Sull'applicabilità di una misura di sicurezza provvisoria non detentiva all'infermo di mente

AutoreRoberta Cofano
Pagine793-794

Page 793

@1. Introduzione.

L'art. 206 c.p. dispone: «Durante le indagini preliminari o il giudizio può disporsi che il minore di età, l'infermo di mente, l'ubriaco abituale, la persona dedita all'uso di sostanze stupefacenti o in stato di cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti, sia provvisoriamente ricoverato in un riformatorio o in un ospedale psichiatrico giudiziario o in una casa di cura e custodia.

... Il giudice può revocare l'ordine, quando ritenga che tali persone non siano più socialmente pericolose» 1.

L'applicazione provvisoria di una misura di sicurezza 2, una volta accertata la persistente pericolosità del soggetto, previo se pur sommario giudizio prognostico, non è subordinata alla prova piena del fatto, essendo sufficienti i gravi indizi della sua sussistenza.

L'applicazione della misura in via definitiva presuppone invece un accertamento alquanto scrupoloso relativo alla sussistenza di tutti i dovuti elementi sia oggettivi sia soggettivi del fatto.

L'art. 313 c.p.c. statuisce, inoltre, che il giudice preposto all'applicazione debba previamente alla stessa, ove sia possibile, interrogare l'indagato/imputato, verificando poi, periodicamente, la permanenza della pericolosità.

In materia, può certamente condividersi l'orientamento dottrinario e giurisprudenziale che ritiene almeno il predetto interrogatorio condizione di efficacia della misura cautelare.

In merito, è indubbio il parallelismo tra l'applicazione provvisoria di una misura di sicurezza e l'applicazione di misura cautelare personale, come può evincersi sia dal diretto riferimento dell'art. 313 c.p.p. all'art. 292 c.p.p., in relazione alle modalità di valutazione ed applicazione della misura, sia dall'equiparazione ai fini impugnativi operata dall'art. 313 comma 3 c.p.p. con l'art. 312 c.p.p. in tema di custodia cautelare 3.

Tuttavia, l'art. 206 c.p. e norme di riferimento non consentono al giudicante di poter applicare all'infermo di mente socialmente pericoloso una misura di sicurezza provvisoria non detentiva, bensì esclusivamente il ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario ovvero in casa di cura e custodia.

Conseguentemente, ne impediscono la sostituibilità a favore ed esempio della libertà vigilata nemmeno a chi la stessa sia terapeuticamente 4 idonea e suffragata, come statuito dall'art. 228, secondo comma c.p., dalle relazioni sanitarie dei medici della struttura presso cui il soggetto sia internato 5.

Tanto premesso, si accennerà...

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