DECRETO 28 agosto 2003 - Decreto concernente provvidenze in favore dei grandi invalidi, di cui all'art. 1, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 288

IL MINISTRO DELLA DIFESA di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE e IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, concernente: «Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra» e successive modificazioni; Vista la legge 2 maggio 1984, n. 111, concernente: «Adeguamento delle pensioni dei mutilati ed invalidi per servizio alla nuova normativa prevista per le pensioni di guerra dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834»; Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 288, concernente: «Provvidenze in favore dei grandi invalidi» e, in particolare, l'art. 1, il quale, nel prevedere in favore di alcune categorie di grandi invalidi di guerra e per servizio un assegno sostitutivo dell'accompagnatore, demanda ad un decreto interministeriale l'accertamento del numero degli assegni corrisposti al 30 aprile di ciascun anno e di quelli che potranno essere ulteriormente liquidati nell'anno; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 3 febbraio 2003, registrato alla Corte dei conti, registro n. 1, foglio n. 372, con il quale sono state apportate al bilancio 2003 le variazioni occorrenti per l'attuazione della predetta legge 27 dicembre 2002, n. 288, che all'uopo istituisce un fondo di complessivi Euro 7.746.853, a valere sul capitolo 1319/Economia; Viste le comunicazioni dei competenti organismi della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero della difesa, rispettivamente in data 11 luglio e 15 luglio 2003; Decreta

Art. 1.

  1. Alla data del 30 aprile 2003 il numero dei grandi invalidi affetti dalle infermita' di cui alle lettere A, numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma, e A-bis della tabella E allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, cui spetta l'assegno mensile di 878 euro sostitutivo dell'accompagnatore ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 288, e' di 186 unita', per l'importo complessivo di Euro 1.959.696.

    Gli assegni sostitutivi erogabili con le restanti disponibilita' relative all'anno 2003, pari ad Euro 5.787.157, sono liquidati

    1. in via prioritaria, ad altri n. 216 grandi invalidi affetti dalle infermita' di cui al comma 1 che prevedibilmente verranno a trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 1, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 288, dopo il 30 aprile 2003; b) successivamente, nell'ordine di presentazione delle domande...

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