I contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani, gia' prorogati fino al 30 giugno 1975 con il decreto-legge 19 giugno 1974, n. 236, convertito nella legge 12 agosto 1974, n. 351, sono ulteriormente prorogati fino al 31 dicembre 1975. Sino alla predetta data continuano ad applicarsi, anche per i canoni e l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio, le disposizioni della legge su indicata nonche' le altre disposizioni speciali vigenti in materia di locazione e sublocazione di immobili urbani.
DECRETO-LEGGE 25 giugno 1975, n. 255 - Provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e sublocazione degli immobili urbani
Coming into Force | 26 Giugno 1975 |
Enactment Date | 25 Giugno 1975 |
Published date | 26 Giugno 1975 |
ELI | http://www.normattiva.it/eli/id/1975/06/26/075U0255/CONSOLIDATED/19761124 |
Official Gazette Publication | GU n.167 del 26-06-1975 |
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 77 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' e l'urgenza di prorogare i contratti di locazione e di sublocazione degli immobili urbani;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato; Decreta:
((I contratti di locazione e di sublocazione di immobili urbani, in corso alla data del 30 giugno 1975, sono prorogati fino alla data del 30 giugno 1976, ovvero, qualora si tratti di immobile adibito ad uso di albergo, pensione o locanda, fino al 31 dicembre 1976. Per gli immobili adibiti ad uso di abitazione la proroga si applica limitatamente ai contratti stipulati con conduttori o subconduttori che siano iscritti a ruolo ai fini dell'imposta complementare per l'anno 1973 per un reddito complessivo netto non superiore a 4 milioni di lire o che comunque abbiano percepito nel 1972 un reddito complessivo di pari misura determinabile ai sensi degli articoli 133, 135, 136, 138 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645.
I limiti di reddito si intendono riferiti alla somma dei redditi iscritti a ruolo ai fini dell'imposta complementare per l'anno 1973, imputati al locatario e a tutti i soggetti di imposta che hanno residenza anagrafica nell'alloggio in locazione.
La proroga non si applica quando l'inquilino non sia cittadino italiano e non abbia avuto la residenza in Italia continuatamente nel periodo della locazione, o vi abbia soggiornato per turismo.
La proroga si applica in ogni caso quando il cittadino straniero soggiorni in Italia per ragioni di lavoro dipendente e con reddito annuo inferiore a 4 milioni nonche' per ragioni di studio con iscrizione regolare a corsi scolastici)).
Art. 1-bis.
((A decorrere dal 1 luglio 1975, i canoni delle locazioni di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione ininterrottamente soggette a proroga legale, possono, a richiesta del locatore, essere cosi' aumentati:
1) in misura non superiore al 25 per cento per i contratti stipulati...
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