PROVVEDIMENTO 11 febbraio 2020 - Disposizioni in materia di comunicazione politica, tribune, messaggi autogestiti e informazione della societa' concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale in relazione alla campagna per il referendum popolare confermativo indetto per il giorno 29 marzo 2020. (Documento n. 11). (20A00976)

LA COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi Premesso che con decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 23 del 29 gennaio 2020, e' stato indetto per il giorno 29 marzo 2020 un referendum popolare confermativo del testo della legge costituzionale concernente «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 240 del 12 ottobre 2019;

Visti quanto alla potesta' di rivolgere indirizzi generali alla RAI e di disciplinare direttamente le «Tribune», gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

Vista quanto alla potesta' di dettare prescrizioni atte a garantire l'accesso alla programmazione radiotelevisiva, in condizioni di parita', la legge 22 febbraio 2000, n. 28, in particolare gli articoli 2, 3, 4 e 5;

Visti quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialita', dell'indipendenza, dell'obiettivita' e dell'apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonche' alla tutela delle pari opportunita' tra uomini e donne, l'art. 3 del testo unico dei servizi di media televisivi e radiofonici, approvato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nonche' gli atti di indirizzo approvati dalla Commissione, in particolare, il 13 febbraio e il 30 luglio 1997, nonche' l'11 marzo 2003;

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sull'iniziativa legislativa del popolo;

Considerata l'opportunita' che la concessionaria pubblica garantisca la piu' ampia informazione e conoscenza sul quesito referendario, anche nelle trasmissioni che non rientrano nei generi della comunicazione e dei messaggi politici;

Consultata l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28;

Considerata la prassi pregressa e i precedenti di proprie deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi, nonche' l'esperienza applicativa...

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