LEGGE 8 marzo 1968, n. 221 - Provvidenze a favore dei farmacisti rurali

Coming into Force11 Aprile 1968
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1968/03/27/068U0221/CONSOLIDATED/20091214
Published date27 Marzo 1968
Enactment Date08 Marzo 1968
Official Gazette PublicationGU n.80 del 27-03-1968
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Le farmacie sono classificate in due categorie:

  1. farmacie urbane, situate in comuni o centri abitati con popolazione superiore a 5.000 abitanti;

  2. farmacie rurali ubicate in comuni, frazioni o centri abitati con popolazione non superiore a 5.000 abitanti.

Non sono classificate farmacie rurali quelle che si trovano nei quartieri periferici delle citta', congiunti a queste senza discontinuita' di abitati.

Nei comuni, frazioni o centri abitati di cui alla precedente lettera b), ove manchi o non sia aperta la farmacia prevista nella pianta organica, con decreto del medico provinciale devono essere istituiti dispensari farmaceutici.

Tali dispensari sono gestiti con decreto del medico provinciale sotto la responsabilita' del titolare di una farmacia della zona con preferenza per il titolare della farmacia piu' vicina; nel caso di sua rinunzia, il dispensario e' gestito dal comune che vi provvede attraverso il medico condotto o altro sanitario.

I dispensari farmaceutici sono dotati di medicinali di uso comune e di pronto soccorso, gia confezionati.

Art 1.

Le farmacie sono classificate in due categorie:

  1. farmacie urbane, situate in comuni o centri abitati con popolazione superiore a 5.000 abitanti;

  2. farmacie rurali ubicate in comuni, frazioni o centri abitati con popolazione non superiore a 5.000 abitanti.

Non sono classificate farmacie rurali quelle che si trovano nei quartieri periferici delle citta', congiunti a queste senza discontinuita' di abitati.

((Nei comuni, frazioni o centri abitati di cui alla lettera b) del primo comma, ove non sia aperta la farmacia privata o pubblica prevista dalla pianta organica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono dispensari farmaceutici.

La gestione dei dispensari, disciplinata mediante provvedimento delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e' affidata alla responsabilita' del titolare di una farmacia privata o pubblica della zona con preferenza per il titolare della farmacia piu' vicina. Nel caso di rinunzia il dispensario e' gestito dal comune. I dispensari farmaceutici sono dotati di medicinali di uso comune e di pronto soccorso, gia' confezionati.

Nelle stazioni di soggiorno, di cura e di turismo, nonche' nelle altre localita' climatiche, balneari o termali o comunque di interesse turistico, di cui all'articolo 1 del regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926, convertito dalla legge 2 giugno 1939, n. 739, con popolazione non superiore a 12.500 abitanti, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare, in aggiunta alle farmacie esistenti ai sensi dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, l'apertura stagionale di dispensari farmaceutici, tenuto conto della media giornaliera delle presenze annuali rilevate dalle aziende di promozione turistica di cui all'articolo 4 della legge 17 maggio 1983, n. 217)).

Art 2.

Ai titolari delle farmacie rurali, ubicate in localita' con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, l'indennita' di residenza prevista dall'articolo 115 del testo unico delle leggi sanitarie approvate con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e' fissata in relazione alla popolazione, nella misura che segue:

lire 850.000 annue per popolazione fino a 1.000 abitanti;

lire 650.000 annue per popolazione da 1.001 a 2.000 abitanti; lire 500.000 annue per popolazione da 2.001 a 3.000 abitanti.

Ai titolari di farmacie rurali ubicate in localita' con popolazione superiore a 3.000 abitanti, l'indennita' puo' essere concessa fino alla misura di lire 300.000 annue purche' il loro reddito netto, definitivamente accertato agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile, non superi le lire 960.000 annue, oltre la quota di abbattimento alla base.

Al comune che gestisca la farmacia rurale secondo le norme stabilite dal regio decreto 15 ottobre 1925, numero 2578, ed in base alla presente legge, spetta un contributo annuo a carico dello Stato pari alla misura dell'indennita' stabilita ai commi precedenti a favore dei farmacisti rurali, ridotta della quota dovuta dal comune.

Per i comuni e i centri abitati con popolazione fino a 3.000 abitanti le amministrazioni comunali hanno facolta' di concedere ai titolari delle farmacie rurali di nuova istituzione, nonche' ai dispensari di cui al terzo comma dell'articolo 1, i locali idonei.

Art 2.

Ai titolari delle farmacie rurali, ubicate in localita' con popolazione...

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