LEGGE 28 luglio 1961, n. 831 - Provvidenze a favore del personale direttivo ed insegnante delle scuole elementari, secondarie ed artistiche, dei provveditori agli studi e degli ispettori centrali e del personale ausiliario delle scuole e degli Istituti di istruzione secondaria ed artistica

Coming into Force14 Settembre 1961
Published date30 Agosto 1961
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1961/08/30/061U0831/CONSOLIDATED/19780821
Enactment Date28 Luglio 1961
Official Gazette PublicationGU n.214 del 30-08-1961
TITOLO I Miglioramenti economici

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

I coefficienti e i corrispondenti stipendi annui del personale insegnanti delle scuole elementari e delle scuole ed istituti d'istruzione secondaria, del personale direttivo ed insegnante degli istituti d'istruzione artistica, dei direttori didattici e degli ispettori scolastici e del personale direttivo delle scuole ed istituti d'istruzione secondaria, di cui alle tabelle A, B, C, D, E, annesse alla legge 13 marzo 1958, n. 165, e successive modificazioni, nonche' dei provveditori agli studi di 1ª e 2ª classe e degli ispettori centrali di 1ª e 2ª classe per l'istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica, per le antichita', e belle arti, per l'istruzione elementare e per l'educazione fisica, di cui al quadro 13 annesso al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e all'art. 8 della legge 7 febbraio 1958, n. 88, sono elevati, a decorrere dal 1 ottobre 1961, nelle seguenti misure:

da coefficiente 202, lire 606.000 a coefficiente 220, lire 660.000;

da coefficiente 229, lire 687.000 a coefficiente 260, lire 780.000;

da coefficiente 271, lire 813.000 a coefficiente 309, lire 927.000;

da coefficiente 325, lire 975.000 a coefficiente 402, lire 1.206.000;

da coefficiente 402, lire 1.2016.000 a coefficiente 450, lire 1.350.000;

da coefficiente 450, lire 1.350.000 a coefficiente 522, lire 1.566.000;

da coefficiente 500, lire 1.500.000 a coefficiente 580, lire 1.740.000;

da coefficiente 670, lire 2.010.000 a coefficiente 700, lire 2.100.000.

Al personale di cui al precedente comma, che cessera' dal servizio con il 30 settembre 1961, il trattamento di quiescenza e' liquidato sulla base del trattamento economico stabilito dalla presente legge.

Art 2.

L'indennita di direzione mensile lorda, di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, e successive modificazioni, e stabilita, a decorrere dal 1° ottobre 1961, nelle seguenti misure:

1) direttori dei Conservatori di musica, direttore dell'Accademia nazionale di arte drammatica, direttore dell'Accademia nazionale di danza, presidi di 1ª categoria degli istituti di istruzione seconda- ria, preside dell' istituto statale " Augusto Romagnoli " di specia lizzazione per gli educatori dei minorati della vista e direttori degli istituti d'arte: fino a 12 classi ................................ L. 28.000 da 13 a 24 classi ................................ " 39.000 oltre 24 classi ................................ " 49.000

2) direttori e presidi di 2ª categoria delle scuole di istruzione secondaria, direttori delle scuole d'arte: fino a 12 classi ................................ L. 23.000 da 13 a 24 classi ................................ " 29.000 oltre 24 classi ................................ " 37.000

3) rettori dei convitti nazionali e direttrici degli educandati femminili: lire 28.000;

4) ispettori scolastici: con meno di tre anni di servizio .................. L. 31.000 con almeno tre anni di servizio .................. " 35.000

5) direttori didattici, direttori degli istituti statali di sordomuti: lire 23.000.

Nulla e' innovato per quanto concerne l'indennita' ai direttori delle scuole di ostetricia di Venezia e Trieste, di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

Ai capi di istituto incaricati e supplenti l'indennita' di direzione e' attribuita in ragione della meta' della misura prevista per il preside o direttore di istituto a scuola con lo stesso numero di classi.

Per i direttori incaricati delle Accademie di belle arti e licei artistici, l'indennita' di direzione e' ragguagliata, nei limiti indicati dal precedente comma, a quella dei direttori dei Conservatori di musica.

Al personale, di cui ai precedenti due commi, che abbia l'obbligo dell'insegnamento, e' corrisposto anche il compenso per prestazioni complementari attinenti alla funzione docente.

In nessun caso puo' essere percepita piu' di una indennita' di direzione.

Al personale di cui al presente articolo comandato o comunque chiamato a prestare nella pubblica Amministrazione servizio che non comporti l'effettivo esercizio della funzione, e' data facolta' di optare fra la indennita' di direzione e quella di lavoro straordinario da corrispondersi dall'Amministrazione presso la quale il personale medesimo e' chiamato a prestare servizio.

Art 2.

L'indennita di direzione mensile lorda, di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, e successive modificazioni, e stabilita, a decorrere dal 1° ottobre 1961, nelle seguenti misure:

1) direttori dei Conservatori di musica, direttore dell'Accademia nazionale di arte drammatica, direttore dell'Accademia nazionale di danza, presidi di 1ª categoria degli istituti di istruzione seconda- ria, preside dell' istituto statale " Augusto Romagnoli " di specia lizzazione per gli educatori dei minorati della vista e direttori degli istituti d'arte: fino a 12 classi ................................ L. 28.000 da 13 a 24 classi ................................ " 39.000 oltre 24 classi ................................ " 49.000

2) direttori e presidi di 2ª categoria delle scuole di istruzione secondaria, direttori delle scuole d'arte: fino a 12 classi ................................ L. 23.000 da 13 a 24 classi ................................ " 29.000 oltre 24 classi ................................ " 37.000

3) rettori dei convitti nazionali e direttrici degli educandati femminili: lire 28.000;

4) ispettori scolastici: con meno di tre anni di servizio .................. L. 31.000 con almeno tre anni di servizio .................. " 35.000

5) direttori didattici, direttori degli istituti statali di sordomuti: lire 23.000.

Nulla e' innovato per quanto concerne l'indennita' ai direttori delle scuole di ostetricia di Venezia e Trieste, di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

Ai capi di istituto incaricati e supplenti l'indennita' di direzione e' attribuita in ragione della meta' della misura prevista per il preside o direttore di istituto a scuola con lo stesso numero di classi.

Per i direttori incaricati delle Accademie di belle arti e licei artistici, l'indennita' di direzione e' ragguagliata, nei limiti indicati dal precedente comma, a quella dei direttori dei Conservatori di musica.

Al personale, di cui ai precedenti due commi, che abbia l'obbligo dell'insegnamento, e' corrisposto anche il compenso per prestazioni complementari attinenti alla funzione docente.

In nessun caso puo' essere percepita piu' di una indennita' di direzione.

Al personale di cui al presente articolo comandato o comunque chiamato a prestare nella pubblica Amministrazione servizio che non comporti l'effettivo esercizio della funzione, e' data facolta' di optare fra la indennita' di direzione e quella di lavoro straordinario da corrispondersi dall'Amministrazione presso la quale il personale medesimo e' chiamato a prestare servizio. 11

Art 3.

La carriera del personale ausiliario, a carico dello Stato, delle scuole ed istituti di istruzione secondaria e artistica e' ordinata, a decorrere dal 1 ottobre 1961, nel modo seguente:

coefficiente 159: bidello e custode;

coefficiente 173: primo bidello e primo custode;

coefficiente 180: bidello capo e custode capo.

Le promozioni a primo bidello e a primo custode si conseguono a ruolo aperto mediante scrutinio per merito assoluto, al quale sono ammessi i bidelli e i custodi dello stesso ruolo che abbiano compiuto nove anni di effettivo servizio nella carriera.

Le promozioni a bidello capo e a custode capo sono conferite in ogni singolo ruolo, per un numero complessivo di posti pari a quello delle scuole ed istituti di istruzione secondaria e artistica, ai sensi dell'articolo 193 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I bidelli capo e i custodi capo potranno essere trasferiti a scuole ed istituti in cui vi siano altri bidelli o custodi capo, purche' nell'organico delle scuole e degli istituti stessi esistano posti vacanti di personale ausiliario.

Nella prima applicazione della presente legge, gli attuali bidelli capi e primi custodi con quattordici anni di servizio nella carriera sono inquadrati nei rispettivi ruoli con il coefficiente 180; i bidelli capi e i primi custodi e i bidelli e i custodi con nove anni di servizio nella carriera con il coefficiente 173; il rimanente personale con il coefficiente 159.

Art 3.

La carriera del personale ausiliario, a carico dello Stato, delle scuole ed istituti di istruzione secondaria e artistica e' ordinata, a decorrere dal 1 ottobre 1961, nel modo seguente:

coefficiente 159: bidello e custode;

coefficiente 173: primo...

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