PROVVEDIMENTO 28 marzo 2019 - Istruzioni in materia di comunicazioni oggettive. (19A02426)

IL DIRETTORE dell'Unita' di informazione finanziaria per l'Italia Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, infra anche decreto antiriciclaggio, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE)»;

Visto l'art. 47, comma 1, del decreto antiriciclaggio, il quale stabilisce che «i soggetti obbligati trasmettono alla UIF, con cadenza periodica, dati e informazioni individuati in base a criteri oggettivi, concernenti operazioni a rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo»;

Visto il comma 2 del citato art. 47, che prevede l'utilizzo dei dati e delle informazioni «per l'approfondimento di operazioni sospette e per effettuare analisi di fenomeni o tipologie di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo»;

Visto il comma 3 del medesimo art. 47, in base al quale «con istruzioni da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, la UIF, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, individua le operazioni, i dati e le informazioni di cui al comma 1, definisce le relative modalita' di trasmissione e individua espressamente le ipotesi in cui l'invio di una comunicazione oggettiva esclude l'obbligo di segnalazione di operazione sospetta, ai sensi dell'art. 35»;

Avuto presente che esulano dall'ambito delle predette istruzioni della UIF sulle comunicazioni oggettive i profili concernenti la collaborazione con le altre Autorita' e il regime dei controlli e sanzionatorio, che sono disciplinati dalla legge;

Tenuto conto che l'art. 49, comma 1, del citato decreto legislativo n. 231/2007, prevede che il trasferimento di importi complessivamente pari o superiori a 3.000 euro tra soggetti diversi e' vietato e stabilisce che puo' essere eseguito esclusivamente per il tramite di banche, Poste italiane S.p.a., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento, questi ultimi quando prestano servizi di pagamento diversi da quelli di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), numero 6), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11»;

Considerato che, sulla base della Relazione della Commissione europea sulla valutazione sovranazionale dei rischi e dell'Analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e...

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