LEGGE 12 agosto 1974, n. 351 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 1974, n. 236, recante provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e di sublocazione degli immobili urbani

Coming into Force20 Agosto 1974
End of Effective Date21 Dicembre 2008
Published date19 Agosto 1974
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1974/08/19/074U0351/CONSOLIDATED/20080625
Enactment Date12 Agosto 1974
Official Gazette PublicationGU n.216 del 19-08-1974
Articoli
Art 1.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 19 giugno 1974, n. 236, recante provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e di sublocazione degli immobili urbani, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1,

il primo comma e' sostituito dai seguenti:

"I contratti di locazione e di sublocazione di immobili urbani, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono prorogati fino alla data del 30 giugno 1975 ovvero, qualora si tratti di immobile adibito ad uso di albergo, pensione o locanda, fino al 31 dicembre 1975. Per gli immobili adibiti ad uso di abitazione la proroga si applica limitatamente ai contratti stipulati con conduttori o subconduttori che siano iscritti a ruolo ai fini dell'imposta complementare per l'anno 1972 per un reddito complessivo netto non superiore a 4 milioni di lire o che comunque abbiano percepito nel 1972 un reddito complessivo di pari misura determinabile ai sensi degli articoli 133, 135, 136, 138 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645.

A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge di conversione, i canoni delle locazioni di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione ininterrottamente soggette a proroga legale, possono, a richiesta del locatore, essere cosi' aumentati:

1) in misura non superiore al 20 per cento per i contratti stipulati anteriormente al 1 marzo 1947;

2) in misura non superiore al 10 per cento per i contratti stipulati tra il 1 marzo 1947 e il 1 gennaio 1953.

Gli aumenti di cui al precedente comma si effettuano: per il caso previsto nel n. 1) sul canone corrisposto alla data del 31 dicembre 1964 e determinato a norma dell'articolo 3 della legge 21 dicembre 1960, n. 1521; per il caso previsto nel n. 2) sul canone determinato a norma dell'articolo 1 della legge 6 novembre 1963, numero 1444.

Il locatore, per richiedere l'aumento, deve fornire la prova del canone, legalmente dovuto dal conduttore a norma del comma precedente, sul quale l'aumento stesso dovra' essere applicato.

L'aumento non puo' essere richiesto nel caso in cui il conduttore sia iscritto a ruolo ai fini dell'imposta complementare per l'anno 1972 per un reddito complessivo netto non superiore a 1.200.000 lire, o comunque abbia percepito...

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