DECRETO-LEGGE 30 agosto 1968, n. 918 - Provvidenze creditizie, agevolazioni fiscali e sgravio di oneri sociali per favorire nuovi investimenti nei settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato

Coming into Force30 Agosto 1968
End of Effective Date15 Dicembre 2010
Enactment Date30 Agosto 1968
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1968/08/30/068U0918/CONSOLIDATED/20101215
Published date30 Agosto 1968
Official Gazette PublicationGU n.220 del 30-08-1968
TITOLO I Incentivi per l'industria, il commercio e l'artigianato

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, comma secondo della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare provvidenze per il potenziamento dell'economia nazionale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro e, ad interim, per il bilancio e la programmazione economica, di concerto con i Ministri per le finanze e per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Art 1.

Lo stanziamento previsto dal primo comma dell'articolo 9 della legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni ed integrazioni, e aumentato di lire 5 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1969 al 1983.

Le somme non impegnate nei singoli esercizi potranno esserlo negli esercizi successivi.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

Art 2.

Per le finalita' di cui al decreto-legge 14 gennaio 1965, n. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1965, n. 123, modificata ed integrata dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1133, e dall'art. 2 della legge 28 marzo 1968, n. 342, e' conferita all'Istituto mobiliare italiano la somma di lire 7 miliardi a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1969.

Alle operazioni da effettuare con la somma di cui al precedente comma si applicano le norme e le esenzioni fiscali previste dall'articolo 2 della legge 28 marzo 1968, n. 342.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

Art 3.

Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a somministrare all'Istituto mobiliare italiano, in aggiunta agli importi previsti dall'articolo 4 della legge 18 dicembre 1961, numero 1470, e all'articolo 1 della legge 28 marzo 1968, n. 342, nuovi fondi destinati alla concessione di ulteriori finanziamenti ai sensi della predetta legge 18 dicembre 1961, n. 1470, entro il limite della somma di lire 8 miliardi a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1969.

A partire dal 1 gennaio 1969 le somme versate annualmente dall'Istituto mobiliare italiano, in relazione ai rientri dei finanziamenti suddetti, affluiranno ad apposito capitolo dell'entrata per essere riassegnate con decreti del Ministro per il tesoro nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio nel quale verranno introitate, e saranno utilizzate per ulteriori somministrazioni all'Istituto mobiliare italiano ai fini della concessione di finanziamenti ai sensi della legge 18 dicembre 1961, n. 1470, in aggiunta a quelli previsti dal precedente comma.

Art 3.

Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a somministrare all'Istituto mobiliare italiano, in aggiunta agli importi previsti dall'articolo 4 della legge 18 dicembre 1961, numero 1470, e all'articolo 1 della legge 28 marzo 1968, n. 342, nuovi fondi destinati alla concessione di ulteriori finanziamenti ai sensi della predetta legge 18 dicembre 1961, n. 1470, entro il limite della somma di lire 8 miliardi a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1969.

A partire dal 1 gennaio 1969 le somme versate annualmente dall'Istituto mobiliare italiano, in relazione ai rientri dei finanziamenti suddetti, affluiranno ad apposito capitolo dell'entrata per essere riassegnate con decreti del Ministro per il tesoro nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio nel quale verranno introitate, e saranno utilizzate per ulteriori somministrazioni all'Istituto mobiliare italiano ai fini della concessione di finanziamenti ai sensi della legge 18 dicembre 1961, n. 1470, in aggiunta a quelli previsti dal precedente comma.

Le agevolazioni creditizie previste dalle norme richiamate dal presente articolo, ferme restando le altre disposizioni stabilite dalle norme stesse, sono concesse con la procedura stabilita dall'articolo 2 della legge 15 febbraio 1967, n. 38.

Art 3.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

Art 4.

Il termine di cui al terzo comma dell'articolo 5 della legge 16 settembre 1960, n. 1016, gia' prorogato con legge 25 gennaio 1962, n. 21, 28 luglio 1962, n. 1075, 21 febbraio 1963, n. 264, 23 marzo 1964, n. 153, 6 maggio 1966, n. 308 e 12 marzo 1968, n. 315, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1970.

Per la corresponsione dei contributi concessi ai sensi della legge 16 settembre 1960, n. 1016, e successive integrazioni, a partire dall'anno finanziario 1969 e fino all'anno finanziario 1978 sara' stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la somma annua di lire 700 milioni.

Le somme non impegnate nei singoli anni finanziari potranno esserlo negli anni finanziari successivi.

Art 4.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

Art 5.

Al fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane ai sensi dell'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, sono conferite ulteriori assegnazioni di lire 4.500 milioni nell'esercizio 1968 e di lire 3.500 i milioni per ciascuno degli esercizi 1969, 1970 e 1971.

Art 5.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

Art 6.

Le disponibilita' esistenti sulle somme versate dal Tesoro al fondo di cui all'articolo 7 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84, e successive modificazioni, sono ridotte di lire 4.500 milioni.

La gomma di lire 4.500 milioni verra' versata dal Fondo all'entrata del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1968.

Art 6.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

Art 7.

All'onere derivante dall'applicazione del presente titolo, in lire 4.500 milioni per l'anno finanziario 1968, si provvede con le entrate di cui al precedente articolo.

All'onere di lire 24.200 milioni relativo all'anno finanziario 1969 si provvede mediante riduzione per un corrispondente importo del capitolo n. 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno 1969.

Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art 7.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

TITOLO II Agevolazioni tributarie
Art 8.

Nella determinazione del reddito imponibile dei soggetti tassabili in base al bilancio ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, categoria B, e dell'imposta sulle societa' per l'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e per i due esercizi successivi, e' detraibile il cinquanta per cento della eccedenza degli investimenti effettuati in ciascun esercizio nel territorio nazionale in nuovi impianti ed in ampliamenti, trasformazioni, ricostruzioni e ammodernamenti di impianti esistenti, in confronto alla media degli investimenti effettuati agli stessi titoli nei cinque esercizi anteriori alla entrata in vigore del presente decreto.

Art 8.

Nella determinazione del reddito imponibile dei soggetti tassabili in base al bilancio ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, categoria B, e dell'imposta sulle societa' per l'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e per i due esercizi successivi, e' detraibile il cinquanta per cento della eccedenza degli investimenti effettuati in ciascun esercizio nel territorio nazionale in nuovi impianti ed in ampliamenti, trasformazioni, ricostruzioni e ammodernamenti di impianti esistenti, in confronto alla media degli investimenti effettuati agli stessi titoli nei cinque esercizi anteriori alla entrata in vigore del presente decreto.

((Nei casi di investimenti da parte di consorzi costituiti tra enti cooperativi, con capitali apportati dagli associati, gli investimenti di cui al precedente comma si considerano effettuati dagli enti consorziati entro i limiti dei conferimenti da ciascuno di essi apportati.

La detrazione prevista dal primo comma opera ai soli fini dell'applicazione delle imposte di ricchezza mobile e sulle societa' e relative addizionali.

Nel caso di impianti ceduti col sistema della locazione finanziaria, i canoni dovuti per tutto il periodo di locazione sono equiparati agli investimenti nei confronti del conduttore. Nei confronti del locatore non si tiene conto degli investimenti effettuati nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e nei due esercizi successivi in impianti dati in locazione negli esercizi medesimi)).

Art 8.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

Art 8 bis.

Art. 8-bis.

Per l'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del decreto e per i due esercizi successivi, l'esenzione prevista dall'articolo 34 della legge 29 luglio 1957, n. 634, e successive proroghe, e' concessa sulla parte non superiore al 70 per cento degli utili dichiarati, fino alla concorrenza del 50 per cento del costo delle opere e degli impianti.

Art 8 bis.

Art. 8-bis

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

Art 9.

Per i soggetti che hanno iniziato la loro attivita' da meno di cinque esercizi e che all'entrata in vigore del presente decreto...

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