Provvedimenti concernenti il trattamento di integrazione salariale

Con decreto ministeriale n. 25872 del 4 marzo 1999, e'

autorizzata, per il periodo dal 6 luglio 1998 al 30 giugno 1999, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art.

6, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Atlantide Editoriale, con sede in Roma, unita' di Roma, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 38,5 ore settimanali a 25,10 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 5 unita', impiegati, su un organico complessivo di 25 unita'.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, ove interessato, sono altresi' autorizzati - nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Atlantide Editoriale - a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art.

6, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 25873 del 4 marzo 1999, e' autorizzata, per il periodo dal 1 agosto 1997 al 28 febbraio 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n.

510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.

608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Gruppo S.M.I.

Servizi manutenzione immobili, con sede in Bari, e unita' di II Policlinico di Napoli, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 23 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 32 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 96 unita', su un organico complessivo di 148 unita'.

L'Istituto nazionale della...

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