LEGGE 13 marzo 1958, n. 165 - Ordinamento delle carriere e trattamento economico del personale insegnante e direttivo degli istituti di istruzione elementare, secondaria e artistica e disposizioni sulla carriera degli ispettori centrali del Ministero della pubblica istruzione

Coming into Force04 Aprile 1958
End of Effective Date15 Dicembre 2010
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1958/03/20/058U0165/CONSOLIDATED/20101215
Enactment Date13 Marzo 1958
Published date20 Marzo 1958
Official Gazette PublicationGU n.69 del 20-03-1958 - Suppl. Ordinario
TITOLO I Carriera e trattamento economico del personale insegnante e direttivo
CAPO I PERSONALE INSEGNANTE

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

(Qualifiche)

Gli insegnanti degli istituti d'istruzione elementare, secondaria e artistica si distinguono in straordinari e ordinari.

La qualifica di straordinari e' attribuita all'atto della nomina in ruolo; quella di ordinario e' conferita dopo il favorevole compimento di un biennio; di prova.

La disposizione del precedente comma si applica anche agli insegnanti elementari del ruolo in soprannumero.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

Art 2.

(Carriera)

Gli insegnanti degli istituti indicati nell'art. 1 conseguono, nel corso delle rispettive carriere, le classi di stipendio le cui misure annue lorde iniziali sono stabilite, per ciascuno dei ruoli cui appartengono, dalle annesse tabelle A, B e C.

La prima e la seconda classe di stipendio sono attribuite rispettivamente all'atto della nomina a straordinario e all'atto del conferimento della qualifica di ordinario; le successive classi di stipendio sono assegnate al compimento dei periodi di anzianita' di ordinario stabiliti, per ciascuno dei predetti ruoli, dalle tabelle di cui al precedente comma.

Agli effetti della progressione in carriera non si computano gli anni di servizio nei quali sia stata riportata.

la qualifica di "insufficiente", ne' i periodi trascorsi in posizione di stato che interrompa il decorso della anzianita' di servizio.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

Art 3.

(Concorsi per merito distinto)

I periodi di permanenza nella seconda e terza classe di stipendio, stabiliti dalle annesse tabelle A, B e C, ai fini del passaggio, rispettivamente, alla terza e quarta classe, sono ridotti di tre anni ciascuno per i vincitori di appositi concorsi per merito distinto.

I concorsi per merito distinto riservati agli insegnanti elementari sono indetti dai provveditori agli studi; quelli riservati agli insegnanti degli istituti di istruzione secondaria e artistica sono indetti con decreto Ministeriale per materia o gruppo di materie.

I concorsi sono indetti annualmente entro il 30 settembre per una aliquota di posti pari al 50 o al 25 per cento del numero degli insegnanti della materia o gruppo di materie cui si riferisce il concorso, i quali al 1 ottobre successivo si trovino a distanza di tre anni dal compimento dell'anzianita' indicata nelle annesse tabelle per il passaggio, rispettivamente, alla terza o alla quarta classe di stipendio.

Il concorso per merito distinto per il passaggio alla terza classe di stipendio e' per esame e per titoli; quello per il passaggio alla quarta classe e' per soli titoli.

L'esame consta di una prova scritta, grafica o pratica, secondo le determinazioni del regolamento, e di una lezione. Per gli insegnanti di materie artistiche degli istituti di istruzione artistica, la prova di esame consiste nella sola lezione.

La Commissione giudicatrice del concorso per esame e titoli dispone di 100 punti dei quali 75 sono riservati alle prove di esame e 25 ai titoli.

Nella graduatoria dei vincitori la Commissione comprende, in ordine di merito e in numero non superiore a quello dei posti da conferire, i concorrenti che abbiano riportato nelle prove di esame una votazione non inferiore a 8/10 con non meno di 7/10 in ciascuna di esse ed una votazione complessiva non inferiore a 80/100.

Il concorso per esami e per titoli non puo' essere ripetuto da coloro che non abbiano conseguito la Votazione minima stabilita dal precedente comma.

Nel concorso per merito distinto per soli titoli la Commissione giudicatrice dispone di 100 punti dei quali 50 sono riservati ai titoli di merito di carattere didattico e di servizio e 50 alle pubblicazioni e ai titoli inerenti all'attivita' culturale svolta dall'insegnante o, per gli insegnanti elementari, alla preparazione culturale e alla attivita' professionale.

Nella graduatoria, dei vincitori la Commissione comprende, in ordine di merito e in numero non superiore a quello dei posti da coprire, i concorrenti che abbiano riportato una votazione complessiva non inferiore a 80/100.

Alla ripartizione dei punti provvedono le Commissioni nella loro prima adunanza.

Art 3.

(Concorsi per merito distinto)

I periodi di permanenza nella seconda e terza classe di stipendio, stabiliti dalle annesse tabelle A, B e C, ai fini del passaggio, rispettivamente, alla terza e quarta classe, sono ridotti di tre anni ciascuno per i vincitori di appositi concorsi per merito distinto.

I concorsi per merito distinto riservati agli insegnanti elementari sono indetti dai provveditori agli studi; quelli riservati agli insegnanti degli istituti di istruzione secondaria e artistica sono indetti con decreto Ministeriale per materia o gruppo di materie.

I concorsi sono indetti annualmente entro il 30 settembre per una aliquota di posti pari al 50 o al 25 per cento del numero degli insegnanti della materia o gruppo di materie cui si riferisce il concorso, i quali al 1 ottobre successivo si trovino a distanza di tre anni dal compimento dell'anzianita' indicata nelle annesse tabelle per il passaggio, rispettivamente, alla terza o alla quarta classe di stipendio.

Il concorso per merito distinto per il passaggio alla terza classe di stipendio e' per esame e per titoli; quello per il passaggio alla quarta classe e' per soli titoli.

L'esame consta di una prova scritta, grafica o pratica, secondo le determinazioni del regolamento, e di una lezione. Per gli insegnanti di materie artistiche degli istituti di istruzione artistica, la prova di esame consiste nella sola lezione.

La Commissione giudicatrice del concorso per esame e titoli dispone di 100 punti dei quali 75 sono riservati alle prove di esame e 25 ai titoli.

Nella graduatoria dei vincitori la Commissione comprende in ordine di merito e in numero non superiore a quello dei posti da conferire, i concorrenti che abbiano riportato, nelle prove di esame una votazione, non inferiore a otto decimi con non meno di sette decimi in ciascuna di esse, ed una votazione complessiva non inferiore a settantacinque centesimi.

Il concorso per esami e per titoli non puo' essere ripetuto da coloro che non abbiano conseguito la Votazione minima stabilita dal precedente comma.

Nel concorso per merito distinto per soli titoli la Commissione giudicatrice dispone di 100 punti dei quali 50 sono riservati ai titoli di merito di carattere didattico e di servizio e 50 alle pubblicazioni e ai titoli inerenti all'attivita' culturale svolta dall'insegnante o, per gli insegnanti elementari, alla preparazione culturale e alla attivita' professionale.

Nella graduatoria dei vincitori la Commissione comprende, in ordine di merito e in numero non superiore a quello dei posti da coprire, i concorrenti che abbiano riportato una votazione complessiva non inferiore a settantacinque centesimi.

La tabella per la valutazione dei titoli e' predisposta dal Ministro per la pubblica istruzione mediante proprio decreto, sentito il parere della competente sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione. I soli titoli valutabili sono quelli di servizio e, di cultura.

Qualora i concorrenti compresi nella graduatoria di cui al precedente comma, non ricoprano tutti i posti messi a disposizione per il concorso a merito distinto per titoli ed esami, i posti rimasti disponibili saranno conferiti in ordine di merito ai concorrenti che, pur non avendo raggiunto una votazione complessiva di settantacinque centesimi, abbiano riportato nelle prove di esame una votazione non inferiore a otto decimi, con non meno di sette decimi in ciascuna di esse.

Art 3.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

Art 4.

(Requisiti per l'ammissione ai concorsi)

Ai concorsi di cui all'art. 3 possono partecipare gli insegnanti che:

  1. si trovino a non piu' di tre anni di distanza, dal compimento della anzianita' richiesta per il passaggio rispettivamente alla terza e alla quarta classe di stipendio;

  2. abbiano prestato almeno quattro anni di effettivo servizio;

  3. abbiano riportato nell'ultimo triennio qualifiche non inferiori a "valente" o a quella corrispondente di "distinto".

Il servizio militare prestato anteriormente alla nomina in ruolo in reparti combattenti e' computato come servizio civile di ruolo ai fini del raggiungimento della condizione di cui alla precedente lettera a).

Coloro che abbiano ottenuto la valutazione del servizio militare agli effetti di cui al precedente comma per il passaggio anticipato alla terza classe di stipendio non possono usufruire del medesimo beneficio per il passaggio anticipato alla classe di stipendio successiva.

Art 4.

(Requisiti per...

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