparto, la commissione, di cui al successivo art. 5, si atterra' ai seguenti criteri:

  1. esclusivita' del carattere culturale con riferimento al contenuto;

  2. rigore scientifico nella trattazione degli argomenti, nella struttura metodologica, nell'originalita' degli apporti, con considerazione contemporanea anche dell'autorita' culturale degli autori che collaborano normalmente alla pubblicazione, del direttore del comitato di redazione, del comitato scientifico, nonche' della ampiezza del corredo bibliografico.

Art 2.

La commissione, agli effetti della concessione del contributo, terra' conto:

  1. della qualita' e dell'impegno nella composizione e nella grafica dei testi, compreso l'eventuale corredo iconografico;

  2. della continuita' e della regolarita' delle pubblicazioni e dei programmi di massima, possibilmente poliennali;

  3. del carattere nazionale o regionale, particolarmente significativo, del contenuto, della diffusione e della varieta' dei collaboratori;

  4. di eventuali traduzioni dei contenuti in altre lingue, anche classiche.

Art 3.

Sono escluse dai contributi le pubblicazioni periodiche, ancorche' di elevato valore culturale, che dedichino alla pubblicita' a pagamento uno spazio medio annuo superiore al 20 per cento, nonche' quelle edite dallo Stato, enti pubblici, istituti finanziari o di credito o da imprese non editoriali ovvero a cura dei...

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