DECRETO-LEGGE 14 gennaio 1970, n. 2 - Provvidenze a favore dei mutilati e invalidi civili

Coming into Force14 Gennaio 1970
End of Effective Date21 Dicembre 2008
Published date14 Gennaio 1970
Enactment Date14 Gennaio 1970
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1970/01/14/070U0002/CONSOLIDATED/20080625
Official Gazette PublicationGU n.11 del 14-01-1970
Articoli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;

Ritenuta la necessita' e l'urgenza, allo scopo di assicurare la continuita' delle provvidenze a favore dei mutilati ed invalidi civili, di richiamare in vigore per tutto l'anno 1970 le disposizioni di cui alla legge 6 agosto 1966, n. 625, modificata ed integrata dalla legge 13 ottobre 1969, n. 743, la cui efficacia e' scaduta in data 31 dicembre 1969;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Ministri per l'interno, per la sanita' e per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro e con quello per il bilancio e la programmazione economica; Decreta:

Art 1.

Continuano ad avere applicazione con effetto dal 1 gennaio al 31 dicembre 1970 le disposizioni di cui alla legge 6 agosto 1966, n. 625, con le modifiche e integrazioni di cui alla legge 13 ottobre 1969, n. 743, concernente provvidenze a favore dei mutilati e invalidi civili.

Art 1.

Continuano ad avere applicazione con effetto dal 1 gennaio al 31 dicembre 1970 le disposizioni di cui alla legge 6 agosto 1966, n. 625, con le modifiche e integrazioni di cui alla legge 13 ottobre 1969, n. 743, concernente provvidenze a favore dei mutilati e invalidi civili.

((Agli articoli 1, primo capoverso, e agli articoli 3, 4 e 5 della legge 13 ottobre 1969, n. 743, le parole "non di natura psichica", sono sostituite dalle parole "di natura non esclusivamente psichica".

All'articolo 1, secondo capoverso, della predetta legge 13 ottobre 1969, n. 743, le parole "non di natura psichica", sono sostituite dalle parole "anche di natura non esclusivamente psichica"))

Art 2.

Le autorizzazioni di spesa, di cui agli articoli 6 e 7 della legge 13 ottobre 1969, n. 743, restano confermate, per l'anno 1970, negli stessi importi previsti ai citati articoli per l'anno finanziario 1969.

Art 3.

All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in complessive lire 14.800 milioni, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1970, destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le...

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