Provvedimenti concernenti il trattamento di integrazione salariale

Provvedimenti concernenti il trattamento di integrazione salariale Con decreto ministeriale n. 25248 del 20 ottobre 1998, e' autorizzata, per il periodo dal 1 settembre 1998 al 31 dicembre 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n.

510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.

608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. M.T.M.

Manifattura Tessuti Milano, con sede in Milano e unita' di Rho (Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 120 unita', su un organico complessivo di 214 unita'.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. M.T.M. Manifattura Tessuti Milano, a corrispondere il particolare beneficio previsto dall'art. 6, comma 4, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 25249 del 20 ottobre 1998, e' autorizzata, per il periodo dal 1 marzo 1998 al 31 agosto 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n.

510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.

608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. M.T.M.

Manifattura Tessuti Milano, con sede in Milano e unita' di Rho (Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 6 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 24 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 68 unita', su un organico complessivo di 222 unita'.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. M.T.M. Manifattura Tessuti Milano, a corrispondere il particolare beneficio previsto dall'art. 6, comma 4, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT