LEGGE 12 febbraio 1955, n. 77 - Pubblicazione degli elenchi dei protesti cambiari

Coming into Force06 Aprile 1955
Published date22 Marzo 1955
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1955/03/22/055U0077/CONSOLIDATED/20110921
Enactment Date12 Febbraio 1955
Official Gazette PublicationGU n.66 del 22-03-1955
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA

la seguente, legge:

Art 1.

Alla pubblicazione ufficiale dell'elenco dei protesti cambiari per mancato pagamento di cambiali accettate, di vaglia cambiari e di assegni bancari, nonche' delle dichiarazioni di rifiuto di pagamento fatte in conformita' della legge cambiaria, provvedono soltanto le Camere di commercio, industria e agricoltura.

La pubblicazione e' quindicinale e deve apparire entro il ventesimo giorno successivo alla quindicina cui si riferisce, comprendendo tutti i protesti levati e le dichiarazioni di rifiuto di pagamento sottoposte a registrazione nella rispettiva circoscrizione camerale.

Chiunque intenda pubblicare notizia di protesti cambiari deve riferirsi all'elenco ufficiale.

Art 1.

Alla pubblicazione ufficiale dell'elenco dei protesti cambiari per mancato pagamento di cambiali accettate, di vaglia cambiari e di assegni bancari, nonche' delle dichiarazioni di rifiuto di pagamento fatte in conformita' della legge cambiaria, provvedono soltanto le Camere di commercio, industria e agricoltura.

La pubblicazione e' quindicinale e deve apparire entro il ventesimo giorno successivo alla quindicina cui si riferisce, comprendendo tutti i protesti levati e le dichiarazioni di rifiuto di pagamento sottoposte a registrazione nella rispettiva circoscrizione camerale.

((Chiunque intende pubblicare notizia dei protesti cambiari deve fare riferimento alla pubblicazione ufficiale di cui al primo comma, indicando gli estremi di tale pubblicazione.

Chiunque contravviene alla disposizione di cui al precedente comma e' punito con l'ammenda da lire ventimila a lire centomila)).

Art 1.

Alla pubblicazione ufficiale dell'elenco dei protesti cambiari per mancato pagamento di cambiali accettate, di vaglia cambiari e di assegni bancari, nonche' delle dichiarazioni di rifiuto di pagamento fatte in conformita' della legge cambiaria, provvedono soltanto le Camere di commercio, industria e agricoltura. COMMA ABROGATO DAL D.L. 18 SETTEMBRE 1995, N. 381, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 15 NOVEMBRE 1995, N. 480 COME MODIFICATO DALLA L. 18 AGOSTO 2000, N.235.

Chiunque intende pubblicare notizia dei protesti cambiari deve fare riferimento alla pubblicazione ufficiale di cui al primo comma, indicando gli estremi di tale pubblicazione.

Chiunque contravviene alla disposizione di cui al precedente comma e' punito con l'ammenda da lire ventimila a lire centomila.

Art 2.

I pubblici ufficiali, abilitati a levare protesti cambiari ed i procuratori del registro debbono, ai sensi dell'art. 13 del testo allegato al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, far pervenire al presidente del tribunale, in duplice esemplare, e non oltre il giorno 7 ed il giorno 22 di ogni mese, rispettivamente l'elenco dei protesti per mancato pagamento e delle dichiarazioni di rifiuto di pagamento.

Art 2.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 18 SETTEMBRE 1995, N. 381, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 15 NOVEMBRE 1995, N. 480 COME MODIFICATO DALLA L. 18 AGOSTO 2000, N.235

Art 3.

Uno degli esemplari dell'elenco riguardante i protesti per mancato pagamento di cambiali accettate, di vaglia cambiari e di assegni bancari, nonche' dell'elenco delle dichiarazioni di rifiuto di pagamento, con l'attestazione di conformita' all'altro esemplare appostavi dal cancelliere, e' trasmesso dal presidente del tribunale, entro il giorno successivo a quello della ricezione, alla Camera di commercio, industria e agricoltura competente per territorio.

Il secondo esemplare e' raccolto in fascicoli dalla Cancelleria del tribunale, e la sua visione e' consentita a chiunque ne faccia richiesta.

Art 3.

Uno degli esemplari dell'elenco riguardante i protesti per mancato pagamento di cambiali accettate, di vaglia cambiari e di assegni bancari, nonche' dell'elenco delle dichiarazioni di rifiuto di pagamento, con l'attestazione di conformita' all'altro esemplare appostavi dal cancelliere, e' trasmesso dal presidente del tribunale, entro il giorno successivo a quello della ricezione, alla Camera di commercio, industria e agricoltura competente per territorio.

Il secondo esemplare e' raccolto in fascicoli dalla Cancelleria del tribunale, e la sua visione e' consentita a chiunque ne faccia richiesta.

((Il debitore che esegue il pagamento di una cambiale o di un vaglia cambiario nel termine di 5 giorni dalla levata del protesto puo' chiedere la cancellazione del proprio nome dai due esemplari dell'elenco prescritti dall'articolo 2 della presente legge, proponendo, entro il giorno susseguente al pagamento, formate istanza al presidente del tribunale competente corredata del titolo quietanzato e dell'atto di protesto o della dichiarazione di rifiuto del pagamento.

Analoga richiesta puo' essere presentata, purche' in tempo utile per effettuare la cancellazione, dai pubblici ufficiali incaricati della levata del protesto o dalle aziende di credito, quando si e' proceduto illegittimamente od erroneamente alla levata del protesto.

Il presidente del tribunale, accertata la regolarita' dell'adempimento o la sussistenza dell'illegittimita' o dell'errore, dispone, con provvedimento steso in calce all'istanza, la cancellazione richiesta e, nei casi previsti dal primo comma, l'annotazione...

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