LEGGE 10 marzo 1955, n. 96 - Provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti

Coming into Force10 Aprile 1955
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1955/03/26/055U0096/CONSOLIDATED/20201230
Enactment Date10 Marzo 1955
Published date26 Marzo 1955
Official Gazette PublicationGU n.70 del 26-03-1955
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA

la seguente legge:

Art 1.

Ai cittadini italiani, i quali dopo il 28 ottobre 1922 siano stati perseguitati a seguito dell'attivita' politica da loro svolta contro la dittatura fascista e abbiano subito una perdita della capacita' lavorativa in misura non inferiore al 30 per cento, verra' concesso, a carico del bilancio dello Stato, un assegno vitalizio di benemerenza in misura pari a quello previsto dalla tabella D annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, compresi i relativi assegni accessori, per il raggruppamento gradi, ufficiali inferiori.

Tale assegno sara' attribuito qualora causa immediata e diretta della perdita di capacita' lavorativa siano stati:

  1. la detenzione in carcere per reato politico a seguito di imputazione o di condanna da parte del Tribunale speciale per la difesa dello Stato, o di tribunali ordinari per il periodo anteriore al 6 dicembre 1926, purche' non si tratti di condanne inflitte per i reati contro la personalita' internazionale dello Stato, previsti dagli articoli da 241 a 268 e 275 del Codice penale, le quali non siano state annullate da sentenze di revisione ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 316;

  2. l'assegnazione a confino di polizia o a casa di lavoro, inflitta esclusivamente in dipendenza dell'attivita' politica di cui al primo comma;

  3. atti di violenza o sevizie da parte di persone alle dipendenze dello Stato o appartenenti a formazioni militari o paramilitari fasciste, o di emissari del partito fascista.

Un assegno nella stessa misura sara' attribuito, nelle identiche ipotesi, ai cittadini italiani che dopo il 7 luglio 1938 abbiano subito persecuzioni per motivi d'ordine razziale.

Art 1.

Ai cittadini italiani, i quali dopo il 28 ottobre 1922 siano stati perseguitati a seguito dell'attivita' politica da loro svolta contro la dittatura fascista e abbiano subito una perdita della capacita' lavorativa in misura non inferiore al 30 per cento, verra' concesso, a carico del bilancio dello Stato, un assegno vitalizio di benemerenza in misura pari a quello previsto dalla tabella D annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, compresi i relativi assegni accessori, per il raggruppamento gradi, ufficiali inferiori.

Tale assegno sara' attribuito qualora causa della perdita della capacita' lavorativa siano stati :

  1. la detenzione in carcere per reato politico a seguito di imputazione o di condanna da parte del Tribunale speciale per la difesa dello Stato, o di tribunali ordinari per il periodo anteriore al 6 dicembre 1926, purche' non si tratti di condanne inflitte per i reati contro la personalita' internazionale dello Stato, previsti dagli articoli da 241 a 268 e 275 del Codice penale, le quali non siano state annullate da sentenze di revisione ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 316;

  2. l'assegnazione a confino di polizia o a casa di lavoro, inflitta esclusivamente in dipendenza dell'attivita' politica di cui al primo comma;

  3. atti di violenza o sevizie da parte di persone alle dipendenze dello Stato o appartenenti a formazioni militari o paramilitari fasciste, o di emissari del partito fascista.

Un assegno nella stessa misura sara' attribuito, nelle identiche ipotesi, ai cittadini italiani che dopo il 7 luglio 1938 abbiano subito persecuzioni per motivi d'ordine razziale.

Art 1.

((Ai cittadini italiani, i quali siano stati perseguitati, a seguito dell'attivita' politica da loro svolta contro il fascismo anteriormente all'8 settembre 1943, e abbiano subito una perdita della capacita' lavorativa in misura non inferiore al 30 per cento, verra' concesso, a carico del bilancio dello Stato, un assegno vitalizio di benemerenza in misura pari a quello previsto dalla tabella C annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, compresi i relativi assegni accessori, per il raggruppamento gradi:

ufficiali inferiori)).

Tale assegno sara' attribuito qualora causa della perdita della capacita' lavorativa siano stati :

  1. la detenzione in carcere per reato politico a seguito di imputazione o di condanna da parte del Tribunale speciale per la difesa dello Stato, o di tribunali ordinari per il periodo anteriore al 6 dicembre 1926, purche' non si tratti di condanne inflitte per i reati contro la personalita' internazionale dello Stato, previsti dagli articoli da 241 a 268 e 275 del Codice penale, le quali non siano state annullate da sentenze di revisione ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 316;

  2. l'assegnazione a confino di polizia o a casa di lavoro, inflitta esclusivamente in dipendenza dell'attivita' politica di cui al primo comma;

c) atti di violenza o sevizie subiti in Italia o all'estero ad opera di persone alle dipendenze dello Stato o appartenenti a formazioni militari o paramilitari fasciste, o di emissari del partito fascista.

Un assegno nella stessa misura sara' attribuito, nelle identiche ipotesi, ai cittadini italiani che dopo il 7 luglio 1938 abbiano subito persecuzioni per motivi d'ordine razziale.

Art 1.

Ai cittadini italiani, i quali siano stati perseguitati, a seguito dell'attivita' politica da loro svolta contro il fascismo anteriormente all'8 settembre 1943, e abbiano subito una perdita della capacita' lavorativa in misura non inferiore al 30 per cento, verra' concesso, a carico del bilancio dello Stato, un assegno vitalizio di benemerenza in misura pari a quello previsto dalla tabella C annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, compresi i relativi assegni accessori, per il raggruppamento gradi:

ufficiali inferiori.

Tale assegno sara' attribuito qualora causa della perdita della capacita' lavorativa siano stati :

  1. la detenzione in carcere per reato politico a seguito di imputazione o di condanna da parte del Tribunale speciale per la difesa dello Stato, o di tribunali ordinari per il periodo anteriore al 6 dicembre 1926, purche' non si tratti di condanne inflitte per i reati contro la personalita' internazionale dello Stato, previsti dagli articoli da 241 a 268 e 275 del Codice penale, le quali non siano state annullate da sentenze di revisione ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 316;

    b) l'assegnazione a confino di polizia o a casa di lavoro, inflitta in dipendenza dell'attivita' politica di cui al primo comma, ovvero la carcerazione preventiva congiunta a fermi di polizia, causati dalla stessa attivita' politica, quando per il loro reiterarsi abbiano assunto carattere persecutorio continuato;

  2. atti di violenza o sevizie subiti in Italia o all'estero ad opera di persone alle dipendenze dello Stato o appartenenti a formazioni militari o paramilitari fasciste, o di emissari del partito fascista.

    ((d) condanne inflitte da tribunali ordinari per fatti connessi a scontri avvenuti in occasione di manifestazioni dichiaratamente antifasciste e che abbiano comportato un periodo di reclusione non inferiore ad anni uno;

  3. la prosecuzione all'estero dell'attivita' antifascista con la partecipazione alla guerra di Spagna ovvero l'internamento in campo di concentramento o la condanna al carcere subiti in conseguenza dell'attivita' antifascista svolta all'estero)).

    Un assegno nella stessa misura sara' attribuito, nelle identiche ipotesi, ai cittadini italiani che dopo il 7 luglio 1938 abbiano subito persecuzioni per motivi d'ordine razziale.

Art 2.

Un assegno annuo a carico del bilancio dello Stato e' pure attribuito ai familari dei cittadini italiani molti per effetto di persecuzioni politiche o razziali nelle circostanze previste dall'art. 1. Tale assegno sara' attribuito in misura pari a quella prevista rispettivamente dalle tabelle H, L, N, P, annesse alla legge 10 agosto 1950, n. 648, compresi i relativi assegni accessori, per raggruppamento gradi: ufficiali inferiori.

In caso di morte avvenuta in carcere o al confino si presume, salvo prova contraria, che la morte sia dipendente da persecuzione politica.

Gli orfani di perseguitati politici antifascisti o razziali, morti in carcere al confino nelle sedi di polizia o in seguito alle violenze di cui alla lettera o) dell'art. 1 della presente legge, sono equiparati a tutti gli effetti agli orfani di caduti in guerra.

Art 3.

L'assegno annuo previsto dagli articoli 1 e 2 e' attribuito a coloro che vi hanno titolo qualora si trovino in condizioni di bisogno economico. Si applica a tal fine il disposto dell'art. 73 della legge 10 agosto 1950, numero 648.

Art 3.

L'assegno annuo previsto dagli articoli 1 e 2 e' attribuito a coloro che vi hanno titolo qualora si trovino in condizioni di bisogno economico. Si applica a tal fine il disposto dell'art. 73 della legge 10 agosto 1950, numero 648.

((Con l'assegno vitalizio di benemerenza sono concessi tutti gli assegni accessori previsti dalla legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive modificazioni.

L'assegno stesso e' riversibile.

L'assegno previsto dagli articoli 1 e 2 non e' cumulabile con la eventuale pensione di guerra concessa per lo stesso titolo. E' in facolta' degli interessati di optare per il trattamento piu' favorevole)).

Art 3.

ARTICOLO SOPRESSO DALLA L. 3 APRILE 1961, N.284

Art 4.

Ai cittadini italiani, i quali siano riusciti vincitori di concorsi ad impieghi statali, anche se in sede di revisione, espletati alla data di entrata in vigore della presente legge, e siano riconosciuti perseguitati politici o razziali dalla Commissione prevista dall'art. 8, ed ai vincitori dei concorsi riservati ai perseguitati politici o razziali, e' attribuito all'atto del collocamento a riposo per limiti di...

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